La Delega Lavoro Jobs Act
Che cos'è il Jobs Act e in cosa consiste[modifica]
Per Jobs Act si intede il pacchetto di Riforme in materia di lavoro posto in essere dal Governo Renzi tra gli inizi del 2014 ad oggi. Il pacchetto si compone di varie leggi e decreti legislativi. In realtà il nome Jobs Act non è del tutto nuovo. Fu usato anche dal Governo Letta per le sue Riforme del Lavoro, pertanto è una denominazione che ad oggi si può ritenere comune alle leggi del lavoro in generale.
Il Jobs Act "Renziano" si compone ad oggi di vari testi di legge:
- Decreto Poletti (decreto legge 20 marzo 2014, n. 34): dal nome del Ministro Poletti , e che poi è stato convertito in legge (legge 16 maggio 2014, n. 78). Il Decreto Poletti continua la legislazione di flessibilità in entrata al mondo del lavoro (cioè più facilità di assumere in forme anche non canoniche il lavorato) riformando il contratto a tempo determinato, cioè a termine, e il contratto di apprendistato. Il Decreto Poletti è stato poi superato dal Jobs Act.
- Delega Lavoro Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183): la legge delega che rappresenta il Jobs Act propriamente detto e che consente al Governo, tramite le linee guida dettate dal Parlamento, di riformare in maniera molto ampia la legislazione lavoro.
- I vari decreti attuativi della delega (da emanare entro 6 mesi dalla pubblicazione della Delega Lavoro Jobs Act) e che il Governo entro la stessa data ha provveduto a varare. Essi sono:
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati" (Attuativo della delega generale concessa dalla legge).
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti" (Attuativo della delega generale concessa dalla legge).
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Attuativo della delega all'articolo 1, commi 8 e 9).
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" (Attuativo della delega all'articolo 1, comma 7).
- Altre bozze varate dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015 e in attesa della definitiva promulga.
Sorvolando l'esame del Decreto Poletti, che è stato sostanzialmente superato dalla delega, occupiamoci della stessa analizzandola nel dettaglio.
La Delega Lavoro Jobs Act[modifica]
La legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 è varata dal parlamento tra accese polemiche sia politiche, anche interne alla maggioranza, sia sociali.
Principalmente l'accusa più grave mossa al testo, sorvolando quelle di merito, è che ci sia un eccesso di delega. Tutto questo non è stato però ravvisato dall'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha promulgato la legge. La stessa legge ha poi avuto una approvazione anche internazionale da parte dell'Unione Europea che da tempo chiedeva all'Italia riforme volte a tal orientamento.
La legge delega, come da consuetudine, si presenta con un unico articolo composto da 15 commi.
Apre la legge il consueto preambolo al comma 1: "Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi."
Come si attuerà questa delega, ovvero in che ambito o spazio legislativo, dovrà muoversi il governo ci è già detto dal comma 2, il Governo:
1) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
- non potrà autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
- potrà semplificare e informatizzare le procedure burocratiche (usando anche formati standardizzati);
- potrà riformare la cassa integrazione guadagni (CIG): consentendone l'accesso solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro (cioè solo a seguito al raggiungimento dell'orario minimo consentito dai contratti stipulati, questo in modo da limitare al minimo il ricorso alla CIG, oggi abbusato), rivedere i limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e individuare meccanismi di incentivazione della rotazione, prevdere una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici (cioè un aumento della quota di "risarcimento" prevista a carico delle aziende che hanno usato la CIG), ridurre degli oneri contributivi ordinari (cioè la quota che ogni azienda deve versare annualmente indipendentemente dall'utilizzo o meno della stessa CIG) e rimodulare gli stessi tra i settori in base all'utilizzo stesso (cioè prevedere delle forme diversificate di pagamento in base ai vari settori produttivi e all'incidenza che gli stessi hanno sull'utilizzo della CIG), rivedere gli ambiti di applicazione della CIG sia ordinaria che straordinaria.
- può rivedere l'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta' (essi sono quei contratti stipulati tra azienda e sindacati di diminuzione degli orari di lavoro per prevenire, attraverso il rimodulamento della produzione, il fallimento, e quindi il relativo licenziamento collettivo dei lavoratori, da parte dell'azienda stessa).
2) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
- può rimodulare l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) omogenizzando l'ordinaria con quella breve tenendo conto della storia lavorativa, incrementare la durata massima dell'ASpI per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, universalizzazare del campo di applicazione dell'ASpI estendedola ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, introdurre dei massimali in relazione alla contribuzione figurativa, eventualmente introdurre dopo la fruizione dell'ASpI una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, per i disoccupati involontari, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
- può eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
3) può incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione.
4) può prevedere che chi beneficia dei trattamenti della CIG o di disoccupazione, gli stessi possono consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali.
5) può adeguare le sanzioni e le relative modalità di applicazione, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.
Al Comma 3, il Parlamento delega al Governo di riformare le politiche attive in materia di occupazione cioè tutte quelle politiche volte a facilitare le assunzioni. Al Comma 4 è specificato come tale delega deve essere attuata:
- razionalizzando gli incentivi all'assunzione che già esistono;
- razionalizzando gli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- istituendo l'Agenzia nazionale per l'occupazione, attribuendo all'Agenzia competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, prevedendo meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli enti per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- razionalizzando gli enti strumentali e gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- razionalizzando e rivedendo le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio (cioè per tutti quei soggetti per i quali esiste un obbligo di assunzione a carico dell'aziende in generale vuoi per quote a loro spettanti vuoi per altri motivi);
- valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, in materia d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorendo il collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo;
- valorizzando il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi.
Al Comma 5 si delega al Governo la semplificazione e razzionalizzazione delle norme in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro e dell'igiene e sicurezza sullo stesso, Al Comma 6 è specificato come la delega deve essere attuata:
- razionalizzando e semplificando le procedure e gli adempimenti connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro;
- semplificando o abrogando norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
- unificando le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligando le stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- introducendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
- rafforzando il sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolendo la tenuta di documenti cartacei;
- rivedendo il regime delle sanzioni;
- semplificando la manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- informatizzando le procedure per la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro.
Al Comma 7 si delega al Governo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva. Allo stesso comma si inquadra questa attività:
- individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti e quindi semplificarle in relazione al reale contesto sociale;
- promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
- previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
- rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
- revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;
- revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica;
- introduzione del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi;
- previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi;
Al Comma 8 si delega al Governo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Al Comma 9 è espresso, in questa ottica, cosa il Governo può fare:
- ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità per estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
- garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
- introduzione del tax credit per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
- incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
- eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
- integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali;
- ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali;
- introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
- estensione dei principi precedenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I successi 4 commi regolano lo svolgimento delle attività di attuazione della delega. In particolare:
- Comma 10: dispone che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (legge che disciplina l'operato del Governo e all'articolo 14 proprio le procedure per l'emanazione dei Decreti legislativi).
- Comma 11: la trasmissione degli schemi dei decreti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
- Comma 12: la previsione che l'attuazione delle deleghe non derivi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Comma 13: la previsione della possibilità di emenare, entro dodici mesi dai decreti attuativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Al Comma 14 si fanno salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Mentre come di regola generale, al comma 15 vi è la formula finale: "La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."