La Delega Lavoro Jobs Act

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La Delega Lavoro Jobs Act
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Che cos'è il Jobs Act e in cosa consiste[modifica]

Il Jobs Act, noto anche come il pacchetto di riforme sul lavoro promosso dal governo Renzi tra il 2014 e il presente, rappresenta un insieme di disposizioni giuridiche e decreti legislativi volti a rivoluzionare il panorama lavorativo. Va notato che il termine "Jobs Act" non è affatto nuovo, poiché era stato precedentemente utilizzato dal governo Letta per le proprie riforme del lavoro, rendendolo una denominazione ormai consolidata nel contesto della legislazione del lavoro.

Il Jobs Act "Renziano" si articola in vari atti normativi, tra cui:

- Il Decreto Poletti (decreto legge 20 marzo 2014, n. 34), convertito poi nella legge 16 maggio 2014, n. 78. Questo decreto introduceva notevoli cambiamenti nel contratto a termine e nell'apprendistato, focalizzandosi sulla flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro. Va notato che, nel corso del tempo, il Decreto Poletti è stato superato da ulteriori interventi legislativi del Jobs Act.

- La Delega Lavoro Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) è la legge delega che costituisce il cuore del Jobs Act, permettendo al governo di riformare in modo significativo la legislazione del lavoro. Questa legge è stata oggetto di dibattiti accesi, sia a livello politico, interno alla maggioranza, che a livello sociale. Tuttavia, essa ha ricevuto l'approvazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dell'Unione Europea, che da tempo chiedeva all'Italia di attuare riforme in questa direzione.

La Delega Lavoro Jobs Act è costituita da un singolo articolo composto da 15 commi. Questi commi dettagliano le deleghe al governo per riformare vari aspetti del mercato del lavoro, tra cui:

- Misure per la disoccupazione involontaria, razionalizzazione della normativa sugli ammortizzatori sociali e incentivi per il riordino del lavoro. - Riforma della cassa integrazione guadagni (CIG), con restrizioni all'accesso e maggior coinvolgimento delle imprese utilizzatrici. - Politiche attive per l'occupazione e la promozione del contratto a tempo indeterminato. - Sostegno alle cure parentali e misure per la conciliazione tra vita e lavoro. - Sanzioni e modalità di applicazione in caso di mancata disponibilità dei beneficiari a trovare un nuovo impiego. - Possibilità di svolgere attività a beneficio delle comunità locali per chi beneficia di trattamenti della CIG o di disoccupazione.

Inoltre, la legge delega prevede un'ampia riforma degli strumenti di tutela del rapporto di lavoro, dei contratti e delle modalità di sicurezza e igiene sul lavoro. Questi cambiamenti sono finalizzati a semplificare le procedure e adattare la legislazione alle esigenze attuali del mercato del lavoro.

In sintesi, il Jobs Act rappresenta un insieme complesso di riforme che hanno rivoluzionato il panorama lavorativo italiano, cercando di rendere il mercato del lavoro più flessibile e adattabile alle esigenze economiche e sociali del paese.

I successi 4 commi regolano lo svolgimento delle attività di attuazione della delega. In particolare:

  • Comma 10: dispone che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (legge che disciplina l'operato del Governo e all'articolo 14 proprio le procedure per l'emanazione dei Decreti legislativi).
  • Comma 11: la trasmissione degli schemi dei decreti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  • Comma 12: la previsione che l'attuazione delle deleghe non derivi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • Comma 13: la previsione della possibilità di emenare, entro dodici mesi dai decreti attuativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Al Comma 14 si fanno salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Mentre come di regola generale, al comma 15 vi è la formula finale: "La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."

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