Il Rapporto di Lavoro Autonomo
Il Lavoro Autonomo, è una figura di lavoro regolata dall'art. 2222 del codice civile, come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Esso identifica dunque l'attività di lavoro dei cosiddetti liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell'apertura di partita IVA. Tale tipologia di contratto può prevedere che la conclusione dello stesso avvenga al completamento dell'opera/servizio senza vincolo temporale, oppure può essere a tempo determinato quando è previsto che l'opera o il servizio venga effettuato fino alla scadenza temporale indicata nel contratto stesso. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche tali contratti rientrano tra i cosiddetti contratti flessibili previsti dall'art. 36 del d.lgs 165 del 2001 per i quali è consentita la sottoscrizione nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 comma 6 del medesimo testo unico del pubblico impiego che prevede che "per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione". Sempre nell'ambito del pubblico impiego,la cosiddetta "legga Madia" (D.Lgs. 75/2017), al fine di superare fenomeni di precariato, ha previsto la possibilità della stabilizzazione diretta per i soggetti che risultino aver sottoscritto tale tipologia di contratto, o altri contratti flessibili a tempo determinato (circolare Ministero Funzione Pubblica n. 1 del 2018), successivamente al 28 agosto 2015, con una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi otto e che siano stati reclutati con procedure concorsuali; in caso di mancato possesso del requisito del reclutamento a seguito di procedure concorsuali, la medesima legge ha comunque previsto la possibilità di partecipare a concorsi riservati nella misura del 50% dei posti disponibili nella pianta organica dell'Amministrazione.
Caratteristiche
[modifica]Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest'ultima categoria rientrano le libere professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo. Nei lavoratori autonomi di tipo manuale vanno ricompresi i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori-allevatori e, in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori.
Nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell'attività lavorativa in forma non subordinata, ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell'organizzazione dell'imprenditore committente. Rientra in queste forme di collaborazione autonoma il contratto di collaborazione a progetto, detto Co.Co.Pro il quale ha sostituito (a parte alcuni casi specificatamente previsti dalla legge) il precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detta Co.Co.Co; esistono altre forme di lavoro parasubordinato.
L'esistenza ambigua di "parasubordinati" dà luogo a varie confusioni. Un clamoroso esempio è il problema della Gestione Separata dell'INPS, che mette insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per esempio, i professionisti non possono avere l'indennità di malattia) e con carichi diversi di contributi. Nel caso dei parasubordinati i contributi dell'INPS sono ripartiti come 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro, mentre nel caso dei professionisti, i contributi sono totalmente a carico dei lavoratori.
La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l'aliquota della Gestione Separata dell'INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell'INPS che subiscono un'aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti.
Dal punto di vista fiscale c'è molta differenza tra lavoratore autonomo (ha ritenuta d'acconto e non deve iscriversi alla Camera di commercio) e imprenditore individuale (non ha ritenuta di acconto e deve iscriversi alla Camera di Commercio), anche se l'imprenditore individuale è, a volte, assimilato nel senso comune al lavoratore autonomo.
Differenze con il lavoro subordinato
[modifica]A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'"obbligazione di risultato" e non di mezzi: egli cioè garantisce al committente del lavoro il raggiungimento di determinati risultati entro una certa scadenza temporale.
Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha dunque vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto di servizio stipulato col committente.
Il concetto di mancanza di subordinazione si comprende meglio se si pensa a quelle categorie di lavoratori autonomi che, per definizione, non hanno committenti ma, più propriamente, clienti, come i commercianti.
Collaborazioni organizzate dal committente
[modifica]Il decreto attuativo dello Jobs Act, decreto legislativo n. 81/2015, all'articolo 2 ha introdotto delle novità in matera di Collaborazioni organizzate dal committent. Non si può non collegare tale tipologia a quello che è il lavoro parasubordinato (CO.CO.CO., che tra l'altro sono anche resi stabili attraverso le disposizioni di cui all'articolo 54 che in sostanza comporta una estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione in caso di convertimento a contratto a tempo indeterminato che può avvenire se i lavoratori sottoscrivano un atto conciliativo e non recedano entro dodici mesi salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Scomparsi i CO.CO.PRO. (e lo fa scomparire tra l'altro proprio l'articolo 52 che stabilisce il superamento degli stessi), Superata la partecipazione con apporto di lavoro (articolo 53), il legislatore stabilisce che dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tali disponsizioni però non applicano:
- (a) Alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
- (b) Alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
- (c) Alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- (d) Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (art. 90 legge 289/2002).
Le parti possono richiedere alle commissioni (art. 76 d. lgs. 276/2003) la certificazione dell'assenza dei requisiti. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le disposizioni non trovano applicazione, fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione.
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