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Attività Sindacale e Rappresentatività Sindacale

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Attività Sindacale e Rappresentatività Sindacale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La rappresentanza sindacale aziendale (RSA) in Italia è un organismo collettivo che rappresenta i lavoratori di una stessa realtà lavorativa all'interno del contesto aziendale. Questa rappresentanza è prevista sia nel settore privato sia nel settore pubblico, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

La RSA trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. Dopo i referendum abrogativi del 1995 in Italia, furono emanati i decreti legislativi n. 312 e n. 313 del 28 luglio 1995, che hanno stabilito che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite in qualsiasi unità produttiva, purché all'interno di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Un punto importante è che le RSA potevano essere costituite anche con sindacati creati all'interno dell'azienda, a condizione che questi sindacati fossero firmatari di un contratto collettivo a qualsiasi livello. Questi contratti collettivi includevano sia quelli a livello aziendale sia quelli firmati a livello nazionale, regionale o territoriale da sindacati più noti.

La legge del 1970 all'articolo 17 ha vietato ai datori di lavoro la creazione di sindacati "di comodo" che cercavano di eludere queste norme. Questi sindacati potevano diventare RSA e partecipare alle trattative.

Una sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di costituire la RSA anche con associazioni sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, avevano partecipato alla trattativa. La sentenza ha sottolineato l'importanza di fissare soglie di rappresentatività e l'obbligo di trattare con organizzazioni sindacali che superano una determinata soglia, il cui valore deve essere stabilito dal legislatore.

Per quanto riguarda le RSA, non è previsto un metodo di voto specifico come invece esiste per le RSU. Inoltre, non ci sono norme elettorali per gli accordi aziendali, il che significa che le RSA non necessitano di un voto per stipulare accordi.

L'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 è stato un passo significativo che ha regolamentato la materia in modo unitario ed organico. Tra i contenuti principali dell'accordo ci sono:

- La fissazione di una soglia di rappresentanza del 5% a livello nazionale, necessaria per un sindacato per partecipare alle trattative per i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL). - L'indicazione che i CCNL nazionali sono validi se firmati dalla maggioranza della rappresentanza e votati dalla maggioranza dei lavoratori cui si applicano, anche se non sono iscritti a sindacati. - L'elezione delle RSU con un metodo proporzionale puro e senza l'obbligo di un quorum per la validità della votazione. - L'indicazione che i contratti collettivi aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il personale se approvati dalla maggioranza delle RSU. - L'obbligo di avere una sola forma di rappresentanza in ogni unità produttiva con più di quindici dipendenti. - La possibilità per la RSA di firmare accordi aziendali vincolanti se soddisfano determinati requisiti.

Complessivamente, queste normative e accordi regolamentano la rappresentanza sindacale aziendale in Italia, stabilendo criteri di rappresentatività e le modalità per la negoziazione e l'accordo su questioni sindacali a livello aziendale.

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