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L'interpretazione e le antinomie

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L'interpretazione e le antinomie
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Una disposizione è un enunciato sintatticamente condizionale, che riconduce una conseguenza giuridica ad una fattispecie astratta. Tradizionalmente, i conflitti tra norme si inseriscono nella tematica dell'interpretazione e la presuppongono, nel senso che l'ordinamento non conosce antinomie prima dell'interpretazione, e quando quest'ultima è avvenuta, l'antinomia è stata già individuata e risolta. Il conflitto normativo consiste nella contemporanea vigenza di due o più disposizioni contraddittorie che - in astratto - si eliminano a vicenda. Il mantenimento della coerenza dell'ordinamento è tra le funzioni essenziali della giurisprudenza, anche quando questa si esprime secondo equità, perché la coerenza dell'ordinamento è un valore costituzionalmente protetto, su cui si basa l'affidamento del cittadino. In ordine alla portata del principio di coerenza, la Corte costituzionale italiana si è più volte espressa richiamando l'attenzione degli operatori giuridici:

  • sulla necessità di non ledere l'affidamento del cittadino con «disposizioni che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni fondate su leggi precedenti»: il monito è riferibile a situazioni soggettive in materia pensionistica, in materia di diritti acquisiti nel pubblico impiego, nella materia processuale, ecc. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 416 del 1999);
  • sull'esigenza di evitare un «gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari» che «può rendere scusabile l'ignoranza della legge penale» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 283 del 1986);
  • sull'esistenza di un dovere professionale del giudice di conoscere la giurisprudenza, al fine di mantenere la coerenza dell'ordinamento secondo la regola dello stare decisis propria degli ordinamenti di Common Law (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 1986).

L'Interpretazione

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L'interpretazione di una norma è il processo di attribuzione di un significato a una legge, al fine di applicarla ai casi concreti. Si presenta in diverso modo:

  • letteraria: si basa strettamente sulla norma.
  • analogica: si basa sui vincoli di coerenza, crea una norma dalla fattispecie affine.
  • estensiva: estendendo il significato di una norma a una fattispecie affine.
  • restrittiva: vincolata ad una fattispecie.

L'Interpretazione Analogica non puo' essere usata:

  • per le norme penali: "Nullum crimen, nulla poena sine lege": la legge deve esprimere in modo preciso la fattispecie di reato punito.
  • per le norme eccezionali: riguardando casi specifici non possono essere estese a casi generali.

Il rapporto tra interpretazione e applicazione è inscindibile. Una norma prima di essere applicata deve essere interpretata. Affine a questo è il fatto che una norma va contestualizzata al momento storico (eterogenesi dei fini) altrimenti risulterebbe decontestualizzata.

I Passaggi dell'Interpretazione sono:

Cognizione del Fatto ----------> Esame della Disposizione -----------> Interpretazione della Disposizione ----------> Applicazione

I Soggetti dell'Interpretazione possono essere:

  • Giurisprudenza: che applica il diritto ed è soggetta al diritto.
  • Dottrina: che studia il diritto e lo razionalizza.

L' Interpretazione Dottrinale chiama in causa lo studioso del diritto che da un'interpretazione del diritto consegnata in scritti giuridici, libri, raccolte … produce i propri effetti solo sul piano culturale e non produce immediati effetti pratici, ma non è estranea alle dinamiche dell'ordinamento: basti pensare al dibattito intorno alla natura delle norme costituzionali. L'interpretazione giurisprudenziale o giudiziale è consegnata in una sentenza che produce un effetto concreto fra le parti in lite, sarà la regola che farà stato. Abbiamo ordinamenti in cui le sentenze hanno effetti solo inter partes, altri erga omnes. Da noi non c'è il vincolo del precedente, ma precedenti sentenze hanno una valenza importante per irrobustire la propria interpretazione. Più il principio di diritto è consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, più il giudice deve tenerne conto.

L' Interpretazione Autentica è svolta dallo stesso soggetto che ha emanato l'atto (ricalcando l'interpretazione d'intesa autentica del contratto da parte delle parti). Per la legge è il legislatore che consegna in una legge di interpretazione autentica, l'interpretazione di una legge precedente. Sono circa 160 e nella Gazzetta Ufficiale, per esempio, 12 novembre 2007. Esistono anche le disposizioni interpretative contenute negli atti normativi stessi. Le leggi di interpretazione autentica vengono considerate come svolgimento dell'attività legislativa, attuabile indipendentemente dalla presenza dei componenti fisici che l'approvarono. Durante la reggenza dello statuto albertino vi era un richiamo esplicito in una norma dell'interpretazione autentica, strumento di razione dell'organo legislativo di fronte ad atteggiamenti ambigui da parte dell'interprete. Essa impone erga omnes un determinato significato; è quella che impone il maggior vincolo agli interpreti. L'efficacia retroagisce nel tempo al momento dell'entrata in vigore della disposizione interpretata. Il significato è sempre stato contenuto, è un effetto naturale: questa norma era contenuta nella disposizione precedente. Per alcuni è costituzionalmente illegittima perche il legislatore abbandona la sua funzione e si improvvisa interprete, ma la C.C. ricorda che il giudice è sottoposto alla legge, anche quella di i. autentica.

Le Antinomie

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Una antinomia indica un conflitto tra norme giuridiche diverse che si ricollegano ad una medesima fattispecie in modo logicamente incompatibile tra loro. Nell'antinomia, dunque, c'è un eccesso di norme a differenza della lacuna in cui c'è un'assenza di norme.

In una situazione di confusione normativa, è normale rinvenire antinomia fra atti delle varie fonti del diritto riguardanti la stessa materia. Il giudice dovrà mettere ordine fra le regole attraverso strumenti giuridici. Il giudice porrà attenzione alla disposizione per trarne la norma che disciplina il caso concreto, ovvero interpreta la legge. Tra le preleggi vi sono suggerimenti per le modalità di interpretazione. L'epoca del diritto moderno, infatti, ci consegna un c.c. dentro il quale troviamo delle disposizioni che prescrivono al giudice come interpretare il diritto: il giudice dovrà attenersi alla volontà del legislatore e ha l'obbligo di risolvere la controversia. Il nostro ordinamento si pone in continuità con l'esperienza codicistica napoleonica: l'art 12 disposizioni preliminari dice al giudice come interpretare la legge, attraverso metodi interpretativi: l'interpretazione letterale pone l'attività dell'interprete nel percorso codici stico napoleonico: attenersi alla volontà del legislatore senza andare oltre la formulazione linguistica contenuta nell'atto. L'art 12 afferma che l'interpretazione può essere derivata dall'intenzione del legislatore, che non richiama l'impostazione soggettiva di ogni singolo parlamentare, ma oggettiva che richiama i lavori preparatori dell'atto normativo: bisogna ricostruire l'iter legislativo, gli atti parlamentari. Voglio porre una questione dialettica tra le parole consegnate nei lavori preparatori e quelle consegnate nell'atto. Operando raffronto tra intenzioni e parole noto che ha scritto meno o più di ciò che effettivamente voleva (minus o plus dixit quam voluit). Se il legislatore voleva di più, posso estendere il significato letterale; interpretazione estensiva; se voleva di meno, posso procedere ad un'interpretazione restrittiva della disposizione. L'art 12.2 disciplina l'istituto dell'analogia. L'art 2 afferma ” tutti i fatti umani possono trovare nel diritto una norma che li disciplina”, ma non è detto che troviamo disposizioni che in modo diretto disciplinino la fattispecie (per esempio prima per la navigazione aerea) e poiché il giudice non può negare il diritto (per evitare il ricorso alla violenza come mezzo di giustizia) l'art 12.2 afferma che l'istituto dell'analogia legis, applicando le disposizioni che si occupano di casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento, ovvero per analogia juris.

Classificazione delle antinomie

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Secondo la classificazione del Roselli, le antinomie normative si dividono in:

  • antinomie normative assolute che, dal punto di vista della logica giuridica, sono indecidibili. Si pensi ad esempio a due norme N-1 ed N-2, laddove N-1 qualifica come lecito il divorzio e lo disciplina, mentre N-2 lo qualifica come illecito e lo sanziona. Le due norme prevedono dunque conseguenze giuridiche incompatibili che si sovrappongono interamente, ed in tal caso la fattispecie concreta è suscettibile di diverse ed opposte soluzioni: si tratta cioè di una fattispecie indecidibile, che - se sottoposta a diversi giudici - può dar luogo a contrasti di giurisprudenza, con evidente violazione del principio di uguaglianza e certezza del diritto.
  • antinomie normative unilaterali che, dal punto di vista della logica giuridica, sono parzialmente indecidibili. Ad esempio, si pensi alla norma N-1 che qualifica come illecito l'aborto, mentre la norma N-2 qualifica lecito l'aborto terapeutico. In questo caso, la fattispecie disciplinata dalla norma N-2 è interamente compresa nella fattispecie disciplinata dalla norma N-1, ed il conflitto è solo apparente, in quanto l'illiceità si presenta solo con riferimento a N-1.

Tecniche di risoluzione delle antinomie

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Gli ordinamenti giuridici contengono tradizionalmente tecniche di risoluzione delle antinomie normative di tipo ermeneutico, basate cioè sull'interpretazione delle norme:

  • il criterio gerarchico, espresso dal brocardo "lex superior derogat inferiori", secondo il quale prevale la norma posta dalla fonte del diritto sovraordinata secondo la gerarchia delle fonti esistente nell'ordinamento. La scelta del criterio gerarchico, e quindi della norma gerarchicamente superiore, implica l'annullamento dell'altra (o delle altre) norme in conflitto, che perderà dunque validità (se si tratta esclusivamente di una fonte-atto) o illegittimità (se si tratta anche di una fonte-fatto). Gli effetti dell'annullamento operano anche per quei rapporti giuridici ancora in corso, che non si sono dunque esauriti (un rapporto giuridico è esaurito quando è decaduto, andato in prescrizione o passato in giudicato);
  • il criterio della competenza, secondo il quale il Giudice dovrà adottare la norma a cui è riservata la competenza sulla disciplina della fattispecie oggetto di giudizio del Giudice stesso: il principio della Riserva di Legge ci dice a quale legge è riservata la disciplina di una materia.
  • il criterio di specialità, espresso dal brocardo "lex specialis derogat generali", secondo il quale prevale la norma più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra: opera il principio della Deroga.
  • il criterio cronologico, espresso dal brocardo "lex posterior derogat priori", secondo il quale prevale la norma entrata in vigore successivamente, ossia la più recente. Gli effetti giuridici di questa scelta consistono nell' abrogazione delle norme in conflitto che perderanno dunque efficacia, cioè non producono più effetti giuridici. Per l'abrogazione, al contrario dell'annullamento (ma salvi i casi sopra citati), è valido il principio di irretroattività, seppur non espressamente riportato nella Costituzione (che ne fa riferimento esclusivamente in materia penale), secondo cui gli effetti dell'abrogazione operano dal momento istantaneo in poi. L'abrogaione può essere: espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa); vi sia incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti (abrogazione tacita); la nuova legge ridisciplini l'intera materia prima regolata dalla legge previgente (abrogazione implicita).

L'esistenza di tali criteri non assicura, di per sé, la coerenza dell'ordinamento giuridico: non si può infatti escludere l'esistenza di antinomie alle quali non si possa applicare alcun criterio o si possano applicare più criteri con risultati contraddittori (salvo esista una norma che stabilisce quale criterio in questo caso debba prevalere).

Secondo vari autori, inoltre, i criteri suddetti non sarebbero applicabili ai principi generali per i quali si dovrebbe ricorrere alla diversa tecnica del bilanciamento degli interessi.