La legge 42/2009

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La legge 42/2009
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto regionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La legge n. 42/2009 è una legge approvata il 5 maggio 2009 dal Governo Berlusconi IV, su proposta dell'allora "Ministro per la semplificazione normativa" R. Calderoli. Tale legge si proponeva di delineare "i principi di coordinamento della finanza pubblica" e dare attuazione, dopo la riforma costituzionale del 2001 (l. cost. n. 3/2001), al cd. "federalismo fiscale".

Il federalismo fiscale è una dottrina politico-economica volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse da un certo ente territoriale (in Italia - oltre allo Stato - Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ex art. 114 Cost.) e le imposte effettivamente utilizzate dall'ente stesso. Tale sistema, integrato e coordinato tra i vari livelli di governo dello Stato, prende il nome di fisco federale.

Il processo di riduzione delle competenze dello Stato e la loro contemporanea attribuzione alle Regioni e agli altri Enti locali si chiama "devoluzione" (traduzione dell'inglese devolution), che è un termine che nel parlare politico e giornalistico viene oggi spesso sostituito da federalismo e, nella materia delle imposte, da federalismo fiscale.

Tratti generali[modifica]

In Italia il principio di autonomia fiscale locale era indicato semplicemente come "autonomia finanziaria" nella Costituzione del 1948, che ne tracciava solo sommariamente i tratti, lasciando al legislatore ordinario ampia libertà nel definire l'assetto dei tributi locali. Ciò aveva portato ad un sistema finanziario locale e regionale costituito quasi integralmente da trasferimenti statali (cd. "finanza derivata").

A seguito della riforma del titolo V operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'autonomia finanziaria trova più compiuta definizione nell'art. 119 della Costituzione, che ne contiene i princìpi, tra cui quello dell'autonomia "di entrata" (autonomia nella gestione dei tributi) e "di spesa" (autonomia nell'allocazione delle risorse nei vari capitoli di spesa derivanti dall'esercizio delle funzioni locali o regionali).

Altri principi importanti indicati dall'articolo 119 della Costituzione riformata sono il criterio della "territorialità del tributo", nonché l'indicazione degli strumenti tramite i quali l'autonomia fiscale deve concretizzarsi: tributi propri locali e regionali (istituiti e regolati da legge statale o regionale); compartecipazione al gettito di uno o più tributi statali "riferibili al territorio regionale"; trasferimenti a titolo perequativo nei confronti dei territori a minore capacità fiscale; trasferimenti "straordinari" di risorse, effettuati dallo Stato nei confronti di singoli Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni.

Un altro principio cardine del novellato art. 119 Cost. è il principio solidaristico, tipico di un sistema di cd. "regionalismo cooperativo": come indicato poc'anzi, il nuovo testo costituzionale prevede l'onere per lo Stato di istituire un fondo perequativo ("verticale", in quanto istituito per l'appunto dallo Stato), atto ad evitare che l'attuazione dell'autonomia fiscale possa pregiudicare i territori finanziariamente più deboli. Viene inoltre precisato che "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Criticità[modifica]

A causa della mancata attuazione di varie parti della legge 5 maggio 2009, n.42, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. m)) e dei corrispettivi fabbisogni standard da attribuire a Regioni ed Enti locali, non si è ancora pervenuti all'istituzione di tributi locali e regionali autonomi. Ciò, congiuntamente al divieto fatto alle Regioni di istituire tramite leggi proprie tributi inerenti a presupposti d'imposta già coperti da tributi statali (sent. C. Cost. n. 50/2012), ha comportato che la legge sul cd. "federalismo fiscale" rimanesse nei fatti inattuata, permanendo in larga parte il previgente sistema di finanza locale derivata.

A seguito dell'approvazione di tale norma inoltre, hanno fatto capo i decreti legislativi adottati dal governo Berlusconi IV in attuazione dell'articolo 19 della legge medesima, che hanno suscitato discussioni in dottrina sul grado di incisività dei controlli e delle sanzioni esercitati dallo Stato verso gli enti sub-statali ed i loro organi, sfociando nella sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.

Molti inoltre hanno espresso perplessità sui rischi che l'attuazione di tale legge avrebbe portato per la tenuta delle aree economicamente più deboli del Paese, problema reale qualora il sistema di perequazione delle risorse non fosse strutturato adeguatamente.