La Contrattazione Collettiva del Lavoro Pubblico

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La Contrattazione Collettiva del Lavoro Pubblico
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

L'aspetto più importante della Riforma del 1993 è sicuramente l'ingresso nella scena del Diritto del Lavoro Pubblico della Contrattazione Collettiva che prima era esclusa (o meglio si era provata una sorta di Contrattazione Collettiva che veniva però sempre trasfusa in una Legge per garantire il Rigore Formale di Legge). Ad ammettere la Contrattazione Collettiva è l'articolo 40 comma 3 del D.Lgs. n.165/2001 che deve essere in coerenza con il Sistema Privatistico (e già qui si potrebbe iniziare a discutere su quale sistema si intenda dato che ora vi sono vari sistemi come quello FIAT diversi dal classico). Nel secondo periodo vi è la Conformità tra Durata che viene stabilità in modo che vi sia coincidenza fra Vigenza della Disciplina Giuridica e Disciplina Economica. Il Legislatore si Adegua all'Accordo del 2009 in Campo Privato dove si è unificato a Tre Anni prima era di Quattro Anni la Disciplina Giuridica e Cinque Anni la Disciplina Economica.

Il Legislatore nel Settore Pubblico:

  • A) Individua i Soggetti che Stipulano la Contrattazione Collettiva.
  • B) Individua i Livelli della Contrattazione Collettiva. (Schema Simile al Privato cambiano Solo Nomi, Contratti Quadro, Contratti Collettivi Nazionali di Comparto e Contratti Integrativi).
  • C) I Rapporti fra Livelli della Contrattazione Collettiva.
  • D) Primancora sulle Materie delle Contrattazione Collettiva.
  • E) Prevede i Vari Procedimenti della Contrattazione Collettiva.

Viene creato il Soggetto Pubblico ARAN (Agenzia per la Rappresentazione Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) che Rappresenta le Pubbliche Amministrazioni in veste di Datore di Lavoro. Vi è Rappresentanza di Tutte le Pubbliche Amministrazioni per Legge. La Legge usa la Rappresentanza Legale (nel Lavoro Privato è la Rappresentanza Volontaria). Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono Vincolate per Legge attraverso proprio lo Strumento della Rappresentanza Legale.

Svolgimento della Contrattazione Collettiva[modifica]

L'ARAN, oltre ad essere il Rappresentante di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come detto precedentemente, è anche incaricata di organizzare nel concreto la Contrattazione stessa. Sono ammesse alla Contrattazione dei Contratti di Comparto i Sindacati di Comparto che hanno una media del 5% tra il Dato Associativo e il Dato Elettorale. Il Dato Associativo è quel dato che indica il numero fisso di Iscritti al Sindacato. Esso viene rilevato attraverso le Deleghe conferite alle Pubbliche Amministrazioni per il pagamento delle quote di iscrizione ai Sindacati. Il Dato Elettorale invece riguarda il Consenso che il Sindacato ha ricevuto alle Elezioni per le RSU che si tengono ogni tre anni e sono aperte a tutti. La soluzione della Media ha il pregio di collegare l'accesso a dati oggettivi (l'ARAN deve solo limitarsi a prelevare i dati pubblici e compierne la media) ma non lo fisse neppure ad un regidità ma lo rende dinamico e variabile nel tempo. Anche per i Contratti Quadro è l'ARAN a predisporre la Contrattazione e lo fa amettendo ad essa le Confederazioni che hanno nelle loro fila almeno due Sindacati di Comparto di due Comparti Differenti che hanno raggiunto la media del 5%.

Chiaramente alcuni Sindacati di Comparto potranno superare il 5% ma ugualmente decidere di non partecipare alla Contrattazione Collettiva. Ecco che quindi è previsto che l'ARAN non possa firmare contratti che siano stati accettati da meno del 50% dei Sindacati che sono Ammessi alla Contrattazione.

Il Contratto Collettivo in Ambito Pubblico[modifica]

Prima di procedere alla disamina di alcuni aspetti dei Contratti Collettivi in Ambito Pubblico è bene subito occuparsi delle varie tipologie di essi. Ebbene esistono, come in ambito privato, tre livelli di Contrattazione Collettiva e quindi di Contratti Collettivi:

  1. Contratto Quadro: È il Contratto Stabilito tra ARAN e Confederazioni Sindacali e serve a predisporre le Regole di Contrattazione e le Norme del Rapporto Lavorativo Riguardanti tutti i Comparti.
  2. Contratti Collettivi Nazionali di Comparto: Sono i Contratti Stabiliti tra ARAN e Sindacati di Comparto (con la presenza anche delle Confederazioni che invece in Ambito Privato non sono presenti se non come assistenza tecnica) e che riguardano i Singoli Comparti di Lavoro Pubblico (la Riforma Brunetta ha previsto che i Comparti siano Quattro, prima erano Dodici: Sanità, Conoscenza, Funzioni Locali e Funzioni Centrali).
  3. Contratti Integrativi: Sono i Contratti Stabiliti tra Singole Pubbliche Amministrazioni e Sindacati di Comparto (o meglio le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie che in Ambito Pubblico sono previste dalla Legge stessa mentre in Settore Privato sono stabilite da un Accordo Interconfederale) e che integrano i Contratti Collettivi di Comparto.

Dopo un blocco della contrattazione che durava dal 2009 e che non aveva di fatto ancora reso applicabile in pieno la Riforma Brunetta, nel 2016 si è riattivata la contrattazione collettiva e pertanto oggi è possibile trovare nuovi contratti collettivi regolati dalle nuove norme.

A partire dal 2009 è stato previsto che la Corte dei Conti vagli con un proprio parere l'incidenza dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto sulle Finanze Pubbliche. Prima del vaglio della Corte però l'Accordo vanno visionati dai Comitati di Settore che possono anche partecipare alla stessa Contrattazione come osservatori. Dopo il vaglio della Corte l'Accordo passa al Governo che ne da l'Approvazione Definitiva.

Innanzi tutto troviamo la possibilità che un Contratto abbia valenza retroattiva negli aspetti economici. Tale retroattività incontra il limite dei Diritti Maturati in Forza della Contrattazione Precedente che non possono essere negati.

Una cosa interessante da notare è che a seguito della Riforma Brunetta sono cambiati i Rapporti tra Ente Pubblico e Sindacati. Precedentemente infatti era possibile disciplinare nei Contratti di Comparto la cosiddetta Concertazione (che ricalca un po' i Diritti Sindacali di Informazione e Partecipazione di Ambito Privatistico). Vi era in Ambito Pubblico una forte penetrazione dei Sindacati nelle decisioni dell'Ente Pubblico che andavano in sostanza sempre concordate tra Dirigenti e Sindacati. Questo comportò a una crescente lamentela da parte dei Dirigenti fino a che nel 2009 il Ministro Bruentta non decise di introdurre Norme a Limitazione alla Concertazione e quindi oggi molte delle previsioni (che ancora ritroviamo nei contratti del 2009) non sono più possibili perché in sostanza si è data molta più mano libera ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione.

I Contratti di Comparto solitamente sono Integrabili dai Contratti Individuali di Lavoro oltre che dai Contratti Integrativi.

Nei Contratti di Comparto sono regolati anche gli Aspetti dell'Estinzione del Rapporto di Lavoro infatti con la Riforma del Lavoro Pubblico è entrato in questo campo anche il Licenziamento secondo la Legislazione Privatistica.

Un Campo Riformato dalla Riforma Brunetta è anche quello del Campo Disciplinare che se fino al 2009 era posto sotto la libertà Contrattuale tra ARAN e Sindacati dal 2009 invece il Legislatore ha posto numerose norme a Limitazione di tali Libertà in favore di Norme a Carattere Imperativo e quindi Inderogabili dalla Contrattazione Collettiva.

È bene, in ultimo, segnalare che se sorgono controversie sul Contratto Collettivo o meglio sulla sua Interpretazione tra le due parti, ARAN e Parti Sindacali, può essere attuata una Interpretazione Autentica volta a rilevare il reale significato di tale parte controversa e tale Interpretazione Autentica ha effetto Retroattivo fino al momento dell'inizio di applicazione del Contratto Collettivo.