Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile, nasce nel 1942 come Indennità di Anzianità. Assume la nuova denominazione nel 1982 quando il legislatore, nel tentativo di eliminare la giungla dei differenti calcoli dell'Indennità di Anzianità a seconda della posizione lavorativa, risistema la normativa creando un sistema unico per tutti. Il TFR fa parte delle cosiddette retribuzioni differite: il lavoratore percepisce infatti tale somma solo al termine della propria carriera lavorativa, salvo la possibilità dell'anticipo. Questo è vero fino al 2015 quando, col Decreto Attuativo della Finanziaria, il Governo Renzi ha annunciato di poter trattenere il TFR annuo già in busta paga senza dover aspettare il termine del rapporto lavorativo.
Il calcolo del TFR, che rientra negli oneri fiscali del datore di lavoro, è disciplinato nel medesimo articolo 2120 del Codice Civile. Ogni anno solare il datore di lavoro deve dividere la retribuzione annua (composta dalle somme delle varie retribuzioni mensili che devono uguagliare o superare i 15 giorni) per il divisore 13,5. Da questa divisione si avrà la quota TFR per quell'anno. L'anno successivo il datore di lavoro deve ricalcolare la somma annua e aggiungere a questa le somme dell'anno precedente rivalutate. La rivalutazione degli anni precedenti è compiuta aggiungendo 1,5% del TFR dell'anno considerato e il 75% dell'incremento ISTAT (aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente). La somma del TFR dell'anno corrente e dei vari TFR rivalutati degli anni precedenti darà il TFR complessivo da corrispondere al dipendente al termine del rapporto lavorativo.
Esempio[modifica]
Rapporto di Lavoro che dura dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
- Anno 1. Calcolo TFR al 31 dicembre 2013: Retribuzione Annua : 13,5% = TFR anno 1 / 27.000 € : 13,5% = 2.000 €
- Anno 2. Calcolo TFR al 31 dicembre 2014: (Retribuzione Annua : 13,5% = TFR anno 2) + (TFR anno 1 + rivalutazione 1,5% + 75% incremento ISTAT[1] = TFR anno 1 rivalutato anno 2) = TFR Complessivo Anno 1 e 2 / (27.000 € : 13,5% = 2.000 €) + (2.000 € + 30 € + 60 € = 2.090 €) = 4.090 €
- Anno 3. Calcolo TFR al 31 dicembre 2015: (Retribuzione Annua : 13,5% = TFR anno 3) + (TFR anno 2 + rivalutazione 1,5% + 75% incremento ISTAT[2] = TFR anno 2 rivalutato anno 3) + (TFR anno 1 rivalutato anno 2 + rivalutazione 1,5% + 75% incremento ISTAT[3] = TFR anno 1 rivalutato anno 3) = TFR Complessivo Anno 1, 2 e 3 / (27.000 € : 13,5% = 2.000 €) + (2.000 € + 30 € + 60 € = 2.090 €) + (2.090 € + 31,35 € + 62,70 € = 2.184,05 €) = 6.274,05 €
Il lavoratore riceverà al termine del lavoro 6.274,05 € come quota TFR.
Va precisato che il dividendo 13,5 non è modificabile neppure dalla contrattazione collettiva (uno dei pochi casi di inderogabilità anche in meius) proprio per evitare il riproporsi di quella giungla normativa alla quale con la riforma del 1982 si è cercato di porre freno.
Per quanto riguarda la retribuzione annua il comma 2 ci dice che essa, "salvo diversa previsione dei contratti collettivi", "comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese". Inoltre, al comma 3, "in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro". Le somme da immettere nel calcolo sono non solo quelle dei periodi di concreto lavoro ma anche quelli dei permessi (computati ai fini del TFR solo qualora spetti una retribuzione), malattia, maternità e puerperio, infortunio, non è invece calcolato il servizio di leva.
Il legislatore ha poi introdotto la possibilità di un anticipo del TFR spettante. Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, durante rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% del TFR di cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
È bene, in conclusione, ricordare che sul TFR gravano ad oggi oneri fiscali che ne riducono l'importo e la sua stessa funzione è mutata in favore di una natura non più retributiva ma previdenziale (si pensi ad esempio a come il TFR oggi possa essere conferito ai Fondi Pensione).
Note[modifica]
- ↑ Ipotizzeremo che l'incremento è del 4% pertanto il 75% sarà il 3%.
- ↑ Ipotizzeremo che l'incremento è del 4% pertanto il 75% sarà il 3%.
- ↑ Ipotizzeremo che l'incremento è del 4% pertanto il 75% sarà il 3%
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