La figura di Consulente del lavoro

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La figura di Consulente del lavoro
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro

Il Consulente del lavoro è un libero professionista che si occupa di consulenza con competenze specifiche nella gestione del personale dipendente per conto di piccole, medie e/o grandi imprese.

Compiti e funzioni[modifica]

I consulenti del lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell'ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane. L'attività del consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori. Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato. Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il ruolo dei Consulenti del Lavoro si è andato sempre più affermando (dati presenti nella ricerca "Il valore economico e sociale delle professioni intellettuali"), per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa. Il suo ambito professionale comprende:

  • genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
  • assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
  • assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;
  • selezione e formazione del personale;
  • consulenza tecnica d'ufficio e di parte;
  • igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
  • tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio, redazione dichiarazione dei redditi;
  • gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi;
  • assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria;
  • consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
  • trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • certificazione tributaria – visto pesante;
  • autentica CCIAA;
  • certificazione eticità del rapporto di lavoro;
  • funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla Legge 183/2010).

Competenze esclusive[modifica]

Le competenze professionali indicate nella legge 12/1979 sono di competenza esclusiva dei Consulenti del Lavoro: qualora altri professionisti se ne occupino incorrono nel reato di esercizio abusivo della professione. Tuttavia la stessa legge consente anche ai Dottori Commercialisti e Avvocati all'esercizio dell'attività di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro ma tali professionisti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per provincia: in caso di assenza di tale comunicazione incorrono anch'essi nel reato di esercizio abusivo della professione. I professionisti non Consulenti del Lavoro non possono prendere sotto di sé un tirocinante per formarlo ai fini della qualifica di Consulente del Lavoro.

Ruolo economico e sociale nel Paese[modifica]

I Consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 milioni di euro l'anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro. Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti. L'intervento professionale del Consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo. Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il Consulente del lavoro assume nei confronti della Pubblica Amministrazione. Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di “cerniera” tra le istanze dei privati e le esigenze della Pubblica Amministrazione. Oggi alla categoria, infatti, non è più chiesto di rappresentare seccamente la propria “parte”, tradizionalmente identificabile nelle “aziende/clienti”, ma di recitare un ruolo attivo per la creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti. Ne risulta esaltato anche il ruolo e la professionalità del Consulente del lavoro il quale, per il tramite delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, diventa strumento tecnico per la composizione delle controversie, rectius, prevenzione delle stesse.

Infatti in dette Commissioni di certificazione si potrà:

1) effettuare il tentativo di conciliazione della controversia, che non sarà più obbligatorio;

2) costituire camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso;

3) certificare la tipizzazione della giusta causa di licenziamento nei contratti individuali;

4) certificare i contratti di lavoro in genere.

Inquadramento[modifica]

Il consulente del lavoro rientra tra le cosiddette professioni protette. L'albo professionale della categoria è stato istituito, con la legge n. 1081 del 1964 e successivamente la legge n. 12 del 1979 ha ulteriormente disciplinato la categoria definendone con chiarezza l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità di esercizio, le norme penali per combattere l'esercizio abusivo e il segreto professionale.

L'ordine dei consulenti del Lavoro ha un proprio ente previdenziale, l'ENPACL, con autonomia completa.

Per accedere alla professione è necessario, previo conseguimento di almeno un Requisito di cui sotto, svolgere un praticantato obbligatorio di 18 mesi presso lo studio di un Consulente del lavoro della propria provincia di residenza, regolarmente iscritto all'albo. In presenza di apposite convenzioni è possibile svolgere parte del praticantato direttamente nell'Università frequentata. Al termine del periodo di praticantato si dovrà sostenere un esame di Stato a cadenza annuale indetto dal Ministero del lavoro e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro, nella propria regione di residenza.

Requisiti[modifica]

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale, aggiornata l'11 aprile 2007, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. È richiesto inoltre un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro. Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.

Incompatibilità[modifica]

L'iscrizione nell'albo dei Consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti. Non è più prevista, invece, l'incompatibilità per l'accesso al tirocinio in costanza di rapporto di pubblico impiego.

Note[modifica]

Gli agrotecnici abilitati alla libera professione e iscritti al loro albo possono esercitare consulenza del lavoro per le aziende agricole di modeste dimensioni.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di Ispettori del lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei Consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Tuttavia non possono essere iscritti all'albo della provincia dove hanno prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

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