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La Potestà Amministrativa tra Stato e Enti Locali

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La Potestà Amministrativa tra Stato e Enti Locali
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto regionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il vecchio art. 118 della Cost., che regola la Potestà Amministrativa, istituiva la regola del parallelismo e affermava:

“le regioni esercitano le funzioni amministrative nelle stesse materie in cui esercitano la competenza legislativa”.

Questa regola del parallelismo aveva dal punto di vista delle regioni una doppia deroga prevista dalla Costituzione:

  1. Deroga per eccesso, lo Stato poteva delegare alla regione l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative.
  2. Deroga per difetto, in quanto la regione così come lo Stato poteva delegare agli enti locali l'esercizio di alcune loro funzioni.

Il compito della regione era quello di esercitare le funzioni amministrative servendosi molto degli enti locali o attraverso la delega o semplicemente avvalendosi dei loro uffici. Sulla base della possibilità di delega prevista dall'art. 118 dal 1970 al 1999 si sono avuti tre trasferimenti di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali. I primi due trasferimenti nel 1972 e nel 1977 sono stati giudicati piuttosto insoddisfacenti e lo Stato di fatto continuava a svolgere delle funzioni amministrative che sarebbero spettate alle regioni. Con il terzo trasferimento la situazione viene decisamente modificata, infatti l'art. 118 oggi recita:

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. [...]”.

Il principio di sussidiarietà si può intendere in due accezioni, in senso verticale oppure in senso orizzontale. In senso verticale è paragonato ad un ascensore in quanto comporta il passaggio di competenze dal basso verso l'alto in funzione di un fine e senza saltare nessun passaggio intermedio. In senso orizzontale poiché si dice che l'ente territoriale deve favorire lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di cittadini singoli o associati. Il principio suddetto si accompagna ad altri due principi, il principio di differenziazione si basa sulla diversità fra i comuni italiani sia per le dimensioni demografiche, sia di apparato amministrativo, sia di disponibilità finanziarie, ed impone di differenziare le scelte a seconda del comune. Il principio di adeguatezza deriva direttamente da quello di differenziazione e impone di verificare l'effettiva idoneità di un comune a svolgere una funzione.