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I Fatti e gli Atti Giuridici

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I Fatti e gli Atti Giuridici
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Il Fatto Giuridico

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Nell'ambito del diritto, con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico perché questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario. Vi è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza rende problematica una trattazione unitaria dell'argomento; d'altra parte, inteso in quest'ampia accezione il concetto di fatto giuridico, è indubitabile che non esistono effetti giuridici che non siano ricollegati ad un fatto. A titolo di esempio, si può dire che fatti giuridici sono tanto il decorso del tempo quanto un negozio giuridico. Se è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili ad un fatto giuridico non si può però dire che il fatto giuridico sia causa dell'effetto: causa dell'effetto giuridico è sempre e solo la norma, il fatto è solo una condizione perché si produca.

I fatti possono comportare l'acquisto di un diritto e tali fatti ne costituiscono il titolo. Ma il diritto come acquistato si può anche perdere e varie sono le cause di perdita quale la morte del titolare (diritti personalissimi), il decorso del tempo o la rinunzia. I diritti si possono acquistare o a titolo derivativo o a titolo originari. Il primo si ha quando il diritto viene acquistato per effetto di un rapporto con persona legittimata. Il secondo quando manca tale rapporto. È importante questa distinzione perché ai primi si applica il canone fondamentale nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quelli che egli stesso ha). Il fenomeno dell'acquisto a titolo derivativo si chiama Successione e consiste nella trasmissione della titolarità del diritto da una persona ad un'altra. Il soggetto che trasferisce è detto autore, o dante causa, mentre quello che riceve è detto successore, o avente causa. La successione avviene per atto tra vivi o mortis causa. È particolare quando subentra in un singolo rapporto giuridico o in più rapporti determinati, universali, quando si succede nell' universum ius nell'intera posizione giuridica patrimoniale, aspetti attivi e passivi, come nell'eredità o nella fusione della società.

Influenza sui fatti giuridici hanno lo spazio e il tempo. Lo spazio è il luogo dove si svolgono le vicende umane. Il tempo si può vedere sia in relazione il periodo che intercorre tra due momenti (durata) oppure fissato in un dato momento quando nasce, matura o cessa una situazione. In questo secondo senso si parla di data molto importante per determinate vicende di diritto ed è importante perché può costituire elemento essenziale di un fatto omissivo. Con lo scorrere del tempo, inoltre, può derivare anche la perdita di un diritto per Prescrizione (astensione prolungata dall'esercizio di un diritto) oppure, in concorso di altre circostanze, un diritto può acquistarsi per Usucapione. Il tempo si misura attraverso il calendario comune (art. 2963 c.c.) che è il calendario Gregoriano a cui si riferisce sia per un giorno fisso (es. il 26 luglio 2012) sia per una ricorrenza (es. Pasqua 2013). Ci sono alcune regole da rispettare. Se il periodo di tempo è espresso in anni, mesi o giorni, a partire da un dato momento, esso è compiuto allo scadere dell'anno, del mese o del giorno indicato, senza tener conto che l'anno sia bisestile o se il mese abbia un numero maggiore o minore di giorni. Il computo si fa ex nominatione diem (art. 2963 c.c.). I giorni, poi, si computano secondo il computo civile (art. 2962 c.c.) sempre interi dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva. Il giorno iniziale non viene calcolato mentre il contrario avviene per il giorno finale (art. 2963 c.c.). Il tempo utile è quello durante il quale è possibile compiere alcuni atti giuridici, per cui vengono esclusi i giorni festivi. Il tempo continuo comprende anche i giorni festivi. La regola è che viene calcolato il tempo continuo: però, se il giorno di scadenza è giorno festivo, il termine finale viene protratto al primo giorno successivo non festivo (art. 2963 c.c.). La Suprema Corte ha stabilito che le norme previste dall'art. 2963 non hanno carattere inderogabile e pertanto le parti, nella loro autonomia negoziale, possono dettare disposizioni diverse (Cass. 99/7925, 04/6554).

Distinzione tra Fatti Giuridici

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I Fatti Giuridici si possono distinguere in:

  • Fatti Istantanei: Se consistono in un avvenimento che si esaurisce nel suo stesso formarsi.
  • Fatti Permanenti: Se consistono in una situazione, ossia uno stato di cose che consegue ad un avvenimento e persiste finché non sopraggiunge un altro avvenimento che lo fa cessare.

Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si possono distinguere in:

  • Fatti Costitutivi: Se il loro verificarsi determina la nascita di un rapporto giuridico.
  • Fatti Modificativi: Se il loro verificarsi determina la modificazione, oggettiva o soggettiva, di un rapporto giuridico.
  • Fatti Estintivi: Se il loro verificarsi determina il venir meno di un rapporto giuridico.
  • Fatti Impeditivi: Se il loro verificarsi impedisce la nascita di un rapporto giuridico.

In generale per i Fatti Giuridici è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un termine, la morte di una persona, un evento meteorologico ecc.). Diverso per gli Atti Giuridici per i quali, per l'ordinamento, è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un testamento, una sentenza, un contratto, un atto amministrativo, una legge ecc.). Da quando detto emerge che un comportamento umano può essere preso in considerazione dalla norma come atto giuridico, quando per la produzione degli effetti giuridici la norma stessa richiede la volontarietà della condotta, oppure come mero fatto, quando, invece, gli effetti si producono a prescindere dalla volontarietà della condotta. Può anche accadere che lo stesso comportamento sia preso in considerazione come atto giuridico da una norma e come mero fatto da un'altra.

Atto Giuridico

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L'atto giuridico è un fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l'ordinamento giuridico in quanto volontario. Per gli atti giuridici, a differenza dei meri fatti giuridici, è quindi rilevante l'imputazione ad un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo; essi presuppongono la volontarietà che, a sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito, ossia la sua capacità di comprendere e, quindi, liberamente volere. Al pari degli altri fatti giuridici, gli atti costituiscono le fattispecie delle norme. Sono esempi di atto giuridico: la promessa, il testamento, la sentenza, il contratto, l'atto amministrativo. Sono altresì atti la legge, il regolamento e, in generale, tutti gli atti che sono fonti del diritto in quanto il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di una norma giuridica generale ed astratta (atti normativi).

Atto e potere giuridico

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La possibilità attribuita ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici attraverso un atto giuridico è una particolare situazione giuridica soggettiva che prende il nome di potere. Secondo una diffusa impostazione teorica, che risale ad Hans Kelsen, l'esercizio del potere si risolve sempre nella produzione di una norma giuridica o, secondo altri autori, di un precetto, non solo quando si estrinseca in atti normativi, ma anche quando si estrinseca in altri atti precettivi quali sono i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali ed i negozi giuridici di diritto privato, sebbene nel secondo caso le norme o precetti prodotti non abbiano le caratteristiche di generalità ed astrattezza che presentano invece le norme prodotte dagli atti normativi.

Distinzioni di Atto Giuridico

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Nel seguito si riportano le distinzioni che, sebbene in molti casi elaborate dalla dottrina civilistica, hanno una portata generale e, quindi, sono utilizzabili anche in altri rami del diritto. Ognuno di questi rami, poi, ha elaborato distinzioni proprie (nel diritto amministrativo vi è una teoria dell'atto amministrativo, nel diritto processuale una teoria dell'atto processuale, nel diritto penale una teoria del reato ecc.), per la quali si rimanda alle relative voci.

Atti Negoziali e Meri Atti

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Gli Atti giuridici si distinguono, quanto alla produzione di effetti, in:

  • Meri atti (o Atti Giuridici in Senso Stretto): Se per la norma rileva la volontà del comportamento (la cosiddetta suitas) ma non quella degli effetti giuridici che ne derivano, i quali sono invece stabiliti dalla norma stessa, sicché l'atto non ne è che un presupposto.
  • Atti Negoziali (o Negozi Giuridici): Se per la norma rileva tanto la volontà del comportamento quanto quella degli effetti giuridici (intenzionalità), sicché l'atto produce gli effetti voluti dal suo autore. Va rilevato che la teoria del negozio giuridico, sebbene concepita in termini di grande astrattezza, ha finito per risentire della visione, per così dire, "panprivatistica", propria della scuola pandettistica che l'aveva inizialmente elaborata prendendo, non a caso, a modello gli atti del diritto civile e, in particolare, il contratto. Così, mentre in un primo tempo il concetto di negozio giuridico è stato ripreso anche in altri rami del diritto e, in particolare, dal diritto amministrativo, che lo aveva utilizzato nella costruzione del concetto di provvedimento amministrativo, in seguito la dottrina è giunta alla conclusione che solo i provvedimenti amministrativi discrezionali possono essere considerati atti negoziali, mentre quelli vincolati hanno natura di meri atti, sicché in questo campo il concetto di negozio giuridico non si rivela particolarmente utile. Si aggiunga che, nello stesso diritto privato, il negozio giuridico non ha avuto il medesimo successo in tutte le culture giuridiche: se in Germania e nei paesi che hanno preso a modello il suo codice civile (BGB) il concetto è usato tanto dal legislatore quanto da dottrina e giurisprudenza, in Italia e Spagna è ignorato dal codice civile ma è utilizzato da giurisprudenza e dottrina, mentre in Francia non viene utilizzato né dal legislatore né da dottrina e giurisprudenza; il concetto è del tutto ignorato nei paesi di common law, la cui cultura giuridica ha scarsa propensione per le astrazioni.

Dichiarazioni e Operazioni

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Gli Atti Giuridici possono essere:

  • Dichiarazioni (o Partecipazioni): Ossia manifestazioni del pensiero attraverso la parola, orale o scritta, o altri segni.
  • Operazioni (o Atti Materiali): Ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni.

Gli atti negoziali sono Dichiarazioni di Volontà, anche quando l'ordinamento desume la volontà del soggetto dal suo comportamento pur in assenza di una dichiarazione espressa (cosiddetto comportamento concludente). I meri atti possono essere o meno dichiarazioni; nel caso lo siano, non sono comunque dichiarazioni di volontà ma, secondo i casi, di conoscenza (o, come si usa dire, di scienza, Dichiarazioni di Scienza o Dichiarazioni di Verità, attraverso le quali si manifesta la conoscenza di un fatto giuridico), di giudizio (si pensi ai pareri) o di desiderio (si pensi alle istanze).

Atti Leciti e Atti Illeciti

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Dal punto di vista della conformità alle norme, gli Atti si distinguono in:

  • Atti Leciti: Se non si pongono in contrasto con alcun obbligo o dovere (sia esso positivo, ossia un comando, o negativo, ossia un divieto) posto dall'ordinamento giuridico.
  • Atti Illeciti: Se si pongono in contrasto con un obbligo o dovere posto dall'ordinamento giuridico.

Gli atti illeciti danno luogo a responsabilità in capo al soggetto al quale sono imputati, ossia al dovere di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento. Una categoria particolare di Atti Illeciti sono i Reati, ai quali consegue l'irrogazione di specifiche sanzioni, le Pene. Gli Atti Leciti, a loro volta, si distinguono in:

  • Atti Leciti Discrezionali: Se il soggetto cui sono imputati ha la facoltà di compierli o non compierli (e non, dunque, il dovere o l'obbligo di compierli).
  • Atti Leciti Dovuti: Se il soggetto cui sono imputati ha il dovere o l'obbligo di compierli (e non, dunque, la facoltà di non compierli, sicché è illecita la loro omissione).
  • Atti Leciti Necessari: Se il soggetto cui sono imputati, pur non avendo il dovere o l'obbligo, ha l'onere di compierli poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

Ulteriori Distinzioni

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Dal punto di vista del momento in cui producono i loro effetti, gli Atti si distinguono in:

  • Atti Giuridici Recettizi: Se la loro efficacia è condizionata alla conoscenza che di essi abbia il destinatario.
  • Atti Giuridici Non Recettizi: Se possono produrre effetti fin dal momento del loro perfezionamento, anche se il destinatario non ne ha ancora avuta conoscenza.

Dal punto di vista del numero di soggetti ai quali sono imputati, gli Atti Giuridici si distinguono in:

  • Atti Giuridici Unilaterali: Se sono imputati ad un solo soggetto (come i provvedimenti).
  • Atti Giuridici Bilaterali: Se sono imputati a due soggetti (come i contratti e le convenzioni tra due parti).
  • Atti Giuridici Plurilaterali: Se sono imputati a più di due soggetti (come i contratti e le convenzioni tra più di due parti).
  • Atti Giuridici Collegiali (o Deliberazioni): Se sono imputati ad un collegio, costituito da una pluralità di persone, ma non a queste singolarmente.

Dal punto di vista della natura del soggetto al quale sono imputati, gli Atti Giuridici si distinguono in:

  • Atti Giuridici Pubblici: Se promanano dallo Stato o altro soggetto pubblico che agisce in posizione di supremazia (autorità).
  • Atti Giuridici Privati: Se promanano da un soggetto, pubblico o privato, che non agisce in posizione di supremazia ma in virtù dell'autonomia privata che l'ordinamento riconosce alla generalità dei soggetti.

Forma dell'Atto Giuridico

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L'Atto Giuridico giunge ad esistenza nel momento in cui viene esternato, ossia reso percepibile nel mondo reale e, quindi, anche sul piano giuridico; il mezzo con il quale ciò si realizza costituisce la forma dell'atto. La norma può lasciare libera la forma dell'atto oppure prescrivere una forma particolare, sovente quella scritta. Talvolta, anche se molto raramente negli ordinamenti moderni, la norma richiede addirittura che l'esternazione avvenga con determinate parole: in questi casi si parla di Forma Solenne. Quando è richiesta la Forma Scritta, l'atto viene esternato per mezzo di un documento (su supporto cartaceo o informatico, quest'ultimo ammesso dagli ordinamenti solo in tempi recenti). Al riguardo, va rilevato che nella prassi il termine "atto" viene spesso utilizzato per denotare il documento che contiene un Atto Giuridico; tale uso, peraltro, non è del tutto appropriato poiché possono esistere atti non contenuti in un documento (ad esempio quelli in Forma Orale), atti contenuti in più di un documento (ad esempio un contratto stipulato per corrispondenza) e documenti che contengono più di un atto.

La Comunicazione e l'Informazione dei Fatti Giuridici

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Tutta la dinamica giuridica è in relazione con la necessità di conoscere i fatti e le circostanza che siano giuridicamente rilevanti. Spesso l'accadimento ha esso stesso un carattere esteriore e pertanto la sua conoscenza è palese (si pensi ai fatti legati ai fenomeni naturali). Diversamente quando essi sono legati alla volontà umana sorge il problema dell'esistenza e della comunicazione della stessa. E bene distinguere nella comunicazione da una forma di supporto materiale da un elemento psichico che è il fattore specifico, differenziale e determinante in quel supporto e che viene in rilievo attraverso la semantica che ci da il significato e il valore dell'espressione usata. Sul contenuto semantico si svolgerà la vera opera del giurista che è l'opera di interpretazione. Spesso l'informazione si identifica con il medesimo documento si pensi il testamento che è sia il documento sia l'atto di volontà in esso contenuto così per il contratto e per la procura. Ma sono due significati differenti pur se riferiti alla stessa vicenda. Molti atti consistono proprio nella creazione delle forme giuridiche mentre altre volte si deve considerare a parte una comunicazione come elemento estrinseco da osservare per l'efficacia dell'atto. La conoscenza a volte costituisce oggetto di un obbligo quando c'è di mezzo l'interesse altrui altre volte di un onere quando viene in rilievo l'interesse del soggetto conoscente. Anche l'informazione può formare oggetto di un diritto o di un obbligo che saranno talora di carattere assoluto, come nel campo del diritto pubblico, e altre volte di valore puramente strumentale come ad esempio della formazione del contratto o nell'esecuzione di alcuni rapporti contrattuali come per il mandato (art. 1710 c.c.). Le recenti nuovi tecnologia di comunicazione hanno richiesto la necessità di aggiornare norme che sicuramente non prevedevano i nuovi strumenti tecnologici. Si parla addirittura, alla luce dei portentosi progressi in campo di tecnologie di comunicazione, di nuova era, la "civiltà dell'informatica", perché tutte le componenti dell'informatica fanno parte ormai di ogni settore della vita. Queste tecnologie hanno aperto le porte a materie di apertura nuove per i rapporti, impensabili prima, ma che esigono di essere riconosciute e tutelate. È da più parti richiesta quindi una disciplina sulla materia che forniscono da una parte un mercato sempre più interessante ma dall'altro anche toccano la riservatezza della persona.