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Le ordinanze di necessità ed urgenza

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Le ordinanze di necessità ed urgenza
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Le Ordinanze di Necessità e Urgenza (o Contingibili e Urgenti) sono ordinanze, ossia provvedimenti amministrativi con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che possono essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e possono comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente.

I Caratteri Generali

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La giurisprudenza ha chiarito che presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e, dall'altro, l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità). Richiede, inoltre, che tali presupposti siano adeguatamente motivati, che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che s'intende fronteggiare (principio di proporzionalità) e che, quando è rivolta a una generalità di soggetti, l'ordinanza sia oggetto di adeguata pubblicità (principio di conoscibilità).

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 8/1956 e 26/1961, ha ritenuto che il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti - che deve essere espressamente conferito da una norma di legge - è compatibile con la Costituzione solo se le deroghe non toccano norme di rango costituzionale (ossia contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali) né i principi generali dell'ordinamento giuridico. Ha, inoltre, escluso che il potere di emanare tali ordinanze possa essere conferito in materie coperte da riserva di legge assoluta. A guardar bene, l'art. 12 delle preleggi impone di decidere secondo i principi generali dell'ordinamento in tutti i casi in cui, mancando una precisa disposizione normativa, non si può applicare l'analogia legis.

In passato la dottrina annoverava le ordinanze contingibili e urgenti tra le fonti del diritto, considerandole atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi per la loro capacità di derogare a norme di legge. Attualmente la dottrina prevalente, osservando che anche altri atti certamente non normativi (come i negozi giuridici) possono derogare a norme di legge dispositive, esclude la natura normativa delle ordinanze contingibili e urgenti e le annovera tra i provvedimenti amministrativi pur rilevando che esse, se si conformano al principio di legalità, in quanto previste da norme di legge, costituiscono un'eccezione al principio di tipicità, essendo il loro contenuto non predeterminato dalla legge ma rimesso all'autorità che le emana. Proprio tale atipicità differenzia le ordinanze contingibili e urgenti dagli atti necessitati, il cui contenuto è invece predeterminato dalla legge (si pensi all'occupazione d'urgenza).

Esempi di Ordinanze di Necessità ed Urgenza

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Sono Ordinanze di Necessità ed Urgenza quelle emanate:

  • dal sindaco quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d'inerzia del sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D.L. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  • dal prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di u sicurezza), in caso di urgenza o grave necessità pubblica, se indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
  • dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno o dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Consiglio, nonché dal prefetto che opera quale loro delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari;
  • in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, dal Ministro della salute, dal presidente della giunta regionale o dal sindaco, con efficacia estesa, rispettivamente, all'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni, al territorio comunale.