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I Lavoratori Pubblici

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I Lavoratori Pubblici
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro pubblico
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Personale Dirigente

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L'Intera vicenda della Privatizzazione del settore pubblico è sempre ruotata intorno alla figura del dirigente. Da sempre ci si è mossi su due direttive. Da una parte rendere autonomo dalla politica l'amministrazione, dall'altra quella di limitare gli interventi del sindacato limitandoli all'esercizio di un diritto di partecipazione. Il ruolo giocato dalla Dirigenza, nel settore pubblico, è segnato anche dagli interventi normativi che l'hanno riguardata fin dai primi anni 70' e che hanno creato una mole di norme che nulla ha a che vedere con la pochezza di norme invece per la Dirigenza del settore privato.

L'ambito di applicazione del Capo II, Titolo II del D.Lgs. n. 165/2001 ha pero una valenza più ristretta rispetto al Decreto in sé considerato, infatti si applica ai soli Dirigenti dell'amministrazione dello Stato anche ad Ordinamento Autonomo. C'è una Legislazione separata per i Dirigenti di Istituzioni Scolastiche e del Servizio Sanitario Nazionale. Si devono adeguare tenendo conto delle proprie particolarità ai principi di cui all'articolo 4 le amministrazioni regionali a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni mentre possono derogare anche alle leggi speciali che li disciplinano gli enti pubblici non economici.

Il Ruolo Dirigenziale, accantonato il Ruolo Unico, oggi prevede due Fasce. Si passa dalla Seconda alla Prima Fascia dopo aver ricoperto per 5 anni un Incarico di Ufficio Dirigenziale Generale o Equivalente senza essere incorsi in Responsabilità Dirigenziale. Per accedere invece alla Seconda Fascia bisogna partecipare ad un Concorso Pubblico che può essere o un Concorso per Esami indetto dalle Singole Amministrazioni oppure un Corso-Concorso Selettivo di Formazione Bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in dodici mesi seguito da ulteriori sei mesi di applicazione presso una Amministrazione Pubblica o Privata e concluso con un Esame-Concorso Finale. Esistono ulteriori Requisiti per poter accedere al Concorso per Esami che sono l'avere una laurea almeno triennale, essere soggetti che sono o sono stati dipendenti di amministrazioni o solo cittadini italiani, che possano vantare una determinata anzianità di servizio di diversa lunghezza a seconda che sia fatta valere per sé sola o per essere stata maturata in incarichi dirigenziali delle amministrazioni soggette e non soggette alla legge, oppure in posizioni funzionali apicali richiedenti il possesso di titoli di studio post-laurea. Per il Corso-Concorso invece è sempre richiesta la laurea almeno triennale, soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea, dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni nonché dipendenti privati che siano in grado di fare valere speciali requisiti di anzianità di servizio in determinate posizioni funzionali o professionali. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha un ruolo centrale non solo perché organizza il Corso-Concorso ma anche perché cura il corso di formazione di massimo 12 mesi per i neo-dirigenti. Esiste, dal 2009, la possibilità di accedere direttamente in Prima Fascia per il 50% dei posti resisi liberi. Tali concorsi sono accessibili sia da dirigenti di ruolo con una certa anzianità di servizio, sia da soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali individuati nei bandi di Concorso. Una volta vinto il concorso dovranno svolgere un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un Organismo Comunitario o Internazionale.

Una volta superato il Concorso si viene assunti con un Contratto Individuale di Lavoro Subordinato a Tempo Indeterminato e regolato dalle norme comuni e dalla contrattazione collettiva. Si viene poi collocati in un ruolo dell'amministrazione e si acquisisce il diritto al trattamento economico previsto. Una particolarità in ambito pubblico è che il contratto è si a tempo indeterminato ma la fissazione delle "mansioni" o meglio dei vari incarichi viene di volta in volta riassegnata con un altro contratto e questo per rendere flessibile la collocazione dei dirigenti.

La Legge 145 del 2002 aveva introdotto, tramite il nuovo articolo 17-bis del T.U., una normativa in materia di vicedirigenza ma il contrasto dei Sindacati a questa introduzione e il supporto della magistratura che ha ritenuto per forza necessario l'attivazione della stessa tramite i contratti collettivi hanno reso, di fatto, la norma inapplicata.

Separazione tra Politica e Amministrazione

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La questione della Separazione tra Politica e Amministrazione è stata fin da subito al centro delle varie Riforme intervenute sul Lavoro Pubblico. In Realtà questa Separazione è stata da sempre più un Indirizzo Ideologico Politico-Propagandistico che un vero e proprio format di organizzazione della Pubblica Amministrazione per il semplice fatto che dividere la Politica dalla Amministrazione è di fatto, e forse ontologicamente, impossibile.

L'Articolo 4 fissa una linea netta di demarcazione:

  • Da un lato vi è l' Indirizzo Politico-Amministrativo che è competenza degli Organi di Governo e consiste nella definizione degli obbiettivi e i programmi compiendo il necessario per attuarli e verificare i risultati.
  • Dall'altro i Dirigenti che hanno una serie di competenze blindate derogabili solo espressamente da parte di specifiche disposizioni di legge.

L'Articolo 14 prescrive che il Ministro ha l'incarico di emanare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, delle direttive generali per l'attività delle varie amministrazioni sottoposte e assegnare ad esse i dirigenti, le risorse umane, materiali e economico-finanziarie. Il Ministro non può ingerire nei compiti dei dirigenti ma può indire un commissario ad acta che verifichi la situazione a seguito di un contestazione salvo casi di emergenza. Permane la facoltà di annullamento ministeriale per motivi di legittimità. Il Ministro controlla tutto questo tramite un proprio Gabinetto Ministeriale i cui componenti, tramite il sistema del spoils system, decadono, se non riconfermati, entro trenta giorni dalla nomina del nuovo ministero.

Gli Incarichi Dirigenziali

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Il fenomeno degli Incarichi Dirigenziali, ma più in generale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha avuto una importante rivoluzione nel 2001 che la limitazione delle competenze in materia di organizzazione e di assegnazione degli incarichi della contrattazione collettiva ai dirigenti che hanno sempre più una autonomia organizzativa come avviene in ambito privato.

Gli incarichi assegnabili sono o un Incarico di Vertice, o di un Ufficio Dirigenziale Generale, o di un Ufficio Dirigenziale. Si discute se esiste una subordinazione da parte dei Dirigenti di Seconda Fascia a quelli di Prima e la soluzione migliore è ammettere una area ristretta di subordinazione che può essere coordinata ma non espropriata. In alcune Amministrazioni è prevista la figura del Segretario Generale o del Capo Dipartimento che coordina gli Uffici Dirigenziali Generali ma come detto è una figura eventuale e regolata dai rispettivi ordinamenti. Il Responsabile di un Ufficio Dirigenziale Generale ha il compito di formulare proposte e pareri al Ministro, proporre le risorse e i profili professionali necessari, curare l'attuazione delle direttive generali del Ministro distribuendo gli incarichi ai vari dirigenti, organizzare gli uffici non dirigenziali, esercitare i poteri di acquisizione delle entrare e di spesa salvo delega ad altri dirigenti, dirigere responsabilità i procedimenti amministrativi, promuovere e resistere alle liti, richiedere direttamente pareri, gestire i rapporti sindacali e di lavoro, decidere sui ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti non definitivi dei dirigenti (non sono ammessi invece ricorsi gerarchici degli atti degli stessi responsabili degli uffici dirigenziali generali e dei responsabili apicali) (art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001). Il Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale invece deve rapportarsi con il Responsabile Dirigenziale Generale, formulare pareri e proposte, curare l'attuazione dei progetti assegnati, svolgere i compiti a lui delegati, curare l'attività dell'ufficio, concorrere all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari, provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ed effettuare la valutazione del personale (art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001). Il quadro delineato è stato modificato o meglio adattato alla previsione della valutazione delle performance nel 2009 ma la riforma in realtà non è entrata mai pienamente in atto.

È stata recuperata, invece, dalle nozioni usate prima della privatizzazione, le due nozioni di Servizio e Ufficio il primo indicante il rapporto a tempo indeterminato posto in essere col contratto di dirigente, il secondo indicante il rapporto a tempo determinato instaurato col conferimento di un incarico, considerato e classificato come un provvedimento amministrativo. A questo riguardo però vi è una contrarietà da parte del giudice ordinario che è colui che comunque ha la competenza di decidere su di esso senza poter comunque rimuoverlo.

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede un sistema di assegnazione dei vari incarichi "d'Ufficio" che ormai non segue più la via del Concorso. Ugualmente resta un procedimento ad ampia pubblicità tanto è vero che va previsto una sorta di bando indicante i posti disponibili e i requisiti che un Dirigente deve avere e dopo l'avvenuta individuazione vi è la stipula di un contratto che deve avere almeno la durata di tre anni e non più di cinque. Dal 2010 è stata invece eliminata la disposizione che faceva diventare normale la riconferma nell'incarico favorendosi così la mobilità.

Vi sono tre tipologie di Incarichi:

  • Segretario Generale di Ministeri: Che sono conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica ai Dirigenti di Prima Fascia o a Persona in Possesso di determinate qualifiche Professionali e se non riconfermati entro novanta giorni dal voto di fiducia di un nuovo Governo decadono per il sistema dello spoils system.
  • Direzione di Uffici Dirigenziali Generali: Conferiti con Decreto del Presidente del Consiglio ai Dirigenti di Prima Fascia o a non più del 70% di quelli di Seconda Fascia con determinate caratteristiche professionali.
  • Direzione di Uffici Dirigenziali:' Conferiti dal Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Generale.

Vi sono anche Dirigenti non titolari di Uffici Dirigenziali a cui, se richiesto dai vertici delle amministrazioni interessate, sono assegnate "funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca".

Il Personale Non Dirigente

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A sostegno della tesi della centralità data alla Dirigenza nell'ambito pubblico è da notare come legislativamente sia individuato il restante personale con la definizione di Personale Non Dirigente. La disciplina del Personale Non Dirigente è contenuta nel Titolo II Capo III e nel Titolo IV del D.Lgs. n. 165/2001 oltre che i principi generali validi anche per i Dirigenti di cui al Titoli I.

Reclutamento e Contratti di Lavoro Flessibile

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Richiamando un po' il gergo militaresco ancora oggi, all'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 l'assunzione di un dipendente pubblico è definita come "Reclutamento" essa però avviene con un normale Contratto di Lavoro Privato a seguito di un Concorso ai sensi dell'articolo 97 comma 3 della Costituzione (anche se vi è la possibilità di prevedere eccezioni per legge come ad esempio è avvenuto per le "Stabilizzazioni" che hanno visto il passaggio da contratti precari a tempo indeterminato se si rientrava in alcune finestre temporali e/o si partecipava ad alcuni corsi di formazione e/o prove di idoneità).

Va ricordato, ma si vedrà meglio in seguito, che l'apertura di un concorso è collegato anche al fenomeno della Mobilità Esterna dovendosi prevedere solo nel caso in cui non sia possibili collocare personale in esubero presso altra amministrazione in tale amministrazione.

L'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede due modalità di assunzione:

  • Tramite Procedure Selettive dell'Accertamento della Professionalità (il più tipico è il Concorso) e questo da modo di aprire anche all'esterno. Questo metodo va usato anche per le promozioni comportanti l'esecuzione di mansioni/funzioni superiori. Il procedimento è regolato da "un decalogo" di principi con varie regole di svolgimento per garantire la massima trasparenza e tra cui vi è l'obbligo del vincitore di restare nella sede di prima destinazione per almeno un quinquennio.
  • Tramite Avviamento cioè tramite richiesta numerica tramite le liste di collocamento e di mobilità. Questo stesso sistema è usato anche per le Assunzioni Obbligatorie usando le liste speciali dei disabili.

Entrambe le due modalità di assunzione terminano con l'individuazione del soggetto vincitore e in capo ad esso si instaura per la Giurisprudenza Amministrativa un Interesse Legittimo, per quella Ordinaria un Diritto Soggettivo, all'Assunzione.

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 sul lavoro flessibile, invece, è stato più volte ritoccato proprio perché è mutato dal 2001 al 2003 il clima di favore verso questa forma contrattuale. Dal 2003 infatti si è intensificato il clima di sfavore verso di esso. Oggi infatti è sancita un regola generale che prevede come forma normale l'uso di un contratto a tempo indeterminato e solo in casi di esigenza temporanea e eccezionale, individuati dalla Pubblica Amministrazione seguendo la legge, è possibile usare un contratto flessibile rimandando alla contrattazione collettiva la sua disciplina che però non deve essere in contrasto con la disciplina legislativa. Si può comprendere che l'unica forma ritenuta "normale" sia quella tempo indeterminato e a orario pieno. Tutte le altre sono flessibili e usabili in caso eccezione (tra l'altro vengono citate alcune forme quali il contratto di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. Non vengono citati il part time e il telelavoro ma è chiaro che siano comunque forme flessibili). Diversamente da quanto avviene nell'ambito privato è previsto che nel lavoro pubblico nei casi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori non è prevista l'automatica conversione a contratto a tempo indeterminato ma si potrà vantare solo un risarcimento del danno.

A seguito di una innovazione dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 112/2008 è previsto oggi che l'amministrazione possa rifiutare la conversione da tempo pieno a part-time entro sessanta giorni dalla richiesta se lo ritenga pregiudizievole per il suo operato. Il dipendente in regime di part-time che svolge non più del 50% del tempo previsto per il tempo pieno gode di un regime attenuato di incompatibilità potendo svolgere altra attività previa sempre autorizzazione (in caso contrario è licenziabile per giusta causa) (articolo 1 comma 56 e seguenti della L. n. 662/1996).

Mansioni, Inquadramento e Jus Variandi

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Pur essendo questo argomento già materia del Rapporto di Lavoro e quindi più propriamente della Lezione che segue ugualmente si è deciso di collocarlo qui, mentre si parla del lavoratore pubblico, perché la questione delle Mansioni è strettamente connessa con l'individuazione dei compiti del lavoratore stesso e pertanto è affine allo studio della figura del lavoratore pubblico.

Bisogna subito dire che dalla Tornata Contrattuale 1998-2001 è stato introdotto un nuovo sistema per le mansioni che prevedeva tre o quattro aree o categorie che veniva individuate tramite declaratorie idonee ad assicurare un identico valore delle competenze previste, per essere, poi, posto in sequenza ascendente con riquadro a tale valore. Le Aree erano tappe della carriera professionale e consistevano nel passaggio da una mansione inferiore ad una mansione superiore. Le aree erano a loro volta divise in Posizioni con Profili Professionali Equivalenti che veniva posti in successione crescente con rispetto al maggior livello retributivo. Anche le Posizioni erano così tappe della Carriera Economica consistente nel passaggio da una Retribuzione Inferiore ad una con una Retribuzione Superiore. Oggi il sistema è ancora questo solo che il passaggio tra una mansione e l'altra va compiuto tramite concorso (come stabilito dal Giudice delle Leggi) e può essere riservato al personale interno, con il requisito di studio previsto per l'esterno, non oltre il 50% mentre il passaggio tra posizioni è compiuto a seconda un principio di selettività tramite fasce di merito in funzione alla qualità culturale e professionale e all'attività svolta e ai risultati conseguiti (articolo 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001).

Va subito rilevato l'intento di ricalcare la disciplina privatistica già dall'uso del termine Mansioni piuttosto che Funzioni. Inoltre l'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 ricalca al primo comma l'articolo 2103 del Codice Civile PRE-RIFORMA DELLO JOBS ACT: "Il Prestatore di Lavoro deve essere adibito alle Mansioni per le quali è stato Assunto o alle Mansioni Equivalenti nell'Ambito dell'Area di Inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla Qualifica Superiore". Riecheggia si questo articolo rimarcando la impossibilità dello Jus Variandi in Peius cioè la Mobilità Verticale Discendente ma nel resto cambia tutto. Lo Jus Variandi Orizzontale cioè la Mobilità "Orizzontale" è possibile solo per "Equivalenza di Mansioni" ma dal 2009, pur restando ai Contratti Collettivi la possibilità di stabilire le Mansioni Equivalenti una volta che hanno stabilito l'area si presume che tutte le Posizioni in essa contenute siano equivalenti. Possibile è anche lo Jus Variandi in Melius cioè la Movilità Verticale tra le varie aree ma essa è limitata per ragioni di servizio a:

  • Vacanza di Posto in organico per un periodo superiore a sei mesi prorogabile per altri dodici nel caso di contestuale attivazione delle procedure per la copertura del posto vacante.
  • Sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto purché non sia per godere le ferie, per l'intera durata dell'assenza.

In tali casi si ha diritto alla retribuzione della mansione (area) superiore occupata. Al di fuori di questi casi in caso di variazione essa è nulla ma spetta comunque la differenza di retribuzione maturata al dipendente e quindi è pensabile una responsabilità patrimoniale del dirigente per il maggior onere sostenuto dall'amministrazione, ma solo se ha agito con dolo o colpa grave. Una differenza sostanziale con il lavoro privato è che non importa per quanto tempo si occupi la mansione superiore. Non si potrà mai maturare il requisito per occupare tale posizione in maniera stabile. Questo perché l'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che per scattare alla mansione superiore vi è bisogno del soddisfacimento delle procedure selettive. Inoltre lo stesso articolo prevede che: "L'Esercizio di Fatto di Mansioni Non Corrispondenti alla Qualifica di Appartenenza Non Ha Effetto ai Fini dell'Inquadramento del Lavoratore o dell'Assegnazione di Incarichi di Direzione".

La Mobilità

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Preliminarmente è da richiamare la distinzione tra Mobilità Interna e Esterna. La Mobilità Interna è quella tra uffici di una stessa Pubblica Amministrazione mentre la Mobilità Esterna è tra le varie Pubbliche Amministrazioni. Il D.Lgs. n. 165/2001 si occupa esclusivamente della seconda prevedendo varie tipologie di mobilità. Chiaramente questa modalità (detta anche di Mobilità Intercompartimentale) è anche quella che più comporta problemi a livello di inquadramento tanto è vero che è previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri emani un regolamento in materia.

La mobilità esterna, può avvenire, come detto, con varie modalità (quattro). La modalità più semplice è la Mobilità Volontaria. Una pubblica amministrazione comunica tramite "avviso" la necessità di ricoprire alcuni posti vacanti. Un'altra amministrazione avanza la disponibilità di cedere personale. Con un accordo tra i dirigenti delle due amministrazioni si procede alla cessione del contratto tra l'uno ed altra (articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001).

Per quanto riguarda invece la Mobilità Correlata al Trasferimento di Attività essa è invece collegata al Trasferimento dell'Attività stessa da una Pubblica Amministrazione ad un'altra e questo comporta quindi anche il passaggio dei dipendenti stessi (articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001).

La Mobilità Collegata allo Scambio con Pubbliche Amministrazioni di Paesi Stranieri si fonda su accordi tra Pubbliche Amministrazioni Italiane e Straniere o di Organismi Internazionali e dell'Unione Europea. Vi è in sostanza un invio presso questa Pubbliche Amministrazioni stranieri di dipendenti italiani per un breve spazio di tempo (articolo 32 del D.Lgs. n. 165/2001).

Un'ultima tipologia è la Mobilità Finalizzata alla Gestione delle Eccedenze di Personale. Essa si basa su due presupposti cioè che ci sia una "Fotografia" della Consistenza del Personale (viene ogni anno emanato con decreto del Presidente del Consiglio un programma triennale) e vi sia Rilevata l'Eccedenza del personale confrontandosi anche con le organizzazioni sindacale (se l'eccedenza supera i 10 dipendenti su base annua). L'informazione al Sindacato va fatta tramite Comunicazione Scritta e contenendo i motivi tecnici e organizzativi e di non poter adottare alcuna misura di riassorbimento del personale. Trascorsi i 10 giorni si procede all'esame diretto per cercare di trovare un accordo ed una soluzione alternativa (ad esempio il collocamento presso altra amministrazione oppure la riduzione del tempo di lavoro). Se vi è disaccordo le Organizzazioni Sindacali possono chiedere che il confronto proceda, se è una amministrazione dello Stato o un ente pubblico nazionale, davanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'assistenza dell'ARAN per le Pubbliche Amministrazioni. La Procedura si conclude in ogni caso entro 60 giorni dalla comunicazione. Questa procedura va seguita anche nei casi in cui il requisito dei dieci dipendenti venga meno durante il procedimento per qualsiasi ragione. Terminata la Procedura la Pubblica Amministrazione ha l'onere di ricollocare il personale e solo come extrema ratio quello di porre i dipendenti eccedenti in Collocamento in Disponibilità che comporta la sospensione dal rapporto di lavoro il pagamento di una indennità a carico del datore dell'80% dello stipendio e l'indennità integrativa speciale perla durata massima di 24 mesi con uno schema simile a quello della Cassa Integrazione. Il Personale collocato in Disponibilità è iscritto in appositi elenchi in ordine cronologico di sospensione dal relativo rapporto di lavoro predisposti e gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per le Amministrazioni Statali e dal Sistema Regionale e Provinciale di Governo del Mercato del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 469/1997 per le altre amministrazioni. Se non si riesce a ricollocare il dipendente il Contratto è automaticamente risolto allo scadere dei 24 mesi e essendo una ipotesi di risoluzione automatica non vi è bisogno né di un Atto di Recesso né di Preavviso. Questa procedura fa le veci del Licenziamento Individuale per Giustificato Motivo Obbiettivo e del Licenziamento Collettivo. Nel primo e secondo caso, se il numero è inferiore a dieci dipendenti su base annua, si procede all'immediato collocamento in disponibilità; mentre nel secondo caso, se il numero è almeno di dieci, si deve passare a richiesta attraverso la previa informazione e l'esame sindacale (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001).

Per quanto riguarda il Personale Dirigente, con la soppressione dell'Incarico Unico anche il Dirigente può essere collocato in Mobilità. Si può sia collocarlo in aspettativa per un massimo di cinque anni in cui il Dirigente potrà svolgere altra attività derogando parzialmente al regime delle Incompatibilità oppure può essere assegnato temporaneamente presso altra amministrazione pubblica o impresa privata per lo svolgimento di singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione di appartenenza sempre previa consenso dell'interessato sulla base di protocolli d'intesa fra le parti (art. 23-bis della D.Lgs. n. 165/2001).

Il Regime delle Incompatibilità, del Cumulo di Impieghi e di Incarichi

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La questione delle Incompatibilità, del Cumulo di Impieghi e di Incarichi è comune a tutte le tipologie di dipendenti pubblici (quindi sia Dirigenti che Non Dirigenti).

Se in regime privato è previsto l'articolo 2105 del Codice Civile sull'Obbligo di Fedeltà che impedisce i soli lavori in concorrenza, in regime pubblico invece è previsto il Principio di Esclusività che di fatto impedisce altri lavori aggiuntivi a quello presso la pubblica amministrazione (articolo 53 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001).

A regolare il Regime delle Incompatibilità sono l'articolo 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957 che di regola impedisce al pubblico dipendenti di esercitare il commercio, l'industria o una qualsiasi professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o rivestire cariche in società costituite a fini di lucro.

Il dipendente che voglia svolgere una attività professionale o imprenditoriale può richiedere la collocazione in aspettativa non retribuita per un massimo di dodici mesi sempre che la pubblica amministrazione non la neghi in caso di esigenze organizzative.

L'articolo 53 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto una ulteriore forma di incompatibilità che rimarca la volontà di separare politica da amministrazione rendendo incompatibilità gli "Incarichi di Direzione in Strutture Deputate alla Gestione del Personale" per soggetti che hanno ricoperto nei due anni precedenti cariche in partiti politici o sindacati o che comunque nei medesimi due anni hanno intrattenuto rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Il dipendente è invitato a porre fine all'incompatibilità e nel caso in cui non lo faccia entro quindi giorni decade all'impiego.

Così come è impedito il cumulo di impieghi è impedito anche il Cumulo di Incarichi tanto è vero che l'articolo 53 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 non permette alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi non compresi nei Compiti d'Ufficio "che non siano espressamente previsti e disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati". Vi sono tre tipi di divieto:

  • Il Primo rivolto verso gli stessi dipendenti pubblici che non possono compiere incarichi retribuiti non nei loro incarichi. Se viene percepito vi è una ipotesi di responsabilità erariale (articolo 53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001).
  • Il Secondo con destinatari le Pubbliche Amministrazioni che non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni senza previa autorizzazione delle stesse. Se lo fanno l'atto è nullo e vi è responsabilità disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento mentre l'importo è conferito al fondo di produttività o a fondi equivalenti dell'amministrazione di appartenenza (articolo 53 comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001).

è Il Terzo rivolto agli Enti Pubblici Economici e ai Soggetti Privati che non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza previa autorizzazione e se lo fanno sono puniti con una sanzione pecuniaria al doppio degli emolumenti corrisposti per l'incarico non autorizzato (articolo 53 comma 9 del D.Lgs. n. 165/2001). Vi è un procedimento dettagliato per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione. È comunque previsto che se in trenta giorni la pubblica amministrazione non risponde alla richiesta si ritiene tacitamente accolta l'autorizzazione (articolo 53 comma 10 del D.Lgs. n. 165/2001). Al fine di tenere sotto controllo il numero, livello, costo, esiste presso il Dipartimento della funzione pubblica un'anagrafe nominativa di tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti ufficiali, coi relativi compensi, che siano stati conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 24, L. n. 412/1991). L'anagrafe è tenuta aggiornata in forza degli obblighi di comunicazione debitamente sanzionati che gravano sui soggetti pubblici e privati autori dei conferimenti (art. 53, 11° comma ss., D. Lgs. n. 165/2001).