Giudice straordinario e speciale
In contrapposizione al giudice ordinario che ha competenza generale esistono i giudici straordinari, che si occupano di determinate controversie (istituzione giudice post factum), e speciali, prevesti per determinate tipologie. Essi non appartengono all'ordine giudiziario e hanno competenza su materie specifiche. Negli ordinamenti di common law si tende ad usare la denominazione tribunal per i giudici speciali e court per quelli ordinari. Questa contrapposizione terminologica non è invece presente negli ordinamenti di civil law dove la denominazione di tribunale piuttosto che corte non è legata alla specialità del giudice (ad esempio, in Italia il tribunale è un giudice ordinario di prima istanza).
Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato
[modifica]Il Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato fu un giudice speciale del regime fascista italiano, competenza a giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e del regime. Fu istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008 (Provvedimenti per la difesa dello Stato), una delle cosiddette leggi fascistissime.
Durante il regime fascista il Tribunale speciale ebbe il potere di diffidare, ammonire e condannare gli imputati politici ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza del regime stesso. Con la stessa legge di costituzione del tribunale venne reintrodotta la pena di morte per alcuni reati a carattere politico.
Il Tribunale speciale operava secondo le norme del Codice Penale per l'Esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Contro le sue sentenze non era possibile alcun ricorso o altra impugnazione.
Il Tribunale speciale venne sciolto dopo il 25 luglio 1943, a seguito della caduta del regime fascista. Nel dicembre 1943 nella Repubblica Sociale Italiana venne ricostituito un tribunale omonimo che rimase operativo fino al 1945. [1]
Il giudice straordinario e speciale nella costituzione
[modifica]Per reazione al Tribunale speciale di cui sopra gli estensori della Costituzione stabilirono che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo sezioni specializzate per determinate materie.