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Il Procedimento di Messa in Stato di Accusa del Capo dello Stato

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lezione
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Il Procedimento di Messa in Stato di Accusa del Capo dello Stato
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto parlamentare
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene Messo in Stato di Accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere (come da legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 che ha modificato il testo dell’art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 che prevedeva una commissione per i procedimenti d'accusa).

Tale disciplina è estesa alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, nonché di altri soggetti nei reati previsti dall’art. 90 della Costituzione.

La legge 5 giugno 1989, n. 219 ha esplicitamente previsto che, nel relativo procedimento, non è richiesta alcuna autorizzazione, né possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d’ufficio.

All’esito della propria attività di indagine, che, di regola, non può eccedere la durata di cinque mesi, il Comitato, ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall’art. 90 Cost., dichiara la propria incompetenza; può altresì disporre l’archiviazione degli atti qualora ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, altrimenti presenta al Parlamento una relazione.

Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente Cossiga e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare. Per quanto riguarda Cossiga, tale dichiarazione giunse quando il settennato si era già concluso. Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.