Il Parlamento in Seduta Comune

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Il Parlamento in Seduta Comune
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto parlamentare
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Nei casi previsti dalla Costituzione, il Parlamento si riunisce in Seduta Comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale, l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa e non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica.

Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio, ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una terza Camera giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il presidente del Senato, che sostituisce il presidente della Repubblica nel caso questi non possa adempiere alle sue funzioni.

In dottrina ci sono dibattiti di circa la possibilità che le Camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.

Il Parlamento in seduta comune si riunisce:

  • con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, per l'elezione del presidente della Repubblica. È richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta nei successivi (art. 83 Cost.);
  • per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.);
  • per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) Il quorum richiesto è la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea nei primi due scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti nei successivi;
  • per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta (art. 90 Cost.);
  • per l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale (art. 135 Cost.). Il quorum è la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti nei successivi;
  • per la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarne a sorte sedici, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica (il quorum richiesto è il medesimo di quello previsto per l'elezione dei giudici costituzionali) (art. 135 Cost.).