Il Principio del ''Ne Bis In Idem'' nel Diritto Penale Europeo

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Il Principio del ''Ne Bis In Idem'' nel Diritto Penale Europeo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale europeo
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Principio del Ne Bis In Idem (o anche detto Principio del Divieto Del Doppio Giudizio) pone il Divieto di essere di Nuovo Giudicato a chi è già stato Assolto o Condannato in un Precedente Giudizio (Divieto del Doppio Giudizio). È un Divieto che si estende anche alla Fase di Indagine. Di fatto non si possono proprio aprire Nuove Indagini su Fatti già Giudicati. Esso è prima di tutto un Principio di Equità. Eppure andando ad esaminare ciò che accade nel Nostro Ordinamento, esso non ha avuto una consacrazione nella nostra Costituzione. Inoltre va detto che nemmeno la nostra Corte Costituzionale lo ha elevato ad un Vero e Proprio Principio dell'Ordinamento, eventualmente derivandolo da qualche altro Principio che avesse Copertura Costituzionale, anzi ha negato ciò.

Perché questo? Molto probabilmente perché esso è un Principio di fatto consacrato, anche a Livello Internazionale, in tempi abbastanza recente e presenta ancora qualche profilo di dubbio. A questa va sicuramente, poi, aggiunta una sicura responsabilità del legislatore nazionale che ormai, essendo ormai i tempi maturi per un suo inserimento in Costituzione, ancora non ha previsto tale modifica.

Il Concetto di Principio del Ne Bis In Idem, però, non è unitario come potremmo pensare. Prima di tutto possiamo dire che presenta una Duplice Natura:

  • Il Ne Bis In Idem Processuale: Ed è il Ne Bis In Idem che comunemente si conosce cioè quello del Divieto del Doppio Giudizio.
  • Il Ne Bis In Idem Sostanziale: E Cioè il Divieto di Giudicare la Stessa Persona nello Stesso Procedimento Due o Più Volte per lo Stesso Fatto (Ad Esempio Non si può Punire per Furto e Rapina né Ad Esempio per Associazione Mafiosa e per l'Aggravante del Metodo Mafiosa essendo in questi Casi un Concorso Apparente di Norme cioè la Rapina assorbe il Furto cioè è un Furto ma con Violenza e lo stesso l'Associazione Mafiosa incorpora l'Aggravante del Metodo Mafiosa).

Il Concetto del Medesimo Fatto è alla Base del Ne Bis In Idem Processuale ma grazie anche allo stesso collega il Ne Bis In Idem Processuale al Ne Bis In Idem Sostanziale.

Il Ne Bis In Idem può poi avere Due Declinazioni:

  • Il Ne Bis In Idem Interno: Cioè tra Corti di uno Stesso Stato.
  • Il Ne Bis In Idem Internazionale e Transnazionale: Cioè tra Corti di Stati Diversi (Esempio tra Corti Italiane e Corti Francesi).

Altra Categorizzazione, che però non riguarda molto l'argomento che andremo a trattare, è la Divisione tra:

  • 'Il Ne Bis In Idem Internazionale: Cioè quello tra Corti Nazionali e Corti Internazionali (Si pensi alla Corte Penale Internazionale, che ha sede al L'Aja nei Paesi Bassi, che è competente per crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, il Tribunale Penale Internazionale Per il Ruanda e il Tribunale Penale Internazionale Per l'Ex Jugoslavia che si occupano dei criminali in quelle due nazioni). In questi casi si usano Due Parametri:
    • Il Parametro del Primato: Cioè la Prevalenza di queste Corti Internazionali su quelle degli Stati Nazionali.
    • Il Parametro della Sostituzione: Cioè la Corte Internazionale si sostituisce alle Corti degli Stati Nazionali se essi Non Intervengono o Non Vogliono Intervenire.
  • Il Ne Bis In Idem Transnazionale: Cioè quello tra Corti Nazionali di Vari Stati.

Infine vi è un'ultima Categoria, anche essa non trattata in questo contesto, che è il Ne Bis In Idem Estradizionale (oggi affiancato dal Mandato di Arresto Europeo che è simile all'Estradizione ma più rapida) che è il Divieto di Estradare quindi di Consegnare un Soggetto che sia Stato già Condannato nel Paese Estradante per lo Stesso Reato per quale è richiesta l'Estradizione dallo Stato Richiedente l'Estradizione.

Il Principio del Ne Bis In Idem in Italia[modifica]

Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Il Principio del ''Ne Bis In Idem''.

Il Principio del Ne Bis In Idem in Italia non ha, come abbiamo detto, un Rilievo Costituzionale Espresso. Vi sono però alcune Norme dei Codici, anche se non molto ordinate, che fanno riferimento ai vari aspetti del Principio del Ne Bis In Idem.

Prima di tutto l' Articolo 15 del Codice Penale recante rubrica "Materia Regolata Da Più Leggi Penali O Da Più Disposizioni Della Medesima Legge Penale". Esso disciplina i modi di risoluzione del Concorso Apparente di Norme cioè vi è un Concorso solo Apparente di Norme dato che una Norma è di Carattere Generale e l'altra di Carattere Speciale vi è quindi un Rapporto di Specialità tanto è vero che si dice anche Specialità Per Specializzazione o Per Aggiunta (quindi è l'Opposto del Concorso di Reato nel quale vi è stessa persona che ha compiuto più Reati). In questi casi vi sono vari metodi di Risoluzione del Conflitto. Il Primo è sicuramente il Criterio di Specialità, cioè la Norma Speciale Prevale sulla Norma Generale (Ad Esempio il l'Infanticidio In Condizioni Di Abbandono Materiale E Morale Prevale sull'Omicidio). Solitamente le Norme Speciali sono più Gravi delle Norme Generali (con alcune Eccezioni come proprio il Caso dell'Infanticidio In Condizioni Di Abbandono Materiale E Morale dove, essendo stato valutato dal Legislatore che il Soggetto che uccide è in Condizioni di Abbandono Materiale e Morale Non era lucido nel Commettere l'Omicidio del Figlio). È l'Unico Principio/Criterio di Tipo Logico e si collega alla Teoria degli Insiemi. Il Principio di Specialità è Collegato anche all'Abrogazione Sine Abolitio. Esistono poi delle Eccezioni a questo Criterio che sono la Sussidiarietà che spesso è Esplicita (quando è scritto nella norma "Salvo Che Il Fatto Non Costituisca Più Grave Reato") oppure più complesso è il caso quando è Implicito Criterio che Risolve il Concorso Apparente di Norme e Non Presuppone Rapporto di Genere e Specie. Infine vi è il Criterio della Consunzione o dell'Assorbimento quando una Norma assorbe il Disvalore Penale di un'altra anche se non c'è Rapporto di Genere a Specie. Da questo esame si può comprendere che l' Articolo 15 del Codice Penale recante rubrica "Materia Regolata Da Più Leggi Penali O Da Più Disposizioni Della Medesima Legge Penale" dispone, bene o male, un Principio di Ne Bis In Idem Interno Sostanziale.

Si Riporta di Seguito l'Estratto dell'Articolo 15 del Codice Penale recante rubrica "Materia Regolata Da Più Leggi Penali O Da Più Disposizioni Della Medesima Legge Penale":

«Articolo 15 del Codice Penale, sul "Materia Regolata Da Più Leggi Penali O Da Più Disposizioni Della Medesima Legge Penale"

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.»

Poi l' Articolo 11 del Codice Penale recante rubrica "Rinnovamento Del Giudizio". Esso disciplina i casi nei quali già vi sia stata una Condanna in uno Stato Estero per un Reato. In questo caso l'Italia Deve o Può ricondannare il Soggetto. La Norma infatti impone o un Obbligo di Riprocesso nel caso in cui vi sia, un se pur minimo collegamento, con l'Italia (Ad Esempio un Italiano Spara ed Uccide dall'Italia una Guardia di Frontiera della Francia che si trova in Francia) o Facoltativo, in questo caso sta al Ministro della Giustizia eventualmente richiedere l'Avvio del Processo. Chiaramente esso è un lascito dell'Ideologia Nazionalistica del Fascismo, si comprende che nell' Articolo 11 del Codice Penale recante rubrica "Rinnovamento Del Giudizio" Nega il Principio del Ne Bis In Idem che in Questo Caso è un Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale e Non è Molto Chiaro se si Riferisca ad una Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale Processuale o ad un Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale Sostanziale (probabile che sia un Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale Processuale Poiché si Riferisce ai Processi.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 11 del Codice Penale recante rubrica "Rinnovamento Del Giudizio":

«Articolo 11 del Codice Penale, sul "Rinnovamento Del Giudizio"

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.»

Infine l'Articolo 649 del Codice di Procedura Penale recante rubrica "Divieto Di Un Secondo Giudizio" dispone il Ne Bis In Idem Processuale Interno cioè il Divieto di un Doppio Processo per chi è Stato già Assolto (Sentenza Di Proscioglimento o Sentenza Di Non Luogo A Procedere) O Condannato Cioè Giudicato In Via Definitiva Cioè Con Una Sentenza Passata In Giudicato. Su Questo Articolo è in Ultimo Intervenuta la Corte Costituzionale nel Caso Eternit che ha avuto un rilievo mediatico negli anni scorsi. C'è da chiedersi se essa si riferisca al Diritto Penale o alla Materia Penale e cioè se vi rientrino solo i Casi di Sanzione Penale o anche i casi di Sanzione Amministrativa Penale. Ma lo vedremo in seguito.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 649 del Codice di Procedura Penale recante rubrica "Divieto Di Un Secondo Giudizio":

«Articolo 649 del Codice di Procedura Penale, sul "Divieto Di Un Secondo Giudizio"

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.»

Dall'Esame di Queste Norme si comprende che Non Esiste un Riferimento al Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale chiaro che è quello che serve al nostro scopo.

Manca anche, come già segnalato, un Riferimento Costituzionale Esplicito. Si potrebbe trovare un Collegamento nel Principio di Equità e Proporzione. Sarebbe Iniquo e Sproporzionato essere giudicato due volte (a nessuno piace essere processato anche se si sa che ci si potrà dimostrare la propria innocenza). Anche il Principio della Rieducazione della Pena può di fatto Implicitamente richiamare il Principio del Ne Bis In Idem dato che si perderebbe il senso del Rieducare se un soggetto saprebbe che potrebbe comunque essere Ricondannato. Oggi, la Corte Costituzionale, ricava il Principio del Ne Bis In Idem dall'Articolo 117 della Costituzione cioè come "Violazione dell'Ordinamento Comunitario e dagli Obblighi Internazionali" nel Caso della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] e delle Due Corti Europee (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]).

Sorge, infine, un Ultima Questione. Si può essere Processati Penalmente Contemporaneamente in Più Processi Penali ? C'è qui il Caso della Litispendenza Penale che crea Problemi anche di Economia Processuale (cioè di Gestione del Carico dei Processi nell'Ordinamento Giudiziario) e un Principio del Ne Bis In Idem Anticipato. L'Ordinamento nelle Norme sulla Giurisdizione e nelle Norme sulla Competenza di fatto risolve il Problema del Principio del Ne Bis In Idem Anticipato Interno cioè tra Corti Nazionali. Non Esiste però una Soluzione per il Principio del Ne Bis In Idem Anticipato Transnazionale e quindi ci possono essere casi in cui vi è Processi in Contemporanea tra Corti di Varii Paesi (Ad Esempio il caso di un Truffatore che aveva Realizzato Falsi Timbri Bancari In Belgio e aveva Compiuto Varie Truffe In Giro per Europa e si Ritrovo' poi con Varii Procedimenti Penali Pendenti in Varie Parti d'Europa Oppure il Caso di un Nave Italiana che aveva Sversato Petrolio lungo le Coste Francesi. I Francesi chiedevano che si recasse ai Porti Francesi ma non lo fece e così tornò in Italia mentre in Francia si aprì una Indagine mentre in Italia No. La Condanna in Francia era molto ma molto grave essendo la Tutela dell'Ambiente molto forte. In Italia vi era una Sanzione Leggera. Per questo Motivo chiedono al Pubblico Ministero di Aprire una Indagine anche perché la Competenza sarebbe stata Italiana grazie ad una Clausola di Divieto di Litispendenza presente nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Dritto del Mare, o UNCLOS Acronimo del Nome in Inglese United Nations Convention on the Law of the Sea ["Convenzione di Montego Bay" dal luogo in Giamaica in cui fu ratificata il 10 dicembre 1982]).

Il Principio del Ne Bis In Idem in Europa[modifica]

Per il Principio del Ne Bis In Idem in Europa bisogna aspettare a Metà Anni ottanta.

A Metà Anni 80' infatti viene emanata l'Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte". Si fa riferimento al Principio del Ne Bis In Idem Processuale Interno infatti vi è un Divieto di [Bis] Nuovo Processo Che Venga Aperto [Idem] Per Il Medesimo Fatto e ci vuole Sentenza Definitiva. Non vi è il Riferimento al Principio del Ne Bis In Idem Processuale Transnazionale né al Principio del Ne Bis In Idem Sostanziale Transnazionale. La cosa importante è che però questa Norma sia stata, come vedremo, usata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e provenendo ad essa ci potrebbe essere, e c'è stata, una Apertura verso del Principio del Ne Bis In Idem verso la Materia Penale. Inoltre l'Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte" fa parte del Nucleo Duro dei Principi Fondamentali, fa parte dello Zoccolo Duro dei Principi Fondamentali, che non può essere Derogato e questo sicuramente è Dato Storico se pensiamo che in Italia non vi è ancora un Riconoscimento in Costituzione, come abbiamo detto.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte":

«Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte"

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.»

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è però un Trattato che va Ratificato. Per Tutti gli Stati Non Membri della Stessa, chiaramente, resta il problema dell'Assenza di una Statuizione del Principio del Ne Bis In Idem e in questi casi vige la Regola se vi sia o meno un Trattato che lo Imponga (Si Pensi Ad Esempio che manca una Disciplina Regolante i Rapporti del Principio del Ne Bis In Idem Processuale Transanazionale o del Principio del Ne Bis In Idem Sostanziale Transanazionale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America e molti sono i casi di Duplice Condanna, da parte anche dell'Italia, per il Reato di Traffico Internazionale di Stupefacenti Nonostante negli Stati Uniti ci siano Pene Draconiane per il Reato di Traffico Internazionale di Stupefacenti).

Un'altra norma è l'Articolo 54, nel Capitolo 3 recante rubrica "Applicazione Del Principio Del Ne Bis In Idem", nel Titolo III recante rubrica "Polizia E Sicurezza",della Convenzione Applicativa dell'Accordo di Schengen ["1990"] che riguardava la Libera Circolazione tra le Frontiere degli Stati Membri e un Rafforzamento delle Frontiere Esterne degli Stati membri. In Seguito esso sarà Comunitarizzato dall'Unione Europea ma in Precedenza Riguardava Pochi Stati Membri. E Tra Questi Pochi Stati Membri l'Articolo 54, nel Capitolo 3 recante rubrica "Applicazione Del Principio Del Ne Bis In Idem", nel Titolo III recante rubrica "Polizia E Sicurezza",della Convenzione Applicativa dell'Accordo di Schengen ["1990"] Imponeva il Principio del Ne Bis In Idem Processuale Transnazionale anche se era prevista la Possibilità di Riserve con Alcune Limitazione e cioè Creava altri Problemi.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 54, nel Capitolo 3 recante rubrica "Applicazione Del Principio Del Ne Bis In Idem", nel Titolo III recante rubrica "Polizia E Sicurezza",della Convenzione Applicativa dell'Accordo di Schengen ["1990"]:

«Articolo 54, nel Capitolo 3 recante rubrica "Applicazione Del Principio Del Ne Bis In Idem", nel Titolo III recante rubrica "Polizia E Sicurezza",della Convenzione Applicativa dell'Accordo di Schengen ["1990"]

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.»

Infine vi è l' Articolo 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte Per Lo Stesso Reato". Sembra di abbracciare tutte le Componenti del Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale (sia il Principio del Ne Bis In Idem Processuale Transnazionale sia il Principio del Ne Bis In Idem Sostanziale Transnazionale). Problema è che si riferisce ai soli Stati Membri dell'Unione Europea e agli Organi dell'Unione Europea per i Casi Riguardanti il Diritto dell'Unione Europea.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte Per Lo Stesso Reato":

«Articolo 50 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte Per Lo Stesso Reato"

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.»

Un Ultimo Problema riguarda cosa Succede con il Patteggiamento o con il Pagamento di una Oblazione o i Fenomeni di Mediazione. Nei casi dove vive il Principio del Ne Bis In Idem si parla di Assoluzione (Sentenza Di Proscioglimento O Sentenza Di Non Luogo A Procedere) O Condanna Cioè Giudicato In Via Definitiva Cioè Con Una Sentenza Passata In Giudicato Ma Vi Sono Strumenti Che Non Rientrano In Questa Definizione. C'è una Giurisprudenza Nazionale (Non Solo Italiana Ma Anche di Altri Stati Europei) e Europea (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]) che allarga questa Definizione anche se c'è Accordo tra le Parti Ma vi è un Intervento del Giudice Terzo (Ad Esempio Caso della Vendita di Stupefacenti ad Amsterdam dove vi sono Pene Più Blande. Ci si è Domandati se vi Potesse essere una Condanna Anche in Italia e la Giurisprudenza Nazionale, Non Solo Italiana Ma Anche di Altri Stati Europei, e Europea, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], Tendenzialmente ritiene di Si).

Il Principio del Ne Bis In Idem va, invece, Assolutamente Escluso nei Casi di Archiviazione o Sospensione del Procedimento Interno, Insomma in Tutti i Casi in Cui Non Vi Sia Stato Un Giudizio nel Merito da Parte dei Giudici Nazionali.

Queste Norme Sono State Discusse in Varii Casi Giurisprudenziali tra i quali Tre sono i più Importanti, Ma prima di riflettere su queste tre sentenze va segnalato che a partire dalla Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera) "Caso di Sergey Zolotukhin C. Russia" del 10.02.2009 vengono usati Due Concetti. Il Primo Concetto è quello di Bis che è di fatto il Nuovo Processo (il Secondo Giudizio). Il Secondo Concetto è quello di Idem cioè l'Identità del Fatto. Ora è proprio sull'Identità del fatto che si è aperta una nutrita Giurisprudenza tra chi ritiene che ad essere in gioco è il Fatto Giuridico (cioè Due Fatti sono Diversi se è Diversa Qualificazione Giuridica) e chi ritiene invece che ad essere in gioco è il Fatto Storico (cioè Due Fatti sono Diversi se è Diverso il Fatto Storico cioè la Situazione Concreta indipendentemente che siano Distinta la Qualificazione Giuridica). Sulla questione è intervenuta sia la Corte Costituzionale nel famosa Sentenza della Corte Costituzionale Numero 200/2016 "Caso Eternit", Con Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi E Con Relatore della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, del 31.05.2016, Depositata In Cancelleria il 21.07.2016, sia la Corte Europe dei Diritti dell'Uomo, entrambe che Due Impostazioni differenti. La Corte Costituzionale qualificando il Fatto come Fatto Giuridico, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo qualificando il Fatto come Fatto Storico/Materiale, Ma lo vedremo meglio nell'Esame della Giurisprudenza.

La Prima Sentenza da Analizzare è la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "C-617/10 - Åklagaren. C. Hans Åkerberg Fransson" del 26.02.2013. È una sentenza che abbiamo già visto parlando dalla Comunitarizzazione del Diritto Penale in relazione soprattutto alla tematica dalla Frode IVA e dove abbiamo dato una lettura ampia all'Articolo 51 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Ambito di Applicazione" che riguardava non solo se vi è la Trasposizione dell'Atto Normativa Europeo ma anche se vi è solo un Ambito di Competenza del Diritto dell'Unione Europea. Il caso riguarda un Pescatore Svedese che avendo compiuto Frode IVA aveva già subito una Sanzione Amministrativa Punitiva per le cosiddette Tasse e Sovrattasse e si vedeva essere soggetto ad un Procedimento Penale per il medesimo Fatto (infatti la normativa prevedeva che al superamento di certe Soglie di Frode si attivasse anche un Procedimento in Ambito Penale). Si è quindi in Presenza di una di quelle situazioni che vengono spesso chiamate di Doppio Binario dove queste infrazioni vengono Punite sia in Ambito Amministrativo che in Ambito Penale. Il Giudice Nazionale Svedese in dubbio se ciò sia o meno legittimo compie un Rinvio Pregiudiziale In Bonam Partem alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non arriva ad una vera e propria sanzione per il caso concreto. Essa si limita, come tra l'altro richiede il suo compito di mero interprete del Diritto Europeo, a stabilire che il Doppio Grado Di Giudizio Penale è Vietato e questo anche se ci troviamo nel caso in cui Formalmente la prima Sanzione è stata qualificato dallo Stato Nazionale come una Sanzione Amministrativa Punitiva e che Sostanzialmente si rivela come una Sanzione Amministrativa Punitiva rientrante nella Materia Penale. Questa indagine spetta ai Giudici Nazionali che dovranno applicare i già visti Criteri Bonda (che sono la controparte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dei Criteri Engel della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) per comprendere la Natura Sostanziale della Sazione Inflitta. La Sentenza quindi lascia abbastanza campo libero ai Giudici Nazionale. Oltre tutto va aggiunto che la Corte clamorosamente afferma che la Sanzione che poi si andrà concretamente ad infliggere dovrà essere Effettiva, Proporzionata e Dissuasiva quasi a lasciare campo libero ad un possibile Ne Bis In Idem nel caso che la Sanzione Concreta non presenti questi Requisiti. E in effetti i Risultati di questa Sentenza sono stati quasi nulli. Vero qualche Dottrina e Giurisprudenza ha cercato di far saltare il Tavolo del Doppio Binario (tra cui si ricordi una Ricorso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in Corte di Giustizia dell'Unione Europea che però non ha dato frutti) Ma sono stati tentativi più o meno vaghi dato la natura poco chiara e poco forte nelle sue affermazione di questa Sentenza.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "C-617/10 - Åklagaren. C. Hans Åkerberg Fransson" del 26.02.2013:

«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "C-617/10 - Åklagaren. C. Hans Åkerberg Fransson" del 26.02.2013

Sulle questioni seconda, terza e quarta

32. Con tali questioni, alle quali occorre rispondere congiuntamente, lo Haparanda tingsrätt chiede sostanzialmente alla Corte se occorra interpretare il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta nel senso che esso osta a che siano avviati nei confronti di un imputato procedimenti penali per frode fiscale, una volta che gli è già stata inflitta una sovrattassa per gli stessi fatti di falsa dichiarazione.

33. Per quanto riguarda l’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 50 della Carta, a procedimenti penali per frode fiscale come quelli oggetto della controversia principale, essa presuppone che i provvedimenti già adottati nei confronti dell’imputato ai sensi di una decisione divenuta definitiva siano di natura penale.

34. A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 50 della Carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali. Infatti, per assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 1989, Commissione/Grecia, 68/88, Racc. pag. 2965, punto 24; del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, Racc. pag. I-11083, punto 19, e del 16 ottobre 2003, Hannl-Hofstetter, C-91/02, Racc. pag. I-12077, punto 17). Esse possono quindi essere inflitte sotto forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due. Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona.

35. Occorre inoltre ricordare che, ai fini della valutazione della natura penale delle sanzioni tributarie, sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (sentenza del 5 giugno 2012, Bonda, C-489/10, punto 37).

36. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali criteri, se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali ai sensi del punto 29 della presente sentenza, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Commissione/Grecia, cit., punto 24; del 10 luglio 1990, Hansen, C-326/88, Racc. pag. I-2911, punto 17; del 30 settembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Racc. pag. I-10155, punto 62; del 15 gennaio 2004, Penycoed, C-230/01, Racc. pag. I-937, punto 36, nonché del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Racc. pag. I-3565, punto 65).

37. Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alle questioni seconda, terza e quarta dichiarando che il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice.»

Un po' più forte è stato, invece, l'impatto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione) "Grande Stevens e Altri C. Italia" del 04.03.2014 anche perché coinvolgeva l'Italia in prima persona. Il Caso riguardava le normative in Materia Finanziaria e in Particolare riguardo al Market Abuse. Il Procedimento Riguardava Tre Professionisti (Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone), nonché Exor S.p.a. e Giovanni Agnelli & C. S.a.s. quindi Nomi e Società di Rilievo in Italia. Tali ricorrenti contestavano che l'Articolo 185 recante rubrica "Manipolazione del Mercato" del Decreto Legislativo Numero 58 del 24 Febbraio 1998 ["TUF - Testo Unico della Finanza"] e l'Articolo 187-ter recante rubrica "Manipolazione del Mercato" del Decreto Legislativo Numero 58 del 24 Febbraio 1998 ["TUF - Testo Unico della Finanza"] erano identici nella previsione della Fattispecie e di fatto attivassero Due Procedimenti, entrambi di Natura Penale, uno in via Amministrativa Davanti alla CONSOB (dove furono Sanzionati con Pene Pecuniarie e l'Interdizione dalle Cariche Societarie) l'altro di Natura Penale (tra l'altro vi è la Ipotetica Possibilità che questi Due Procedimenti Portassero a Decisioni Differenti ma è una Fattispecie quasi mai verificatasi dato che spesso la cosa più Grave è che il Processo Penale non si porta a Compimento per Causa della Prescrizione). Qui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a differenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella citata Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "C-617/10 - Åklagaren. C. Hans Åkerberg Fransson" del 26.02.2013, compie una vera e propria analisi delle disposizioni nel caso concreto. È molto interessante leggere la Sentenza poiché essa ripercorre di fatto tutto quanto abbiamo già visto riguardo ai Criteri Engel e li applica nel dettaglio per comprendere se davvero le Sanzioni Amministrative Punitive della CONSOB rientrano nella Materia Penale. Prima di tutto, superato il Primo Criterio della Qualificazione Formale come Materia Penale da parte dello Stato, che qui non vi è, si analizza la norma in base al Secondo Criterio che riguarda il Bene da Tutelare. Non vi è dubbio che qui, come in una Norma Penale, si tuteli un Bene Pubblico e non certamente un Bene Privato e quindi la Norma Presenta un Carattere Generale Preventivo che è Tipico delle Sanzioni Penali. Ma come sempre a dirimere il tutto vi è il Terzo Criterio che analizza la Gravità della Sanzione. Non vi è dubbio che le Sanzioni disposte dalla CONSOB sono Gravi se si tiene conto non solo di quanto Concretamente Punito ma anche di quanto in Potenza poteva essere la Sanzione (fino al 10% dell'Utile) oltre che le Sanzioni Accessorie come la Perdita dell'Onorabilità e quindi l'interdizione dalle Cariche Societarie Sanzioni che hanno Natura Concretamente Penale ergo le Sanzioni Amministrative Punitive della CONSOB rientrano nell'Ambito Penale. Se così è allora non vi è dubbio che potrebbe essere un Doppio Giudizio. Ma come si fa a comprendere se davvero vi è un Doppio Giudizio ? E qui forse vi è la parte che più interessa a noi ai fini di questa lezione. Infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che il Doppio Giudizio va compreso in base al Fatto Concreto e non in Base al Fatto Giuridico. Bisogna vedere se vi è un Indissolubile Legame tra i Due Fatti nel Tempo e nello Spazio e non vi è dubbio che in questo caso vi era una Medesimezza dei Fatti Concreti e quindi l'Italia andava, e di fatto è stata, condanna perché aveva violato il Principio del Ne Bis In Idem di cui all'Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte" (e questo è importante anche perché per la prima volta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fa entrare questo l'Articolo 4 del Protocollo Aggiuntivo Numero 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Diritto Di Non Essere Giudicato O Punito Due Volte" nell'ambito delle Garanzie Penali) anche solo perché aveva Avviato le Indagini del Procedimento Penale. Il caso va detto non si è Concluso molto dignitosamente per l'Italia. La Corte di Cassazione, infatti, pur di non applicare il Principio Stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha Dichiarato la Prescrizione (Decisione Sicuramente Errata dato che il Principio doveva prevalere sulla Prescrizione essendo in origine il Procedimenti Illegittimo ma questa è la dimostrazione che anche ai Giudici alle volte fa Comoda la Prescrizione).

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione) "Grande Stevens e Altri C. Italia" del 04.03.2014:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione) "Grande Stevens e Altri C. Italia" del 04.03.2014

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

b) Valutazione della Corte

94. La Corte rammenta la sua consolidata giurisprudenza ai sensi della quale, al fine di stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», occorre tener presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest'ultima, e la natura e il grado di severità della «sanzione» (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22).
Questi criteri sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di «accusa in materia penale» ai sensi dell'articolo 6 § 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura «penale» rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l'interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della «materia penale». Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una «accusa in materia penale» (Jussila c. Finlandia [GC], n. 73053/01, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, § 31, CEDU 2007-IX (estratti)).

95. Nel caso di specie, la Corte constata innanzitutto che le manipolazioni del mercato ascritte ai ricorrenti non costituiscono un reato di natura penale nel diritto italiano. Questi comportamenti sono in effetti puniti con una sanzione qualificata come «amministrativa» dall'articolo 187 ter punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (paragrafo 20 supra). Ciò non è tuttavia decisivo ai fini dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione, in quanto le indicazioni che fornisce il diritto interno hanno un valore relativo (Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, § 52, serie A n. 73, e Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 39).

96. Per quanto riguarda la natura dell’illecito, sembra che le disposizioni la cui violazione è stata ascritta ai ricorrenti si prefiggessero di garantire l'integrità dei mercati finanziari e di mantenere la fiducia del pubblico nella sicurezza delle transazioni. La Corte rammenta che la CONSOB, autorità amministrativa indipendente, ha tra i suoi scopi quello di assicurare la tutela degli investitori e l'efficacia, la trasparenza e lo sviluppo dei mercati borsistici (paragrafo 9 supra). Si tratta di interessi generali della società normalmente tutelati dal diritto penale (si veda mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 40; si veda anche Société Stenuit c. Francia, rapporto della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 30 maggio 1991, § 62, serie A n. 232 A). Inoltre, la Corte è del parere che le sanzioni pecuniarie inflitte mirassero essenzialmente a punire per impedire la recidiva. Erano dunque basate su norme che perseguivano uno scopo preventivo, ovvero dissuadere gli interessati dal ricominciare, e repressivo, in quanto sanzionavano una irregolarità (si veda, mutatis mutandis, Jussila, sopra citata, § 38). Dunque, non si prefiggevano unicamente, come sostiene il Governo (paragrafo 91 supra), di riparare un danno di natura finanziaria. Al riguardo, è opportuno notare che le sanzioni erano inflitte dalla CONSOB in funzione della gravità della condotta ascritta e non del danno provocato agli investitori.

97. Per quanto riguarda la natura e la severità della sanzione «che può essere inflitta» ai ricorrenti (Ezeh e Connors c. Regno Unito [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, § 120, CEDU 2003-X), la Corte conviene con il Governo (paragrafo 90 supra) che le sanzioni pecuniarie in questione non potessero essere sostituite da una pena privativa della libertà in caso di mancato pagamento (si veda, a contrario, Anghel c. Romania, n. 28183/03, § 52, 4 ottobre 2007). Tuttavia, la CONSOB poteva infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 EUR (paragrafo 20 supra), e questo massimo ordinario poteva, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito (paragrafo 53 supra). L'inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle società coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilità, e se queste ultime sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito delle società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni. La CONSOB può anche vietare alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di avvalersi della collaborazione dell'autore dell’illecito, per una durata massima di tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell'interessato dall'esercizio della sua attività professionale (paragrafo 54 supra). Infine, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo (paragrafo 56 supra).

98. È vero che nel caso di specie le sanzioni non sono state applicate nel loro ammontare massimo, in quanto la corte d'appello di Torino ha ridotto alcune ammende inflitte dalla CONSOB (paragrafo 30 supra), e non è stata disposta alcuna confisca. Tuttavia, il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata (Engel e altri, sopra citata, § 82), e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (Dubus S.A., sopra citata, § 37). Per di più, nel caso di specie i ricorrenti sono stati sanzionati con ammende variabili tra 500.000 e 3.000.000 EUR, e a Gabetti, Grande Stevens e Marrone è stata inflitta l’interdizione dall’amministrare, dirigere o controllare delle società quotate in borsa per un tempo compreso tra due e quattro mesi (paragrafi 25-26 e 30-31 supra).
Quest'ultima sanzione era tale da ledere il credito delle persone interessate (si veda, mutatis mutandis, Dubus S.A., loc. ult. cit.), e le ammende erano, visto il loro ammontare, di una innegabile severità che comportava per gli interessati conseguenze patrimoniali importanti.

99. Alla luce di quanto è stato esposto e tenuto conto dell'importo elevato delle sanzioni pecuniarie inflitte e di quelle di cui erano passibili i ricorrenti, la Corte ritiene che le sanzioni in causa rientrino, per la loro severità, nell’ambito della materia penale (si vedano, mutatis mutandis, Öztürk, sopra citata, § 54, e, a contrario, Inocêncio c. Portogallo (dec.), n. 43862/98, CEDU 2001 I).

100. Del resto, la Corte rammenta anche che a proposito di alcune autorità amministrative francesi competenti in diritto economico e finanziario, dotate di potere sanzionatorio, essa ha dichiarato che il profilo penale dell'articolo 6 si applicava anche nel caso della Corte di disciplina finanziaria ed economica (Guisset c. Francia, n. 33933/96, § 59, CEDU 2000 IX), del Consiglio dei mercati finanziari (Didier c. Francia (dec.), n. 58188/00, 27 agosto 2002), del Consiglio della concorrenza (Lilly France S.A. c. Francia (dec.), n. 53892/00, 3 dicembre 2002), della commissione delle sanzioni dell’Autorità dei mercati finanziari (Messier c. Francia (dec.), n. 25041/07, 19 maggio 2009), e della Commissione bancaria (Dubus S.A., sopra citata, § 38). Lo stesso è accaduto per l’autorità italiana AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; si veda Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 44).

101. Tenuto conto dei diversi aspetti della causa, debitamente ponderati, la Corte ritiene che le sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti abbiano carattere penale, di modo che il profilo penale dell'articolo 6 § 1 sia applicabile nel caso di specie (si veda, mutatis mutandis, Menarini Diagnostics S.r.l., loc. ult. cit.).

[...]

219. La Corte rammenta che, nella causa Sergueï Zolotoukhine (sopra citata, § 82), la Grande Camera ha precisato che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi.

220. La garanzia sancita all’articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando viene avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato. In questa fase, gli elementi del fascicolo comprenderanno ovviamente la decisione con la quale si è concluso il primo «procedimento penale» e la lista delle accuse mosse nei confronti del ricorrente nell’ambito del nuovo procedimento. Tali documenti includono ovviamente un’esposizione dei fatti relativi all’illecito per cui il ricorrente è stato già giudicato e una descrizione del secondo illecito di cui è accusato. Tali esposizioni costituiscono un utile punto di partenza, per l’esame da parte della Corte, per poter stabilire se i fatti oggetto dei due procedimenti sono identici o sono in sostanza gli stessi. Non è importante sapere quali parti di queste nuove accuse siano alla fine ammesse o escluse nella procedura successiva, poiché l’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione (Sergueï Zolotoukhine, sopra citata, § 83).

221. La Corte, pertanto, deve esaminare la causa dal punto di vista dei fatti descritti nelle suddette esposizioni, che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete a carico dello stesso contravventore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio; l’esistenza di tali circostanze deve essere dimostrata affinché possa essere pronunciata una condanna o esercitata l’azione penale (Sergueï Zolotoukhine, sopra citata, § 84).

222. Applicando tali principi nel caso di specie, la Corte osserva anzitutto che ha appena concluso, dal punto di vista dell’articolo 6 della Convenzione, che era opportuno considerare che il procedimento dinanzi alla CONSOB riguardava una «accusa in materia penale» contro i ricorrenti (paragrafo 101 supra) e osserva anche che le condanne inflitte dalla CONSOB e parzialmente ridotte dalla corte d’appello sono passate in giudicato il 23 giugno 2009, quando sono state pronunciate le sentenze della Corte di cassazione (paragrafo 38 supra). A partire da tale momento, i ricorrenti dovevano dunque essere considerati come «già condannati per un reato a seguito di una sentenza definitiva» ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo n. 7.

223. Malgrado ciò, la nuova azione penale che nel frattempo era stata avviata nei loro confronti (paragrafi 39-40 supra) non è stata interrotta, e ha portato alla pronuncia di sentenze di primo e secondo grado.

224. Resta da determinare se il nuovo procedimento in questione fosse basato su fatti che erano sostanzialmente gli stessi rispetto a quelli che sono stati oggetto della condanna definitiva. A tale riguardo, la Corte osserva che, contrariamente a quanto sembra affermare il Governo (paragrafo 217 supra), dai principi enunciati nella causa Sergueï Zolotoukhine sopra citata risulta che la questione da definire non è quella di stabilire se gli elementi costitutivi degli illeciti previsti dagli articoli 187 ter e 185 punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano o meno identici, ma se i fatti ascritti ai ricorrenti dinanzi alla CONSOB e dinanzi ai giudici penali fossero riconducibili alla stessa condotta.»

Nonostante la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la Sentenza "Grande Stevens" avesse di fatto consacrato a chiare lettere il Principio del Ne Bis In Idem, cosa che in Parte aveva comunque già fatto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza "Fransson", ugualmente questo non ha avuto molte ripercussioni in Italia. Il Doppio Binario (Sanzioni Amministrative Punitive e Sanzione Penale) non è stato Superato (anche perché allo Stato fa comodo un Procedimento rapido come quello Amministrativo e toglierlo per i Reati Più Gravi potrebbe avere come Paradosso il fatto che non vengano puniti vista la lentezza dei Processi Penali e la quasi conclusioni di tutti questi Processi per Prescrizione). Il Problema del Doppio Binario è stato risolto con il Principio della Deduzione. Infatti per evitare che la Sanzione inflitta Violasse il Principio della Proporzione delle Pene si sottrae a quanto è Sanzionato in Sede Penale quello che già si è Pagato in Sede Amministrativa. Di fatto quindi in Italia non vi sono concrete applicazioni del Principio del Ne Bis In Idem come invece è stato fatto in Francia dove si è pervenuti a vere e proprie modifiche legislative.

D'altra parte, come un po' tutti i Principi di Stampo Esclusivamente Europeo, anche questo sta vivendo una Parabola Discendente nella sua Affermazione e Applicazione tanto è vero che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è arrivata a Negarlo nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera) "Ricorso Numero 24130/11 E Ricorso Numero 29758/11 - A E B C. Norvegia" del 15.11.2016 affermando che si possa Avere un Doppio Processo se c'è un Legame perché Complessivamente le Due Sanzioni non Appaiono Inique.

L'Impatto della Visione Europea, del Principio del Ne Bis In Idem, sul Diritto Penale Interno[modifica]

L'Impatto della Visione Europea, del Principio del Ne Bis In Idem, sul Diritto Penale Intero è stata poca. Molto si è mosso soprattutto nell'Ambito del Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale Processuale che il Principio del Ne Bis In Idem Transnazionale Sostanziale (Ma soprattutto perché vi è stato l'Impatto del Mandato di Arresto Europeo) e poi grazi ai Trattati Europei che hanno creato il Principio del Ne Bis In Idem tra gli Stati Membri ma resta la sua assenza per Stati Fuori tali Trattati (E si pensi al già citato Caso degli Stati Uniti d'America dove i Trafficanti di Droga sono Puniti con Pene Draconiane negli Negli Stati Uniti d'America e vengono Ripuniti anche dall'Italia).

Avremmo dovuto imparare, dall'Europa, qualcosa anche riguardo alla Questione della Materia Penale in Relazione al Principio del Ne Bis In Idem e cioè facendo rientrare nel Principio del Ne Bis In Idem anche la Sanzione Amministrativa Punitiva superando il Doppio Binario (Sanzione Amministrativa Punitiva e Sanzione Penale) ma come abbiamo visto ciò non è accaduto, salvo qualche Giudice in Casi Sporadici che lo ha Affermato (Vedi il Caso di Bolloré Ultimamente sulle Indagini Vivendi-TIM e Premafin riguardo al Caso Mediaset).

Un punto dove davvero l'Italia, ha però, imparato qualcosa dalla Visione Europea è sicuramente sulla Questione del Medesimo Fatto dove, Derivandolo dalla Visione Europea, si è avuta una Lettura del Fatto come Fatto Storico/Materiale e Non come Fatto Giuridico che si aveva nella Giurisprudenza Italiana, anche della Corte Costituzionale, in Precedenza. E Tale Affermazione si è avuta dalla Corte Costituzionale nella Sentenza della Corte Costituzionale Numero 200/2016 "Caso Eternit", Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, Relatore della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, del 31/05/2016, Depositata In Cancelleria il 21.07.2016. I Pubblici Ministeri avevano usato la Figura di Reato dell'Avvelenamento di Acque e del Disastro Innominato Punite per le Lesioni Gravi Patite da coloro che avevano subito la Morte o comunque Malattie Tumorali a causa delle Polveri di Amianti presenti nella Lega di Eternit (Questi Due Reati erano stati creati però per Punire Altre Fattispecie ed erano stati usati mancando dei Reati Relativi, ancora non vi era stata l'Emanazione infatti della Nuova Normativa in Materia di Tutela Ambientale e sui Reati di Inquinamento Ambientale). La Corte di Cassazione, comunque, aveva Chiuso il Processo per Prescrizioni perché aveva fissato il Tempus Commissi Delicti non al Tempo dell'Ultima Morte ma al Tempo in Cui si è Commesso il Delitto, ribaltando la Giurisprudenza Precedente. Era un Giusto Ribaltamento dato che era stato una Forzatura Giurisprudenziale In Danno quella Usata in Precedenza cioè di Collegare la Prescrizione al Tempo dell'Ultima Morte invece che al Tempo della Commissione del Delitto. Non potendo lasciare diverse famiglie e cittadini italiani senza risposta si pensa di riaprire un Nuovo Processo in Relazione questa volta non più ai Reati di Avvelenamento delle Acque e del Disastro Innominato ma Omicidio Colposo. I Giudici affermano che non vi può essere un Nuovo Processo perché vi è stato già un Proscioglimento e per questo Motivo vi è un Ricorso in Corte Costituzionale perché nel Diritto Vivente, cioè quello Giurisprudenziale Italiano, per Medesimezza del Fatto si intende il Fatto Giuridico e non il Fatto Storico/Materiale come nel Diritto Europeo Vivente cioè la Giurisprudenza Europea della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come abbiamo visto. È interessante ciò che decide la Corte Costituzionale perché per la prima volta tiene conto anche dalla Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi bisogna tener conto della Visione di Fatto Storico/Materiale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e in base ad essa in violazione dell'Articolo 117 della Costituzione ha dichiarato l'Incostituzionalità dell'Articolo 649 del Codice di Procedura Penale recante rubrica "Divieto Di Un Secondo Giudizio" Perché Contrario all'Interpretazione Data dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'Articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo Nella Parte in Cui è Interpretata Nazionalmente come Identità del Fatto Giuridico e Non del Fatto Concreto. Però allo Stesso Tempo Salva Tutte le Parti Civili Non Contemplate nel Primo Grado e Altri Casi per Evitare Che Almeno Per Questi Non Sia Negata Giustizia.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale Numero 200/2016 "Caso Eternit", Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, Relatore della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, del 31/05/2016, Depositata In Cancelleria il 21.07.2016:

«Sentenza della Corte Costituzionale Numero 200/2016 "Caso Eternit", Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, Relatore della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, del 31/05/2016, Depositata In Cancelleria il 21.07.2016

4. [...] Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, perché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.
Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente.
È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell’idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto.
Nell’ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell’idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell’agente, ovvero abbracci l’oggetto fisico, o anche l’evento naturalistico.

5. [...] Resta, in definitiva, assodato che, contrariamente all’ipotesi del giudice a quo, allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente.

7. [...] Una volta chiarita la portata del vincolo derivante dalla CEDU, si tratta di accertare la compatibilità con esso del diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen. [...] .

8. [...] Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di prendere atto che «l’identità del “fatto” sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) – quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008).
È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico.
A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea.

12. [...] Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale, pertanto, l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).
Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudico può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.

13. In conclusione, per le ragioni esposte, l’art. 649 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.»