Programma pluriennale di attuazione (urbanistica)

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Programma pluriennale di attuazione (urbanistica)
Tipo di risorsa Tipo: appunti
Materia di appartenenza Materia: Urbanistica

Il PPA fa previsioni sulle opere contenute nel PRG che saranno realmente realizzate, individuando inoltre in modo certo le aree dove tali costruzioni dovranno sorgere.

Tutto ciò che è previsto nel PRG ma non contenuto nel PPA non prevede il rilascio di concessioni. Lo spirito della legge era quello di dare un limite temporale ai privati per la realizzazione sul suolo di loro proprietà di opere di interesse pubblico previste nel PPA.

Oltre tali limiti (1 anno) sarebbe intervenuto nella realizzazione la stessa pubblica amministrazione che avrebbe espropriato i terreni necessari. Il PPA doveva eliminare le storture della licenza edilizia, con la quale l'amministrazione pubblica non aveva uno strumento forte di controllo sul territorio.

Nel '77 a causa della recessione anche il mercato edilizio attraversò una fase di ribasso. A seguito della promulgazione di tale legge vi fu un'ulteriore battuta d'arresto nel settore, rendendo di conseguenza la legge quasi inutile, in quanto veniva a mancare il presupposto iniziale della stessa e cioè l'introito di denaro dovuto alla continua crescita ed espansione della città. Il cambiamento di atteggiamento nel mondo edilizio di palesò soltanto un anno dopo con la legge sui piani di recupero del '78.

Per cercare di incentivare nuovamente l'espansione gli oneri di urbanizzazione vennero imposti minori o uguali al 10% del costo di costruzione dell'opera, ma questi ormai non erano più sufficienti a porre in un ruolo privilegiato e in una posizione di forza (economica) l'amministrazione pubblica, facendo divenire molto meno ambizioso l'intero progetto legato ai PPA.

Per questi motivi a partire dal '78 si cambiò in modo radicale l'approccio urbanistico e di programmazione edilizia, che si rivolse, come è ancora oggi, ad un assoluto recupero dell'esistente nelle zone già edificate, limitando e contenendo in maniera molto decisa le costruzioni in zone di espansione.

Fu quindi proprio con la legge 10 del '77 che si chiuse in modo definitivo il periodo delle grandi leggi che ponevano l'espansione territoriale come tema cardine dell'urbanistica.

Un altro aspetto fondamentale della legge 10 fu quello di introdurre per la prima volta il concetto di “abusivismo edilizio”, cercando inoltre di individuare i responsabili di tale fenomeno all'interno delle figure operanti proprio nel mondo edilizio, e prevedendo per queste non più soltanto procedimenti civili, ma anche procedimenti penali.

Tali concetti furono ampiamente ripresi dall'attività legislativa successiva, e addirittura rimarcati e accentuati, in particolare con la legge sui condoni.