La Legge Elettorale Rosatellum Bis

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La Legge Elettorale Rosatellum Bis
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Con Legge Elettorale Rosatellum Bis si indica la Legge Elettorale (Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"), con primo firmatario Ettore Rosato, che ha sostituito Il Sistema Elettorale Legalicum cioè il combinato disposto tra le due sentenze della Corte Costituzionale sull'ex legge Calderoli "Porcellum" (legge 250/2005) e la legge "Italicum" (legge 56/2015).

Storia[modifica]

La legge, che prende il nome dal suo ideatore, ma non suo firmatario, Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, è stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 con il voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, Alternativa Popolare e altre formazioni minori.[1] Le stesse forze parlamentari avevano approvato il provvedimento alla Camera, in prima lettura, il precedente 18 ottobre.

Primo Rosatellum[modifica]

La legge elettorale è conosciuta con il soprannome di Rosatellum bis per via dell'esistenza di una precedente proposta di legge, sempre ideata da Ettore Rosato, la quale si strutturava in modo quasi del tutto identico al modello poi approvato, se non per la differente proporzione tra la quota maggioritaria e quella proporzionale e per la soglia di sbarramento. Il primo Rosatellum infatti prevedeva la suddivisione dei seggi per il 50% assegnati tramite collegi uninominali e per il restante 50% con metodo proporzionale con sbarramento al 5%.

La proposta, portata avanti da Partito Democratico e Lega Nord, si rifaceva direttamente al Mattarellum (anch'esso supportato dagli stessi due partiti come prima ipotesi di riforma del sistema elettorale a inizio 2017[2]) ma fu poi abbandonata per via dell'assenza di un sostegno parlamentare sufficiente per approvarla, trovando il netto rifiuto di Alternativa Popolare, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, i quali la giudicarono eccessivamente sbilanciata verso il sistema maggioritario.[3]

Caratteristiche principali[modifica]

Formula elettorale[modifica]

L'impianto della legge è identico, a meno di dettagli, alla Camera e al Senato, e si configura come un sistema elettorale misto[4] a separazione completa.[5]

Per entrambe le camere:

  • il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) sono assegnati con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali (il cosiddetto first-past-the-post), ovvero in ciascun collegio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
  • il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le soglie di sbarramento stabilite, utilizzando listini bloccati all'interno di piccoli collegi plurinominali; il riparto dei seggi è effettuato a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato;
  • il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero.

Coalizioni e soglie di sbarramento[modifica]

La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma, dichiari un proprio capo politico ed, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale[6].

La legge istituisce diverse soglie di sbarramento, ovvero percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, volte a ridurre la frammentazione politica che tendenzialmente segue il sistema proporzionale[7]:

  • 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
  • 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste;
  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze.

Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre tre soglie previste.

Collegi[modifica]

La legge stabilisce che il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni) e 28 per la Camera dei deputati[8].

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali[9]:

  • per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale, 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). I restanti sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto di candidati proporzionali.
  • per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale – 232 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige). I restanti collegi sono plurinominali.

Il Molise dispone di tre collegi uninominali: due per la Camera ed uno per il Senato.

La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (il discostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione[10].

Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale; il termine per il parere parlamentare da parte delle commissioni competenti per materia è di 15 giorni (dalla data di trasmissione da parte del Governo).

Liste corte bloccate[modifica]

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale[11].

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).

Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale.

In conformità con la sentenza della Corte costituzionale sulla legge Calderoli, si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano indicati in liste corte (tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore.

Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.

Sottoscrizioni e obblighi di trasparenza[modifica]

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità; in sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale[12].

Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità: la lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1 500 e da non più di 2 000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune).

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio simbolo e statuto e deve indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno (il quale è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari)[13].

Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Pluricandidature e quote di genere[modifica]

La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio[14].

Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l'elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire l'alternanza di genere ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato)[15].

Modalità di espressione del voto[modifica]

La scheda elettorale

La scheda elettorale, unica per la quota maggioritaria e proporzionale, ricorda, almeno graficamente, quella usata per le elezioni amministrative nei comuni oltre i 15 000 abitanti.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti[16]:

  • tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista supporta;
  • tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa supportato: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra;
  • tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo supporta. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione) il voto in questione viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.

Non è inoltre ammesso, pena l'annullamento della scheda, il voto disgiunto: l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.

Tagliando antifrode[modifica]

La scheda elettorale presenta un ulteriore novità dovuta al cosiddetto "tagliando antifrode". Esso è un bollino adesivo con un codice alfa-numerico seriale che andrà posto il giorno precedente alle elezioni dagli scrutatori su un apposito spazio bianco presente sulla scheda così da renderla unica e identificabile, senza però rendere riconoscibile il voto espresso. Al momento della consegna della scheda gli scrutatori dovranno annotare il codice sulla lista della sezione. Una volta votato, all'uscita della cabina elettorale, la scheda sarà consegnata al presidente di seggio il quale, dopo aver verificato che combacino i due codici seriali, quello della scheda e quello presente sul registro, provvede a piegare e strappare il lembo tratteggiato dove vi è il bollino rendendo così di nuovo anonima e inidentificabile la scheda.

Questo meccanismo è stato realizzato per disinnescare i brogli elettorali più utilizzati dalla criminalità organizzata cioè quello della consegna all'elettore di una scheda regolarmente timbrata e già votata che va inserita nell'urna mentre la scheda intonsa viene condatta all'esterno a riprova del voto pronta ad essere eventualmente riutilizzata.

Il meccanismo, testato nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ha avuto generalmente effetti positivi in contrasto al fenomeno suddetto ma ha avuto l'effetto negativo di un aumento delle code ai seggi dovute alla più complessa procedura di voto.

Assegnazione dei seggi[modifica]

Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età[17].

Per le circoscrizioni plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue[18]:

  • si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all'assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell'1% dei voti validamente espressi.
  • si determina il quoziente elettorale suddividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l'operazione si svolge a livello nazionale per la Camera ed a livello regionale per il Senato).
  • il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.
  • i seggi che ancor rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l'ordine decrescente dei medesimi).

Nel caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa[19].

Voto all'estero[modifica]

La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata (così come sono rimaste invariate le criticità del meccanismo di voto), ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:

  • gli elettori residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del D.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
  • gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
  • non possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;
  • sono stati anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all'estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.

Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l'elezione degli altri parlamentari nazionali.

Rappresentazione grafica[modifica]

Distribuzione seggi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica[20]
Camera dei deputati Senato della Repubblica
Metodo di elezione Seggi Percent. Metodo di elezione Seggi Percent.
Maggioritario a turno unico 232 37% Maggioritario a turno unico 116 37%
Proporzionale (con sbarramento al 3%) 386 61% Proporzionale (con sbarramento al 3%) 193 61%
Voto degli italiani residenti all'estero 12 2% Voto degli italiani residenti all'estero 6 2%

Critiche[modifica]

Ha espresso, tra gli altri, critiche alla legge Beppe Grillo, in una lettera[21] che ha invano invitato il Capo dello Stato a non promulgare il testo approvato dalle Camere. Vi si lamentavano la mancanza dello “scorporo”, la mancanza del “voto disgiunto”, la trasmissione del voto per il candidato uninominale alle liste che lo appoggiano la trasmissione del voto dalle liste tra l’1 e il 3% a favore delle liste della coalizione cui appartengono che abbia superato lo sbarramento, lo slittamento dei seggi da un collegio plurinominale all’altro, la trasposizione dei seggi dai livelli superiori ai collegi plurinominali, i criteri di individuazione dei candidati da proclamare in caso di esaurimento delle liste, le pluricandidature, le disposizioni speciali relative al Trentino-Alto Adige/Südtirol, le violazioni relative alle disposizioni relative alla della delega legislativa e la presenza di soglie nazionali al Senato.

Note[modifica]

  1. Monica Rubino, Il Rosatellum bis è legge: via libera definitivo al Senato con 241 sì, la Repubblica, 26 ottobre 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.
  2. Renzi: il Mattarellum è la proposta del Partito Democratico. Sì dalla Lega e Fratelli d'Italia. No di Berlusconi e M5S., huffingtonpost.it.
  3. Cos'è il Rosatellum proposto dal Pd come legge elettorale: un Mattarellum corretto, in Repubblica.it, 11 maggio 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.
  4. Luca Borsi, 2017, p. 5.
  5. Un sistema elettorale si definisce misto se una parte dei seggi è attribuita con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario. Nell'ambito dei sistemi misti, si definiscono a separazione completa quelli privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi.
  6. Luca Borsi, 2017, p. 6.
  7. Luca Borsi, 2017, p. 7.
  8. Luca Borsi, 2017, p. 8.
  9. Luca Borsi, 2017, p. 8-9.
  10. Luca Borsi, 2017, p. 10-11.
  11. Luca Borsi, 2017, p. 12.
  12. Luca Borsi, 2017, p. 13.
  13. Luca Borsi, 2017, p. 14.
  14. Luca Borsi, 2017, p. 15.
  15. Luca Borsi, 2017, p. 16.
  16. Luca Borsi, 2017, p. 17-18.
  17. Luca Borsi, 2017, p. 19.
  18. Luca Borsi, 2017, p. 20-21.
  19. Luca Borsi, 2017, p. 22.
  20. Luca Borsi, 2017, p. 9.
  21. http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini/letteraMattarella.pdf

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