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Le leggi costituzionale e le leggi di revisione costituzionale

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Le leggi costituzionale e le leggi di revisione costituzionale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale).

In alcuni ordinamenti le modifiche alla costituzione non hanno la veste formale di leggi costituzionali ma di emendamenti alla costituzione stessa. È il caso della Costituzione degli Stati Uniti, le cui modifiche sono contenute in articles of amendment aggiunti alla fine del suo testo, e della vigente Costituzione del Brasile.

Il procedimento per l'adozione delle leggi costituzionali è disciplinato nell'articolo 138 della Costituzione; la disciplina, però, non copre l'intero procedimento, nulla disponendo l'articolo sulle fasi dell'iniziativa e, salvo che per alcuni aspetti, della promulgazione e pubblicazione finale. Nel silenzio della Costituzione, si ritiene trovino applicazione le norme sul procedimento di formazione delle leggi ordinarie.

L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta[1]. L'art. 72 (ultimo comma) della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.

La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale); la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum, o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.

Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.

A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede un quorum, ossia una quota minima di votanti sugli aventi diritto al voto, per la validità della consultazione. Finora se ne sono tenuti tre:

  • il 7 ottobre 2001, concluso con l'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il Titolo V della Parte II della Costituzione;
  • il 25 e 26 giugno 2006, concluso con la mancata approvazione di una proposta di legge costituzionale volta a modificare la Parte II della Costituzione.
  • il 4 dicembre 2016. Concluso con la mancata approvazione di una radicale revisione della parte II. Tale revisione comprendeva, principalmente, disposizioni per la modifica del bicameralismo paritario, e per la modifica del titolo V.