Le Fonti del Diritto Oggettivo Interno
I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere suddivisi in tre livelli:
- 1º livello: fonti costituzionali (costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari, direttive comunitarie);
- 2º livello: fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti-legge, decreti legislativi, referendum abrogativo);
- 3º livello: fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi).
Il rapporto di gerarchia, conseguenza dei principi dello Stato di diritto e della loro espansione, si sostanzia nella legalità che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale). Inoltre è di importanza rilevante l'adozione di un terzo criterio, qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza): il criterio cronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto.
Gerarchia
[modifica]Fonti costituzionali
[modifica]- Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali (delle regioni a statuto speciale). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitore e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 Cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.
Fonti primarie
[modifica]- Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, le Norme derivanti da trattati internazionali, cui seguono Direttive e regolamenti comunitari. I trattati internazionali, con speciale riferimento ai trattati antiterrorismo e al Trattato del Nord Atlantico (NATO), e le fonti del diritto dell'Unione europea dotati di efficacia vincolante, nella specie di regolamenti o di direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni Paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984).
- Fonti primarie sono poi le leggi ordinarie, gli statuti regionali (regioni a statuto ordinario), le leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono deliberate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., per poi essere promulgate dal Presidente della Repubblica.
- Regolamenti parlamentari
- Ultime fonti primarie sono gli atti aventi forza di legge (nell'ordine decreti-legge e decreti legislativi).
Fonti secondarie
[modifica]Una fonte del diritto può essere una fonte secondaria, poiché è un insieme di elementi, scritti o non scritti, che giustificano il diritto applicato in un determinato contesto.
In alcuni paesi, fra i quali gli Stati Uniti e il Regno Unito, le fonti secondarie sono spesso usate nel common law per permettere ai giudici di determinare cosa vuole significare attualmente il linguaggio di un particolare statuto.
- Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali, amministrativi e prefettizi e di altri enti pubblici territoriali (regionali, provinciali e comunali).
- Vi è poi la giurisprudenza, in particolare le sentenze di giurisdizioni superiori.
Fonti terziarie All'ultimo livello della scala gerarchica, si pongono gli usi e le consuetudini. Questa è prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem; un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose.