Vai al contenuto

Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015 (Esigenze di Bilancio e Nucleo Essenziale dei Diritti Sociali)

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015 (Esigenze di Bilancio e Nucleo Essenziale dei Diritti Sociali)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Giorno 10 Marzo 2015 la Corte Costituzionale, Presieduta dal Giudice Alessandro CRISCUOLO e composta dai Giudici Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON è stata chiama a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell' anno 2014. Il Giudice relatore è Silvana SCIARRA. La Corte Costituzionale ha deciso il 10 Marzo 2015.

Fatto

[modifica]

L'articolo 24, comma 25, del citato decreto-legge n.201/2011 poi convertito in legge n.214/2011 bloccava, per gli anni 2012 e 2013, lo scatto di rivalutazione automatica del 100% delle pensioni INPS per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Il blocco andava a peggiorare la situazione pre-esistente introdotta nel 2007 che prevedeva il blocco per gli importi superiori ad otto volte il minimo INPS. Sia il Tribunale di Palermo sia la Corte dei Conti censurano tale aggravamento come in violazione degli articoli 3 e 35 Cost. in quanto, concretizzandosi come un prelievo di imposta speciale si andava a violare il principio dell'universalità dell'imposizione. Lede anche l'articolo 3 Cost. poiché i pensionati facendo affidamento per il loro programma di vita sulla pensione si vedono pregiudiziati nelle aspettative di vita. Lede inoltre l'articolo 36 e 38 Cost. in quanto irragionevole e lesivo della proporzionalità tra pensione e retribuzione ma anche del principio di adeguatezza. Le proponenti ravvisano, che come la corte stessa ha già precedentemente affermato, che i casi gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, possono giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, ma in questo caso la misura si presenta come palesemente irragionevole e lesiva dei diritti dei pensionati. Ci sarebbe inoltre, secondo la Corte dei Conti, una violazione della CEDU e quindi con norma interposta dell'art. 117 Cost riguardo al patrimonio comune degli Stati membri in particolare: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio”, (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34). L'INPS si oppone ritenendo che la valutazione sul contemperamento dei principi costituzionali spetta al legislatore mentre l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, marca la sua difesa sulla temporaneità della misura. Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell’applicazione della norma di cui al comma 25 dell’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica.

Diritto

[modifica]

T.G. non è ammesso in giudizio non essendo parte del giudizio principale in cui si è mossa l'istanza di incostituzionalità. La Corte dichiara inammissibile il riferimento alla CEDU perché manca di particolare riferimento all'incidenza che ha sul parametro costituzionale invocato. Rigetta anche le istanze violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. perché il blocco della rivalutazione non è ritenuto dalla corte come una imposta, neppure speciale poiché gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. . Accoglie l'incostituzionalità riguardo agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. poiché la rivalutazione nasce come strumento di tutela dei pensionati dalla svalutazione monetaria. Già nel 2010 (sentenza n. 316 del 2010) quando la Corte sindacò il procedimento previsto dalla legge del 2007 la Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS). Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta». La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività». La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.

Sentenza

[modifica]

La Corte Costituzionale ha così deciso il 10 Marzo 2015:

  1. dichiara inammissibile l’intervento di T.G.;
  2. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
  3. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;
  4. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Massima della Sentenza

[modifica]

La Corte impone al Legislatore il bilanciamento tra esigenze di tipo economico e di bilancio con il nucleo essenziale dei diritti sociali. Vero che la "contingente situazione finanziaria" può essere causa giustificativa per il legislatore di una diminuzione delle prestazioni sociali in materia di diritti sociali ma tale causa giustificativa deve essere ragionevole e proporzionale non potendo sacrificare in maniera totale o comunque grave diritti sociali costituzionalmente garantiti.


Il Testo completo della Sentenza è disponibile qui: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do#