L'Interpretazione della Legge Penale nel Diritto Penale Europeo

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L'Interpretazione della Legge Penale nel Diritto Penale Europeo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale europeo
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'"Interpretazione della Legge" è una Fase Fondamentale nell'Attuazione di una Disposizione Legislativa e questo soprattutto se a dove essere Interpretata è una "Legge Penale" (Quindi la Cosiddetta Interpretazione della Legge Penale). Accantonato, infatti, il Mito Illuministico del Giudice "Bocca della Legge", in Francese "Bouche de la Loi", cioè di una Legge che non ha bisogno di Interpretazione e della quale il Giudice deve essere mero applicatore, l'Interpretazione ha assunto sempre più un ruolo centrale tanto che oggi si parla addirittura di un Diritto Libero cioè di un Diritto dove il Giudice o meglio l'Interprete non ha alcun Limite, Neppure la Legge. In questo contesto si instaura la pretesa storica del Diritto Penale che vuole proprio Limitare l'Interpretazione attraverso il Principio di Legalità Penale, che non è presente invece nel Diritto Civile.

L'Interpretazione della Legge Penale in Italia[modifica]

Per approfondire questo argomento, consulta la pagina L'Interpretazione della Legge Penale.

In Italia gli Articoli che fanno riferimento all' Interpretazione della Legge Penale Sono Principalmente Tre. Da una parte l' Articolo 25 della Costituzione, dall'altra l' Articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ["Preleggi"] "Interpretazione della Legge" e l' Articolo 14 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ["Preleggi"] "Applicazione delle Leggi Penali ed Eccezionali".

Partendo dall' Articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ["Preleggi"] "Interpretazione della Legge" esso stabilisce che un giudice, indipendentemente se in ambito civile o in ambito penale, può Interpretare una Disposizione di Legge in varii modi e secondo un ordine ben preciso.

Prima di tutto deve compiere una Interpretazione Letterale della legge. Cioè deve basarsi su quanto è Letteralmente stabilito nella Disposizione di Legge. Chiaramente, come detto, il Mito Illuministico della Non Interpretazione, è venuto meno ergo anche in questa fase basica di Interpretazione al Giudice si aprono vari scenari interpretativi in base al Significato che una tale Parola può Assumere. Nel fare questo deve usare anche una Interpretazione Logica che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola.

A soccorrerlo arrivano gli Altri Metodi primo fra tutti l' Interpretazione Sistematica e cioè nell'Interpretare la Disposizione il Giudice deve tener conto dell'Intero Ordinamento e delle Altre Disposizioni in Materia, prima fra tutte la Costituzione, cercando una Interpretazione che riesca a vivere all'Interno dell'Ordinamento stesso senza essere in contraddizione con Altre Norme.

Se anche questa Metodo dovesse non bastare il Giudice può basarsi su una Interpretazione Autentica cioè una Interpretazione data alla Disposizione dallo stesso organo emanante, nel caso della Legge Ordinaria il Parlamento Italiano che compie l'Interpretazione solitamente attraverso una "Legge di Interpretazione Autentica", anche se è un fenomeno abbastanza raro.

Ma il Compito dell'Interpretazione spesso è anche quella di trovare Diritto dove le Norme, sembrano, non aver Legiferato. Nel fare questo l'Interprete fa uso della Interpretazione Estensiva e della Interpretazione Analogica. La linea che differenzia queste due Interpretazioni è molto sottile tanto che spesso, soprattutto in Ambito Europeo, vengo di norma considerate come un'unica tipologia. In realtà per Interpretazione Estensiva si intende una Interpretazione che non fa altro che Estendere la portata di una Norma a casi che, seppur non apertamente espressi nella stessa, possono per somiglianza essere disciplinati dalla stessa norma. Diverso invece il caso della Interpretazione Analogica che è una vera e propria applicazione della norma a casi simili ma che di fatto non rientrano nella Sfera della Disposizione stessa.

La Legge, nell' 'Articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ["Preleggi"] "Interpretazione della Legge" disciplina la sola Interpretazione Analogica differenziando tra la Cosiddetta Analogia Legis che in sostanza è l'Interpretazione Analogica come descritta in precedenza, Ammissibile Soltanto se basata sui seguenti Presupposti: a) il Caso in Questione Non Deve Essere previsto da Alcuna Norma; b) devono ravvisarsi Somiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla Legge e quella Non Prevista; c) il Rapporto di Somiglianza deve Concernere gli Elementi della Fattispecie nei quali si ravvisa la Giustificazione della Disciplina dettata dal Legislatore (Eadem Ratio) E la Cosiddetta Analogia Iuris che invece si basa sul richiamare i Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato (il cio' non Corrispondere però a Ricorso ai Principi del Diritto Naturale che anzi è stata Proprio Scoraggiata dal Legislatore con questa previsione) e che la Dottrina prevalente ritiene vadano Identificati in Norme ad Alto Grado di Generalità, di Rango Costituzionale, di tenore vago (e dunque Suscettibili di adattamenti interpretativi) o di Importanza Fondamentale per l'Intero Sistema Giuridico.

Da tutto questo si comprende come il Discrimini tra Interpretazione Estensiva e Interpretazione Analogica non sia netto e marcato e tutto dipenda molto dalla Interpretazione che un Giudice da al modo di Interpretare. Ad Esempio si pensi alla disputa su cosa sia la Frode. La Legge individuava la Frode come un "Atto" e la Giurisprudenza lo aveva Interpretato come "Attività". In questo caso vi è stata una Interpretazione Estensiva oppure, come la Dottrina ha detto in questo caso si è compiuta una Interpretazione Analogica ? Identica situazione per quanto riguarda la Truffa. La Legge parla di "Artifici" (Ad Esempio un Truffatore che va in giro vestito da Operatore dell'Enel per Truffare gli Anziani con Contratti Falsi oppure addirittura a scopo di Introdursi nelle Abitazioni per compiere Furti o Rapine) e "Ragiri" (Ad Esempio il Classico Caso del Mattone invece dell'Oggetto Comprato a Napoli). La Giurisprudenza aveva esteso queste Norme attraverso il concetto di "Silenzio Artificialmente Protratto" anche ai casi in cui la Truffa avveniva per il Silenzio del Soggetto Truffante (Ad Esempio Si Pensi al Caso di un Soggetto che Continua a Percepisce la Pensione dei Genitori Defunti). Ma anche qui stiamo in un caso di Interpretazione Estensiva o di Interpretazione Analogica ? Il Dubbio che sia una Interpretazione Analogica è alto.

In tutto questo scenario va infine inserito l' Articolo 14 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ["Preleggi"] "Applicazione delle Leggi Penali ed Eccezionali" che di fatto, anche se Implicitamente pone un Divieto di Interpretazione Analogica per le Leggi Penali. Tale Divieto, tra l'altro, lo si può Ricavera anche da una Lettura Interpretativa dell' Articolo 25 della Costituzione che nell'Imporre che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e quindi ponendo il Principio di Legalità Penale, la Riserva di Legge Penale, di fatto impone che si possa essere puniti solo tramite una Legge e non per il Tramite di una Interpretazione Analogica.

Resta comunque problematico il Limite tra Interpretazione Estensiva e Interpretazione Analogica soprattutto se si tiene conto che il Divieto, dalla Giurisprudenza Prevalente, è ritenuto vigente solo per l'Interpretazione Analogica e non per l'Interpretazione Estensiva.

Tutto Questo Intensifica l'Incertezza Latente caratterizzante il Tratto Patologico dell'Interpretazione della Legge. Se, infatti, è vero che l'Interpretazione è un Tratto Fisiologico del Diritto dato che il Giudice Deve Interpretare la Legge ugualmente l'Interpretazione ha una Tratto Patologico, quasi naturale, se si tiene conto che essa non permette di Conoscere in Anticipo il Contenuto del Diritto e le Conseguenze delle Proprie Azioni e tutto ciò è chiaramente intensificato nella Situazione che si è Descritta.

L'Interpretazione della Legge Penale in Europa[modifica]

Se questo è il Quadro dell'Interpretazione della Legge Penale in Italia, esso è ancora più complesso per l' Interpretazione della Legge Penale in Europa. Questa complessità deriva, in primo luogo, dalla necessità, da parte del Diritto Europeo, di dover tener uniti Ordinamenti aventi Sistemi Giuridici differenti tra Civil Law e Common Law. Se in sistemi di Civil Law come quello Italiano la Giurisprudenza non è fonte normativa e pertanto l'Interpretazione non può, in alcun modo, creare Diritto, cosa diversa in sistemi di Common Law dove è la Giurisprudenza e la sua Interpretazione della Legge a farne da padrona, non certamente senza limiti (si pensi alla Regola del Precedente).

Di qui il ricorso, nel Diritto Europeo, a Due Notazioni Fondamentali:

  1. Il Principio della Stretta Interpretazione in Diritto Penale.
  2. L'Interpretazione Conforme e Adeguatrice.

Li vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Una particolare menzione va al Principio Interpretativo "In Dubio Pro Libertate" parallelo al Principio "In Dubio Pro Reo" che opera sul piano delle prove. Il Principio Interpretativo "In Dubio Pro Libertate" afferma che in caso di dubbio deve optarsi per l'Interpretazione Più Favorevole alla persona sottoposta a Procedimento Penale. Tuttavia, non è chiaro se possa sostenersi che tale Principio vada ad Integrare una Garanzia della Legalità, così da poter affermare l'Esistenza di un Diritto all'Interpretazione Restrittiva dei Tipi Penali. In generale, sebbene non in Modo Unanime, la Dottrina respinge la necessaria prevalenza del Principio Interpretativo "In Dubio Pro Libertate" e il Divieto dell'Interpretazione Più Sfavorevole al Reo.

Il "Principio della Stretta Interpretazione in Diritto Penale"[modifica]

Il "Principio della Stretta Interpretazione in Diritto Penale" viene ricavato dalla Corte Europea dei Diritto dell'Uomo dall' Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" e di fatto crea un Divito di Interpretazione Estensiva.

La prima affermazione di questo principio la si ha nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Kokkinakis C. Grecia" del 25.5.1995. In questa sentenza la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che l'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" contiene implicitamente un Divieto di Interpretazione Estensiva a Danno dell'Accusato e Specificatamente un Divieto di Analogia (indicando l'Interpretazione Analogica come se fosse una Species dell'Interpretazione Estensiva). Questa Interpretazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" fonda la sua base sul dato della Situazione degli Stati Europei che un po' ovunque riconoscono un divieto di Interpretazione Estensiva delle Leggi Penali, almeno in Danno del Colpevole di Reato.

Come, però, è avvenuto in Italia, anche in Europa questa statuizione non ha avuto una concreta applicazione negli Stati e nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stessa, ha marcato molto nella sua attuazione se si considerano poi anche le Successive Sentenze dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

Un a affermazione Simile, infatti, è stata ribadita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "S.W. et C.R. C. Regno Unito" del 2.11.1995. Si tratta di un Caso di Violenza Sessuale ai Danni del Coniuge (In Inglese Marital Rape) che in base ad un Precedente caduto in disuso ma mai superato Non Veniva Punito. I due uomini, il marito e il cognato, avevano vantato questa Scriminante ma i giudici nazionali, ritenendola ormai superata di fatto, la ritennero non più applicabile e quindi li condannarono. Cosi S.W. e C.R. ricorrono alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per Violazione dell'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Nulla Poena Sine Lege [Nessuna Pena Senza Legge]" poiché i giudici nazionali, essendoci stato, secondo i ricorrenti, un Mutamento Giurisprudenziale, non avevano attuato il Cosiddetto Prospective Owerruling (non potendosi attuare il Distinguishing cioè una Interpretazione Differente perché è Differente il Caso rispetto al Precedente Giurisprudenziale) e cioè mutare, si, la Giurisprudenza ma renderla effettiva solo per i casi successivi al Mutamento Giurisprudenziale. In questo caso invece avevano attuato un Retroactive Owerruling, secondo i ricorrenti, perché avevano Mutato la Giurisprudenza ma l'avevano applicata anche al loro caso. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che in questo caso non vi è stato un Mutamento Giurisprudenziale poiché in questo caso vi è stato solo una Interpretazione Evolutiva che tra l'altro teneva conto dei Mutamenti dell'Opinione Comune Sociale i quali bastano a far conoscere, ai ricorrenti, che il Diritto era mutato e che quindi, anche se non c'era stato un Precedente Modificante, comunque la Scriminante non era più in vigore.

Una Simile affermazione, infine, si ha nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.4.2015 dove si richiama espressamente la Sentenza "Kokkinakis" e il Principio della Stretta Interpretazione in Diritto Penale. Tra l'altro si fa menzione alla possibilità di compiere una Interpretazione facendo Ricorso a Consulenti Illuminati (Traduzione Sbagliata Che Sta Per Esperti) per Interpretare la Norma. Un Obbligo quindi da parte degli Accusati di far Ricordo anche ad Esperti per Interpretare la Norma.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.4.2015:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "Contrada C. Italia" del 14.4.2015

78. L’articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato (si vedano, per quanto riguarda l’applicazione retroattiva di una pena, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, § 36, serie A n. 307 A, Jamil c. Francia, 8 giugno 1995, § 35, serie A n. 317 B, Ecer e Zeyrek c. Turchia, nn. 29295/95 e 29363/95, § 36, CEDU 2001 II, e Mihai Toma c. Romania, n. 1051/06, §§ 26-31, 24 gennaio 2012). Esso sancisce anche, in maniera più generale, il principio della legalità dei delitti e delle pene – «nullum crimen, nulla poena sine lege» – (Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260 A). Se vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati, esso impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell’imputato, ad esempio per analogia (Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII; per un esempio di applicazione di una pena per analogia, si veda la sentenza Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia [GC], nn. 23536/94 e 24408/94, §§ 42-43, CEDU 1999 IV).
79. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l’assistenza dell’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti (Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996 V, e Kafkaris, sopra citata, § 140).»

Da tutto questo si può comprendere come in sostanza non ci si discosti molto da quanto avviene nel Diritto Italiano anche se in Italia ad essere sostanzialmente vietata non è la Interpretazione Estensiva in Generale ma la sola Interpretazione Analogica.

Interpretazione Conforme e Adeguatrice[modifica]

Un altro sistema, e forse è quello più appropriato, è quello della Interpretazione Conforme e Adeguatrice. Esso si sostanzia nel far conformare una Disposizione Normativa a un parametro che è un'altra norma di cui si riconosce la superiorità. Questo tipo di interpretazione non è nuovo in Italia e in Europa. In Europa esso è già utilizzato dal Diritto dell'Unione Europea e dal Diritto Convenzionale per permettere la conformazione del Diritto Interno degli Stati Membri al loro Diritto. I Giudici Nazionali nell'interpretare le Leggi Interne, infatti, devono conformarle quanto più possibile al Diritto dell'Unione Europea e al Diritto Convenzionale (tra l'altro si ricordi che in base all'articolo 117 della Costituzione Italiana questo è in sostanza un vero obbligo costituzionale che tra l'altro ricade anche sul Legislatore Statale e sul Legislatore Regionale quando emanano i rispettivi atti legislativi). Tra l'altro una applicazione particolare dell'interpretazione conforme e adeguatrice si ha nei casi di efficacia diretta delle Direttive dell'Unione Europea non attuate in Italia anche se qui l'interpretazione conforme e adeguatrice non può essere compiuto a danno della parte privata ma solo a danno dello Stato essendo la non attuazione una mancanza dello Stato, il quale tra l'altro può essere anche sanzionato e eventualmente condotto con la Procedura di Infrazione davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e condannato all'adempimento). Ma l'interpretazione conforme e adeguatrice è stata usata anche in passato dalla Corte Costituzionale per conformare il Diritto Interno alla Costituzione (Ad Esempio si Pensi agli Interventi della Corte Costituzionale per Depurare l'Istituto dello Sciopero dalle Norme Fasciste). Oggi, va detto, che più che come strumenti di utilizzo dalla Corte Costituzionale è usato come Causa di Inammissibilità al Ricorso Davanti ad Essa. La Corte Costituzionale, infatti, Non Ammette i Ricorsi per le Questioni di Illegittimità Costituzionale che potrebbero essere risolte con una Interpretazione Conforme e Adeguatrice a Costituzione dai Giudici Ordinari.

Se tutta questa questione è abbastanza pacifica in Ambito Civile non vale lo stesso in Ambito Penale. Si può Compiere una Interpretazione Conforme e Adeguatrice in Ambito Penale ? Se è In Bonam Partem Si. Se è In Malam Partem No.

Se si estende l'area del Penale sorgono dei problemi. Ad esempio se si facesse attuare la direttiva sul Market Abuse, con i suoi "Obblighi Penalistici", direttamente ai Giudici attraverso l'interpretazione conforme e adeguatrice perché il legislatore non l'aveva attutata chiaramente non solo con una interpretazione si andava a punire un soggetto violando il principio di Legalità Penale, la Riserva di Legge Penale, ma anche la Previsione che solo il legislatore, anche se scaduti i termini, può dare attuazione alle direttive con Fattispecie Penale (come abbiamo visto nella Lezione Il "Diritto Penale" dell'Unione Europea). Un problema particolare sorge, poi, nei casi degli "Elementi Definitivi della Fattispecie" ad esempio il concetto di rifiuti che alcune Corti Nazionali hanno stabilito che non possa essere definito in sede Europea ma che deve essere stabilito dai singoli Legislatori Nazionali, cosa che è stata fatta dato che per non far rientrare i Rifiuti Petroliferi nella Definizione di Rifiuti li si è Definiti come un Potenziale Economico per le Industrie Petrolifere. O Esempio il Procuratore Raffaele Identica per la Direttiva del Telelavoro dove poteva essere attuata direttamente e quindi punire chi non lo aveva con una Interpretazione Conforme e Adeguatrice In Malam Partem ? La Risposta è No.

Sulla Interpretazione Conforme e Adeguatrice è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Pupino" del 16.6.2005. Una Maestra d'Asilo di Firenze che Maltratta gli Alunni Minorenni. Essa fu incriminata grazie alla Testimonianza dei Minori che però non era Contemplata, per questi reati, nell'Incidente Probatorio, cioè l'Acquisizione delle Prove nella Fase delle Indagini Preliminari, per evitare la perdita dell'Acquisizione Probatorio, che la Legge Permette, ad esempio, per i Casi di Reati Sessuali sui Minori. Il Giudice di Firenze rigetta l'Eccezione perché ritiene che la Norma non fosse Conforme e Adeguata alla Decisioni-Quadro (Non Esistevano Ancora le Direttive nel Terzo Pilastro all'Epoca) del 2001 (Decisione-Quadro del Consiglio Europeo dell'Unione Europea del 15 Marzo 2001 Relativa Alla Posizione Della Vittima Nel Procedimento Penale - 2001/220/GAI) e alla Direttiva del 2012 (Direttiva Numero 2012/29/UE del Parlamento Europeo dell'Union Europea e del Consiglio Europeo dei Ministri dell'Unione Europea del 25 Ottobre 2012 Che Istituisce Norme Minime In Materia Di Diritti, Assistenza E Protezione Delle Vittime Di Reato E Che Sostituisce la Decisione-Quadro del Consiglio Europeo dell'Unione Europea del 15 Marzo 2001 Relativa Alla Posizione Della Vittima Nel Procedimento Penale - 2001/220/GAI) in Materia di Tutela delle Vittime di Reato. Questa è una Visione Vittimocentrica del Diritto Penale che sta, negli ultimi anni, assumendo sempre più peso nella Giurisprudenza Europea sia delle Corti Europee che delle Corti Nazionali, ai danni della Visione Storica del Diritto Penale che vedeva il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale come le Magna Charta Libertatum dell'Indagato essendo il fulcro delle Garanzie Penalistiche dello stesso. Una Visione che, anche se da Risposta alle Richieste Sociali di Maggior Pene e più Certezza delle Punizione Penale in Difesa e a Risarcimento della Vittima Non Può Non far Storcere il Naso dato che va a Ledere Garanzie dei Diritti Fondamentali del Colpevole di Reato. E come, in sostanza anticipato, questa Visione è stata accolta anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che respinge il Ricorso della Signora Pupino affermando che l'Attuazione delle Decisioni-Quadro, Direttive e delle Norme Europee, anche attraverso l'Interpretazione Conforme e Adeguatrice, deve prevalere sulle Norme Interne e che quindi sta al Giudice Nazionale, nel Caso quello di Firenze, ritenere gli Strumenti Conformi e Adeguati per Attuare l'Interpretazione Conforme e Adeguatrice e in questo caso il Giudice di Firenze ha Ritenuto Conforme e Adeguato lo Strumento dell'Incidente Probatorio.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Pupino" del 16.6.2005:

«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Pupino" del 16.6.2005

'34. Il carattere vincolante delle Decisioni-Quadro, formulato in termini identici a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE, comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale.
56. Alla luce di quanto sopra, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle citate disposizioni della Decisione-Quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura speciale, come l’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova, prevista nell’ordinamento di uno Stato membro, nonché le modalità particolari di deposizione pure previste, se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine di impedire la perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza.
60. Spetta al giudice del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova e l’audizione secondo modalità particolari previsti dal diritto italiano siano nella fattispecie possibili, in considerazione dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, l’applicazione di queste misure non sia tale da rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte eur. dir. dell’uomo, sentenze 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions 2002-V; 13 febbraio 2004, Rachdad c. Francia, e decisione 20 gennaio 2005, Accardi e a. c./ Italia, ric. n. 30598/02).»

Tutto questo non può non far creare allarmismo. Per fortuna entra in soccorso il Limite posto dall' Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo "Diritto a un Equo Processo" che pone un Obbligo di Equo Processo e Giusto Processo e si pone come Pilastro in Difesa del Colpevole di Reato.

L'Impatto della Visione Europea, dell'Interpretazione della Legge Penale, sul Diritto Penale Interno[modifica]

L'Impatto della Visione Europea, dell'Interpretazione della Legge Penale, sul Diritto Penale Interno ha riguardato soprattutto sul piano limitativo della Interpretazione Conforme e Adeguatrice. La Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali), infatti, hanno individuato Limiti e Divieti alla Interpretazione Conforme e Adeguatrice come stabilita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) nella Sentenza Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) "Numero 38691/09 - Caruso" del 25.6.2009 - 6.10.2009 ha sancito che non ci possono essere Interpretazioni Conformi o Adeguatrici sia per le Norme Interne che per le Norme Europee a Danno del Colpevole di Reato quindi In Malam Partem. In Caso di Dubbio bisognerà ricorrere alla Corte Costituzionale.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) "Numero 38691/09 - Caruso" del 25.6.2009 - 6.10.2009:

«Sentenza Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) "Numero 38916/09 - Caruso" del 25.6.2009 - 6.10.2009

La stessa Corte costituzionale ha stabilito che l'obbligo di una interpretazione conforme agli obblighi internazionali, derivanti da fonti non contemplate dagli artt. 10 e 11 della Costituzione, discende in via generale dall'art. 117, 1 comma, della stessa Carta fondamentale. Il suddetto parametro costituzionale comporta: da un lato, l'obbligo del legislatore ordinano di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con gli "obblighi internazionali" di cui all'art. 117, 1 comma, Cost. viola per ciò stesso quell'articolo; dall'altro, l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma [Corte Cost.: sentenze nn. 348 e 349 del 2007].
Peraltro, è costante la giurisprudenza costituzionale secondo la quale il 2 comma dell'art. 25 Cost. deve ritenersi ostativo all'adozione di una pronuncia additiva che comporti effetti costitutivi o peggiorativi della responsabilità penale, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.
Deve concludersi pertanto, che l'utilizzo della normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi normativi va escluso allorquando - come si verificherebbe nel caso di specie - gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale.»

Nonostante la Sentenza "Caruso" va comunque segnalato che Ad Esempio Soprattutto in Materia di Reati in Materia di Terrorismo si usa Spesso l'Interpretazione Conforme e Adeguatrice In Malam Partem anche se c'è Stato un Consolidamento della Linea Garantistica della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) come stabiito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali) nella Sentenza "Caruso".