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Introduzione al Diritto Regionale

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Introduzione al Diritto Regionale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto regionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'Italia è uno Stato democratico (cioè il potere appartiene al popolo) di diritto (cioè sia i cittadini che le istituzioni sono sottoposte alla legge che rispetta i diritti umani).

Caratteristica fondamentale di questo Stato è la divisione dei poteri intesi in senso orizzontale o in senso verticale:

  • Senso orizzontale: è la prima divisione a cui si pensa e vede la presenza nello stato di 3 diversi poteri in mano ad organi diversi:
    • legislativo: fare le leggi, se ne occupa il parlamento che è formato da rappresentanti eletti dai cittadini.
    • esecutivo: applicare le leggi (o darne attuazione) e svolgere le funzioni amministrative, se ne occupa il governo attraverso l'apparato della pubblica amministrazione che sta sotto il governo, esso viene nominato dal Presidente della Repubblica ma per governare deve avere la fiducia del parlamento (maggioranza).
    • giudiziario: giudicare la corretta applicazione delle leggi da parte dei cittadini e degli enti pubblici e privati, se ne occupa la magistratura i cui giudici vengono scelti tramite concorso pubblico.
  • Senso verticale: è la separazione interna dello stato, esso indica la presenza all'interno dello stesso di enti territoriali dotati di autonomia. In base a questa divisione uno stato può essere:
    • accentrato: non prevede al proprio interno la presenza di unità territoriali dotate di poteri e di competenze proprie.
    • decentrato: costituito da un insieme di enti territoriali dotati a loro volta di una serie di prerogative. (vi rientra lo Stato italiano).

Lo Stato italiano è costituito al proprio interno di unità territoriali di diverso livello, secondo l'art. 114:

  • Comune (titolare di solo potere esecutivo).
  • Provincia (titolare di solo potere esecutivo eccetto le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano che hanno anche potere legislativo).
  • Regione (titolare di potere esecutivo e legislativo. Il TAR non è regionale ma è una sede regionale del Tribunale dello Stato ergo non vi è titolarità del potere giudiziario).
  • Stato (titolare di potere esecutivo, legislativo e giudiziario).

Le regioni italiane sono 20 e costituiscono una novità della Costituzione della repubblica (1948), prima c'era lo Statuto Albertino che prevedeva comuni e provincie ma non le regioni. 5 regioni sono a statuto speciale o regioni speciali e le altre 15 sono a statuto ordinario; originariamente esse erano 14 poi il Molise si separò dall'Abruzzo. Le regioni a statuto speciale hanno costituito la risposta necessaria ad istanze autonomistiche che caratterizzavano alcune regioni o a causa della loro posizione geografica o a causa della presenza di consistenti minoranze linguistiche al loro interno. Il Trentino Alto Adige è diviso ulteriormente in provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano che hanno quasi stessi poteri delle regioni. Il Friuli Venezia Giulia è stato istituito regione speciale nel 1963 e non nel 1948 insieme alle altre regioni. Le regioni a statuto ordinario sono disciplinate dalla Costituzione e in particolare dal Titolo V della seconda parte della Costituzione. Le regioni a statuto speciale sono disciplinate dai loro statuti grazie al fatto che la Costituzione riconosce loro forme e condizioni particolari di autonomia.

Il Corso di Diritto Regionale è volto a fornire un approfondimento delle principali fonti di diritto delle Regioni e degli Enti Locali Costituzionali e dei loro rapporti con lo Stato. È aggiunta a questa parte generale una parte speciale sui temi del Federalismo e delle nuove norme sullo Stato Regionale.