Il diritto nell'Alto Medioevo

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
(Reindirizzamento da Il Diritto nell'Alto Medioevo)
lezione
lezione
Il diritto nell'Alto Medioevo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materie:
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Prospetto Temporale: 476 d.C. - 1000 d.C.

Un diritto longobardo vero e proprio comincia a sorgere dopo l'ascesa al trono di Autari nel 584, dopo dieci anni di anarchia durante i quali parecchi potenti longobardi avevano giurato nuovamente fedeltà a Costantinopoli, in concomitanza col programma di restaurazione del nuovo re di un potere germanico indipendente ed unitario.

Nato come diritto consuetudinario, la prima raccolta normativa di diritto longobardo venne alla luce nel 643 sotto Rotari, il quale redasse il celebre Codice (o Editto). Particolare curioso riguardante la promulgazione di tale Editto, fu il fatto che Rotari lo scrisse con il consenso dei primati iudices (maggiorenti) e dell'esercito vittorioso, fatto unico e insolito della storia germanica. In seguito il corpus legislativo delle Leges Langobardorum venne raccolto nel Liber legis Longobardorum.

La concezione longobarda del diritto[modifica]

Gli istituti romanistici non crollarono sotto l'influsso del penetrante Cristianesimo, in quanto questo accettò l'Impero come un'istituzione voluta da Dio e quindi mantenne sostanzialmente l'organizzazione giuridica ed amministrativa dei Romani.

Tali istituzioni avrebbero retto anche di fronte alle invasioni vandaliche e gotiche, ma si dissolsero dinanzi alla forza invasiva dei Longobardi, un popolo germanico nomade che transitava da un territorio all'altro e si comportava da padrone di quel territorio fin quando vi risiedeva. Importante studio storico di comparazione del diritto longobardo con il diritto romano è il De differentiis inter ius longobardorum et ius romanorum di Biagio da Morcone.

Le particolari figure del diritto longobardo hanno origine in questi capisaldi ideologici:

  • lo Stato è l'unione di tutti gli uomini liberi e idonei alle armi, la cui volontà si esprime nelle assemblee generali.
  • i membri delle famiglie, come quelli della comunità, hanno un diritto esclusivo di godimento sulle cose possedute (corrispettivo all'obbligo di difesa del territorio), più che un diritto di tipo proprietario (di natura dispositiva).
  • le suddivisioni amministrative tipiche dei romani (città, municipia, vici, pagi) sono poste alla base della formazione dei ducati longobardi.
  • la natura nomade del popolo longobardo aveva generato anche una concezione personale dell'applicabilità del diritto: a differenza del diritto visigoto (cfr. Codice di Eurico che era un codice cd. territoriale, cioè rivolto sia ai Goti che ai Romani), l'Editto di Rotari era personale e veniva applicato in base all'appartenenza etnica, nel senso che le norme giuridiche seguivano la popolazione nel corso dei suoi spostamenti e non tenevano conto del contingente stanziamento geografico, tant'è vero che la giustizia veniva amministrata tramite l'assemblea (itinerante) dei guerrieri, detta gairethinx.
Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Il Common Law.