Vai al contenuto

Il decreto legislativo di attuazione statutaria

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Il decreto legislativo di attuazione statutaria
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Decreto Legislativo di Attuazione Statutaria è un decreto legislativo, con il quale vengono pubblicate le norme di attuazione delle regioni italiane a statuto speciale deliberate dalle Commissioni paritetiche Stato-Regione, e promulgato dal Presidente della Repubblica.

Valore delle norme

[modifica]

Secondo la ricostruzione dei costituzionalisti, accolta anche da documenti delle regioni, i decreti di attuazione degli statuti sono fonti normative di livello inferiore alla legge costituzionale con cui sono emanati e modificati gli Statuti, ma hanno tuttavia una forza e valore superiore a quello delle leggi ordinarie, disponendo norme di indirizzo per il legislatore, in questo caso regionale.

Dal punto di vista formale si presentano con il carattere di decreti legislativi mentre in un primo tempo erano decreti del Presidente della Repubblica, con la caratteristica di assenza della delega preventiva del Parlamento tramite una legge in senso formale. Una procedura specifica regola la loro emanazione: Sono approvate dal Governo, ma necessitano di una istruttoria e proposta di una commissione paritetica.

Anche nelle regioni a statuto ordinario si è avuto un ampliamento delle competenze regionali, ma tale compito è stato assunto dalle leggi o da atti che hanno il carattere di legge in senso materiale sono atti delegati a seguito di ordinaria delega per effetto di una legge votata dal parlamento.

Commissione paritetica

[modifica]

Nelle regioni a statuto speciale, le norme di attuazione, frutto, appunto di un consenso congiunto tra autorità centrale e quella regionale, non passano da un voto del parlamento italiano, ma da un apposito organismo denominato Commissione paritetica Stato Regione, composta da membri designati in misura uniforme dal governo centrale e dalla Regione.

Le Commissioni paritetiche, previste da ciascun statuto speciale, sono cinque, una per la Valle d'Aosta (art. 48-bis), una per il Trentino-Alto Adige (art. 107), una per il Friuli Venezia Giulia (art. 65), una per la Sardegna (art. 56) ed una per la Sicilia (art. 43).

Il Trentino Alto Adige prevede inoltre una ulteriore Commissione paritetica per la competenze della provincia autonoma di Bolzano.

Le riforme costituzionali del 2001

[modifica]

Le riforme costituzionali del 2001 hanno inciso sulle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, ma non hanno fatto venir meno della loro funzione.

L'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha confermato l'attività delle commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.