I nuovi contratti di lavoro alla luce del D. Lgs. 81/2015

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I nuovi contratti di lavoro alla luce del D. Lgs. 81/2015
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro

A seguito del decreto delega 183/2014 tra marzo 2015 e settembre 2015 sono stati emanati 8 decreti legislativi per la riforma di buona parte della materia del diritto del lavoro. I decreti sono il 22/2015 il 23/2015 l'80/2015 l'81/2015 il 148/2015 149/2015 150/2015 151/2015. Il decreto legislativo numero 81 è quello inerente ai contratti. La riforma denominata jobs act tocca vari campi, dal contratto a tutele crescenti, alle indennità di disoccupazione (naspi e dis-coll) al licenziamento collettivo, discriminatorio, nullo in forma orale, alle nuove forme di trattamenti integrativi salariali (ordinario e straordinario, ai fondi di solidarietà, ai contratti di solidarietà espansivi. alle agevolazioni parentali. Al d. lgs. 81/2015 disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni art 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n.183 - pubblicato in gazz. uff. 24 giugno 2015 n. 144 supplemento ordinario. Questo decreto modifica non solo la disciplina ma, dal dettato delle sue norme, si evince un cambiamento di rotta rispetto a quello che era il discorso che si portava avanti da molti anni e cioè della intercambiabilità, discorso iniziato negli anni 80. Già il testo dell'articolo 1 del d.lgs 81/2015 è sintomatico in tal senso, dà l'impressione di una affermazione di principio su come vada considerato il lavoro subordinato a tempo indeterminato: costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Quindi un cambiamento di politica e di idee rispetto alla stabilità e alle possibilità che il lavoro stabile rende sul mercato. In un discorso globale non si fa l'analisi articolo per articolo ma la natura del decreto e la particolarità di ogni singolo articolo quasi lo richiede per ogni articolo. Con l'art. 3 si modifica il codice civile all'articolo 2103 per quanto attiene alle mansioni, che seppur riconfermate nel loro assetto originario e quindi che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle superiori che abbia acquisito si spinge più in là nel demansionamento non solo al livello immediatamente inferiore ma a due livelli inferiori nella categoria di riferimento. poi prosegue il decreto con le varie forme di contratti partendo dalle forme di lavoro ad orario ridotto o e al lavoro a tempo parziale flessibili e quindi il part-time e come può essere organizzato al lavoro a chiamata,a termine, al lavoro intermittente e i suoi tempi, al lavoro a tempo determinato che per il privato e chi aveva superato anche di un sol giorno i 36 mesi richiesti si trasformava automaticamente in tempo indeterminato con il limite che non era applicabile al pubblico impiego (forse per la solita mancanza di fondi) e creando così non la disciplina uniforme che tanto si auspicava ma un ennesimo discrimine che nei vari decreti è ripetuto più volte ( così ad esempio come lo definisce l'autore da me consultato - Dott. Pierluigi Rausei in "tutto il jobs act" manuale dell'IPSOA - lo spartiacque delle 24 del 6 marzo 2015 o le 00 del 7 marzo 2015 per la differenza di tutele - appunto lavoro a tutele crescenti - dove invece si era data disposizione per l'uniformità della disciplina - oppure la negazione dell'applicabilità, dal 2017 nella pubblica amministrazione, dei contratti stipulabili nel 2016 ai sensi del art 2.). Anzi qualcuno voleva i vari decreti applicabili solo al privato e invece non è così essi sono applicabili al pubblico e privato ove si è ritenuto i decreti non applicabili che espresso richiamo e negazione dell'applicabilità. Altrimenti se fosse stato applicabile solo al privato perché il legislatore si faceva carico di negarne la applicabilità alla pubblica amministrazione? Anche nel lavoro somministrato si segue per quanto possibile la trasformazione, appunto ove possibile e per qualsiasi causa, alla forma di contratto subordinato a tempo indeterminato e si considera ove applicabile. il lavoro accessorio con i vaucher ha trovato una successiva integrazione "post semestre jobs act". il decreto si conclude con alcuni articoli di altra natura sulla denominazione dei contratti collettivi e cosa si intende per essi e quindi le figure che vi rientrano, la stabilizzazione dei cococo e cocopro e soggetti titolari di partita IVA quest'anno assumibili anche nella pubblica amministrazione e invece non più dal 2017 per negazione espressa.