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I Nuovi Ammortizzatori Sociali

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I Nuovi Ammortizzatori Sociali
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Con il Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il successivo decreto attuativo (decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) il Governo Renzi ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. La prima novità è la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) che ha sostituito la ASpI e la mini-ASpI creata dalla legge Fornero (legge 92/12) solo nel 2012. In via provvisoria, poi, in attesa dell'attuazione della delega sul riordino delle forme contrattuali (DELEGA ATTUATA) è introdotta la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). È introdotto poi anche l'ASDI (Assegno di disoccupazione). È data poi, in ultimo, possibilità alle Regioni, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di attuare con i lavoratori il contratto di ricollocazione, ma vedremo di seguito in dettaglio di cosa si tratta.

Esaminiamo quindi, in dettaglio, le singole novità.

NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

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Il 1° maggio 2015 è entrata in atto una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)" che ha come funzione quella di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (e SOLO ai lavoratori subordinati) che abbiano perduto involontariamente (come vedremo non saranno ammessi i dimissionari senza giusta causa ma saranno ammessi coloro che hanno attuato una risoluzione consensuale) la propria occupazione. La NASpI ha sostituito, come stabilito dall'articolo 1, le giovanissime (dato che erano nate da poco più di tre anni) prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 (legge Fornero) in tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (per gli eventi verificatisi prima, quindi, resta ferma la disciplina dell'ASpI e mini-ASpI o previgente). Rimane comunque un rinvio, dettato dall'articolo 14, alla legislazione dell'ASpI per tutto quello che non è previsto dal decreto (istitutivo della NASpI) in quanto compatibili.

I Destinatari e Requisiti della NASpI

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I destinatari della NASpI, come disciplinato dall'articolo 2, sono:

  • I lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
  • Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

La NASpI si applica, inoltre, in base all'articolo 13, anche ai soci lavoratori delle cooperative (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, ai sensi dell'articolo 3, essi sono:

  • L'involontarietà della perdita dell'occupazione (non è ottenibile quindi la NASpI da parte dei dimissionari salvo il caso di dimissioni per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. Ugualmente la NASpI è ottenibile se la perdita dell'occupazione è avvenuta a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sempre ai sensi del comma 2 dell'articolo 3).
  • Si versi in stato di disoccupazione.
  • Si possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
  • Si possa far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il Calcolo e la Misura della NASpI

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L'articolo 4 disciplina il procedimento per il calcolo e la misura della prestazione NASpI. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.195 euro (per il 2015 e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro (per il 2015 e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente). La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Facciamo un Esempio:

Un lavoratore, nei 4 anni antecedenti, ha lavorato per 208 settimane utili di contribuzione ha ricevuto i seguenti imponibili: 28.000 euro nel Primo Anno, 27.500 euro nel Secondo Anno, 26.000 euro nel Terzo Anno e 22.500 euro nel Quarto Anno. Facendo il calcolo risulta una Retribuzione Totale nelle 208 settimane di lavoro di 104.000 euro. Calcoliamo la Retribuzione Settimanale Media, che non è altro che Retribuzione Totale diviso le Settimane Contributive, in esempio, 104.000 euro / 208 settimane otteniamo 500 euro. Questi 500 euro li moltiplichiamo per il moltiplicatore fisso 4,33 e otteniamo la Retribuzione Mensile Media, che in esempio è 2.165 euro. A questo punto, dato che la retribuzione media mensile risulta superiore a 1.195 euro occorre un doppio calcolo. Prima si determina la prestazione base (il 75% di 1.195 euro) cioè 896,25 euro. A questo importo va sommato il 25% del differenziale tra il reddito del lavoratore e l'importo soglia (1.195) [(2.165 - 1.195) x 25% = 242,5 euro]. L'assegno sarà dunque pari a 896,25 euro + 242,5 euro = 1.138,75 euro. L'importo così ottenuto non può comunque superare il tetto massimo di 1.300 euro (previsto per il 2015), livello che si raggiunge in corrispondenza di una retribuzione media pensionabile di circa 2800 euro al mese. La durata della prestazione NASpI sarà pari ad 80 settimane, ma vedremo poi come si calcola la durata, con un importo ridotto del 3% ogni mese a decorrere dal 4° mese di fruizione. Nell'esempio dal 4° mese si otterranno 34,80 euro in meno (1.103,95 euro) e così via (quinto mese 33,11 euro in meno e quindi 1.070,84 euro e così via).

Durata della NASpI

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La NASpI, ai sensi dell'articolo 5, è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (non sono calcolati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione) A partire dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Domanda e Decorrenza della NASpI

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Ai sensi dell'articolo 6, la domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Condizionalità della NASpI

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Ai sensi dell'articolo 7, l'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Sono introdotte, tra l'altro, ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deve emanare, poi, un decreto che determini le condizioni e le modalità per l'attuazione della condizionalità della NASpI e le riguardo all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.

Incentivo all'autoimprenditorialità

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In base all'articolo 8, il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato (salvo se con la cooperativa per la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale societario) prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato e autonomo o di impresa individuale

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In base all'articolo 9, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione rientra nel calcolo della stessa NASpI. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento (come regolato dall'articolo 10, da vedere anche il ricalcolo in base alla dichiarazione dei redditi) del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o se antecedente la fine dell'anno, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, in caso di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile al calcolo della stessa NASpI. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento (come regolato dall'articolo 10, da vedere anche il ricalcolo in base alla dichiarazione dei redditi) del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o se antecedente la fine dell'anno, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989).

Per quanto riguarda il lavoro autonomo di impresa individuale, ai sensi dell'articolo 10, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989).

Decadenza dalla NASpI

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Oltre alla causa di decadenza per non partecipazione alle azioni di politica attiva previste dall'articolo 7, le altre cause di decadenza dalla NASpI sono regolate dall'articolo 11. Esse sono:

  • Perdita dello stato di disoccupazione.
  • Inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 (Comunicazioni all'INPS).
  • Inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo (Comunicazione all'INPS).
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
  • Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Contribuzione figurativa della NASpI

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Ai sensi dell'articolo 12, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (quella usata, in base all'articolo 4, per il calcolo della NASpI stessa) entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. Le retribuzioni computate nei limiti visti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile.

DIS-COLL - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

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L'articolo 15 introduce in via sperimentale per il 2015 (per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015), in attesa degli interventi di riordinamento delle forme contrattuali previsti dalla Legge Delega Jobs Act, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Questi soggetti devono presentare congiuntamente anche i seguenti requisiti:

  • Siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ("disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi come stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni).
  • Possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
  • Possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La disciplina della DIS-COLL ricalca in ogni suo aspetto quello della NASpI, logicamente rapportato alla situazione di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa.

Per il Calcolo e la Misura, la DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.195 euro (nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente). Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro (nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente). La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per la Durata, la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di lunga durata (come da articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni), nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

La DIS-COLL, come la NASpI ha fatto con la ASpI e la mini-ASpI, ha soppiantato le disposizioni previste dalla legge Fornero (Legge 92/2012) per i lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa previsti all'articolo 2, commi da 51 a 56. Anche le risorse per l'attuazione della DIS-COLL provengono dalle medesime disposte per l'attuazione della legge Fornero (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012). Come clausola in ultimo finale è disposto che per ulteriori risorse, in caso di un eventuale riconoscimento della DIS-COLL anche per gli anni successivi al 2015, si provveda con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ASDI - Assegno di disoccupazione

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Ai sensi dell'articolo 16, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'ASDI à erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale. L'ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

  • La situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI.
  • L'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori.
  • Gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo.
  • I limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI.
  • Le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti.
  • I flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, per il tramite del Casellario dell'assistenza.
  • I controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione.
  • Le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Contratto di ricollocazione

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L'articolo 17 disciplina il Contratto di ricollocazione. Questo contratto è attuato e finanziato dalle Regioni (a sua volta finanziata dal Fondo per le poltiiche attive del lavoro incrementato per il 2015 con 32 milioni di euro provenienti dall'articolo 2, comma 31 dalla legge 28 giugno 2012, n.92. All'eventuale rifinanziamento del Fondo negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183) nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro.

Il soggetto in stato di disoccupazione di lunga durata (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181), ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazion a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.

Il contratto di ricollocazione prevede:

  • Il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato.
  • Il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato.
  • Il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresi' in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

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