Gli Obblighi del Lavoratore Pubblico e il Codice di Comportamento

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Gli Obblighi del Lavoratore Pubblico e il Codice di Comportamento
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro pubblico
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Come per il Lavotore Privato anche il Lavoratore Pubblico ha degli Obblighi Legali verso la Pubblica Amministrazione di cui è dipendente.

In Ambito Privato gli Obblighi del Lavoratore sono stabiliti dagli articoli 2104 e 2015 del Codice Civile (rispettivamente Obbligo di Diligenza e Obbedienza e Obbligo di Fedeltà) che vengono poi specificati nei Contratti Collettivi e se elusi sanzionati ai sensi dell'articolo 2106 del Codice Civile che in sostanza disciplina il Potere Disciplinare del Datore di Lavoro.

Per i Pubblici Dipendenti valgono i medesimi Obblighi ? Diciamo che di base Si (tra l'altro lo possiamo ricavare dal fatto che è espressamente previsto l'applicazione dell'articolo 2106 del Codice Civile nell'articolo 55 comma 2 del D. Lgs. 165/01 e tale articolo richiama gli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile) ma dalla presenza del Codice di Comportamento, che di seguito vedremo, essi non sono gli unici Obblighi (ci basta citare solo l'articolo 1 del Codice di Comportamento che al comma 1 impone l'Obbligo di: Diligenza, Lealta', Imparzialità e Buona Condotta).

Il Lavoratore Pubblico, come il Privato, deve comportasi secondo Diligenza nel proprio lavoro (possiamo desumerlo chiaramente dall'articolo 1 comma 1 del Codice di Comportamento che dispone proprio l'Obbligo di Diligenza). La Diligenza va ponderata anche qui alla Particolarità del Lavoro, agli Interessi dell'Impresa (del Datore) e all'Interesse Superiore della Nazione (anche se questo riferimento non è più considerato essendo un residuo del Sistema Corporativistico Fascista). Vi è però una particolarità in ambito Pubblico. Possiamo vedere infatti, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Codice di Comportamento che la Diligenza del Lavoratore Pubblico deve perseguire non solo gli Interessi del Datore di lavoro ma anche rispettare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. D'altronde l'essere alle dipendenze della Nazione è previsto anche dalla stessa Costituzione all'Articolo 98 Comma 1 ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.")

A differenza del Lavoratore Privato, poi, il Lavoratore Pubblico deve agire secondo determinati Principi che vanno ad specificare la Diligenza da tenere: agire secondo i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza (ribadito all'articolo 9 del Codice di Comportamento insieme alla Tracciabilità dei procedimenti decisionali che devono essere sempre registrati in documenti sempre replicabili), equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi (tra l'altro la disciplina e l'astensione per conflitto di interesse è ribadita negli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento) (art. 3 c. 2). Deve poi operare sempre secondo economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati (art. 3 c. 4). Devono poi in ultimo essere imparziali e non discriminare (sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri diversi fattori) i destinatari dell'azione delle Pubblica Amministrazione (dettagliato all'articolo 12 del Codice di Comportamento) (art. 3 c. 5) e collaborare con le altre pubbliche amministrazioni (art. 3 c. 6).

Alcuni Comportamenti Diligenti Concretamente da Tenere sono previsti espressamente all'articolo 11 del Condice di Comportamento Rubricato "Comportamenti in Servizio". Al comma 1 è previsto che "fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza." Al comma 2 è invece previsto che "il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi." Al comma 3, infine, è previsto che "il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio."

Per il Dirigente la Diligenza è imposta dall'articolo 13 comma 2 dovendo agire in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnatigli e adottando un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

Parimenti anche l' Obbligo di Obbedienza è pacificamente applicabile e dettagliato in maniera analoga ricordando che egli deve Obbedienza non solo al Dirigente (Datore) ma anche alla Costituzione e alla Nazione (per la quale agisce con onore). Possiamo dire qui che l'Obbligo di Obbedienza sia la base dell'Obbligo di Buona Condotta da Tenere durante il lavoro ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del Codice di Comportamento.

Un discorso particolare va fatto per l' Obbligo di Fedeltà di cui all'articolo 2015 del Codice Civile. Il Lavoratore Privato non può compiere lavori in concorrenza con il Datore di Lavoro o rivelare Segreti Aziendali e Dati del Datore di Lavoro. Tali Norme sono chiaramente volte a tutelare da una parte il Lavoro stesso del Datore di Lavoro da una concorrenza "sleale" e dall'altra a tutelare la Segretezza dello Stesso.

Queste Norme si Applicano anche allo stesso modo per il Pubblico Dipendente ?

Pacificamente possiamo dire che esiste anche nel Settore Pubblico un Obbligo di Segretezza (che secondo la Dicitura del Codice di Comportamento all'articolo 1 è l'Obbligo di Lealtà). Lo possiamo ritrovare nell'articolo 3 comma 3 del Codice di Comportamento dove si dice "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti". Tra l'altro la segretezza è anche stabilità come limite all'abuso della posizione di dipendente pubblico, anche nelle relazioni extralavorative pubbliche ufficiali, non potendo il lavoratore sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione (art. 10 del Codice di Comportamento).

Un discorso più complesso va fatto in relazione al Divieto di Concorrenza. Il Lavoratore Privato ha il Diritto di poter fare un altro lavoro, oltre quello con il Datore Principale, che non sia Concorrenziale e non Turbi il Corretto Svolgimento del Lavoro Principale. Un Operaio di una Fabbrica potrà legalmente svolgere la sera il lavoro di Barista (a meno che non gli renda difficoltà il Lavoro Principale, ad esempio costringendolo a turni notturni faticosi che lo destabilizzando per il lavoro mattutino da operaio). Un Lavoratore Pubblico è anche esso soggetto al Divieto di non Concorrenza ? In realtà è sostanzialmente difficile che un Lavoratore Pubblico Compia un Lavoro in Concorrenza con una Pubblica Amministrazione (si pensi ad esempio un Dipendente Comunale non potrà mai essere in Concorrenza con il Comune qualsiasi lavoro faccia). Ciò che però in ambito pubblico si può voler tutelare è la non contaminazione da parte di altri lavori del Lavoro Pubblico anche se ciò non è ribadito concretamente in nessuna norma come principio (in un certo senso solo l'articolo 3 comma 3 del Codice di Comportamento che dispone il non utilizzo delle informazioni conosciute nel lavoro come pubblico dipendente per fini privati, ergo una tutela della non Concorrenza a danno, potremmo dire, più che per la Pubblica Amministrazione, per la Comunità in generale affinché il Pubblico Dipendente non goda di una posizione di preminenza sulla stessa ma sia alla pari, si richiama qui l'articolo 1 comma 1 del Codice di Comportamento quando parla di Obbligo di Imparzialità). Questa Aura di non contaminazione dell'Operato Pubblico si è trasmutato, nella Legislazione Storica, nel cosiddetto Principio della Esclusività del Lavoro Pubblico. Chi prestava servizio per un Pubblico Ufficio non poteva svolgere altri lavori anche se essi non incidevano concretamente sul Lavoro Pubblico. Con il tempo però e con le varie modifiche attuate dal 1993 come sempre la Legislazione ha dovuto prendere atto della Realtà che spesso non tiene conto delle proibizioni. Era successo infatti che spesse volte si erano ripetuti casi dove dipendenti pubblici svolgevano anche altre attività (spesso a nero) oltre alle stesse. La Legislazione né ha preso atto e possiamo dire che oggi vige in sostanza un doppio Regime differente tra il Lavoro A Tempo Pieno e il Lavoro Part Time (A Tempo Definito). Nel Lavoro A Tempo Pieno vige ancora il Principio di Esclusività. Nel Part Time invece si può Svolgere un'altra attività collaterale. Ci sono però delle Attività on compatibili con il Lavoro di Dipendente Pubblico e tali attività sono regolate dall'articolo 53 della Legge 165/03. Il comma 1 del suddetto articolo ci dice che ci sono varie tipologie di incompatibilità (tra cui la non possibilità di lavorare per Altre Pubbliche Amministrazioni oppure che siano chiaramente incompatibile come un Insegnante non potrà mai fare la Escort o un Contabile un Usurai !!!). Solitamente per poter Svolgere queste Attività (in alcuni casi anche quando si è A Tempo Pieno) c'è bisogno di una Autorizzazione che il Lavoratore deve Chiedere alla Pubblica Amministrazione di cui è Dipendente la quale Verifica che non sia in Contrasto con l'Attività d'Ufficio. In caso che il Lavoratore Agisca in Regime di Incompatibilità è Sanzionato secondo un a Disciplina ben dettagliata. L'ARGOMENTO DELLA INCOMPATIBILITA' È COMUNQUE APPROFONDITO MEGLIO NELLA LEZIONE RIGUARDANTE IL LAVORATORE PUBBLICO.

Il Codice di Comportamento[modifica]

Abbiamo più volte riferito, nel Paragrafo precedente, del Codice di Comportamento ed è ora giunto il Momento di dargli una rapida occhiata. Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici o Codice di Condotta (o nella dicitura legale Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) nasce come un Codice di Valenza Etica. Era, ed è, diffusa la Prassi di realizzare dei Codici Etici nel Settore Pubblico degli Enti Pubblici i quali servono a dare delle norme, autoimposte, sull'operato dei propri dipendenti. L'importanza di questo Codice nasce dal fatto però, oltre ad essere valevole per tutti i Dipendenti Pubblici, che ha acquisito, nel Corso degli Anni, una valenza se non proprio Normativa, quasi Normativa. Questo è rinforzato dal Fatto che esso, oltre ad essere previsto da un Decreto del Presidente della Repubblica e quindi essere un Regolamento, è stato reso vincolante per i Dipendenti dal fatto di avere una espressa menzione nei Contratti Collettivi che lo innalzano quindi a Normativa Vigente tra le Parti e come parte stessa del Contratto (tra l'altro è solitamente Allegato allo stesso). Il Codice di Comportamento, pertanto, oggi si può benissimo ritenere un Codice che un Dipendente Pubblico deve conoscere e rispettare alla Pari della Costituzione, della Legge, del Contratto Collettivo, del Codice Disciplinare e dei Singoli Codici di Comportamento delle Singole Pubbliche Amministrazioni (previsti dall'articolo 1 comma 2 del Codice di Comportamento che integrano e specificano lo stesso e previsti anche dall'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

Ai sensi dell'articolo 17 comma 3 questo Codice abroga il precedente Codice di Comportamento (Decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).

A chi si applica il Codice ? L'articolo 2 comma 1 ci dice che esso si applica a tutti i dipendenti pubblici (in sostanza a tutti quelli a cui si applica anche il D.Lgs 165/2009) (comma 2) anche delle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 4) e le Pubbliche Amministrazioni devono estenderlo anche a chi opera in un rapporto di collaborazione e consulenza o servizio disponendo anche clausole di decadenza se violato il Codice di Comportamento (comma 3).

Alcune norme del Codice Disciplinare le abbiamo già viste pertanto ora ci limiteremo ad analizzare solo alcune norme che si avvicinano all'ambito della Corruzione (per il quale il Codice Stesso potremmo dire nasce ed è principalmente rivolto) e le conseguenze della Violazione del Codice.

L'articolo 8 è volto proprio alla Prevenzione dalla Corruzione. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. VEDREMO MEGLIO NELLA LEZIONE SUL POTERE DISCIPLINARE CHE IL DIPENDENTE PUBBLICO HA VARIE STRUMENTI DI DENUNCIA DELL'OPERATO CRIMINOSO DI ALTRI DIPENDENTI COME AD ESEMPIO I MODELLI PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ED HA COMUNQUE UN OBBLIGO GENERALE DI COLLABORAZIONE RIBADITO ANCHE QUI.

Interessante è come il Codice poi cerca di prevenire in concreto la Corruzione del Pubblico Impiegato facendolo con due norme.

All'articolo 4 vi è una ampia e dettagliata disciplina sui Regali, i Compensi e Altre Utilità. "Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità." (comma 1). "Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potesta' proprie dell'ufficio ricoperto." (comma 2). "Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore." (comma 3). "I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali." (comma 4). ''Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni." (comma 5). "Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza." (comma 6). "Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo." (comma 7).

All'articolo 14 invece vi è una ampia e dettagliata disciplina in materia di Contratti e altri Atti Negoziali. "Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonche' nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale." (comma 1). "Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio." (comma 2). "Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio." (comma 3). "Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale." (comma 4). "Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale." (comma 5).

Interessante è anche la normativa sulla Partecipazione ad associazioni e organizzazioni che ricalca la libertà di associarsi o meno che ha il Dipendente Privato tutelando però, allo stesso tempo, l'indipendenza funzionale della Pubblica Amministrazione (e in questo si differenzia dal Privato che può liberamente iscriversi dove vuole). L'articolo 5 dice: "Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati." (comma 1). "Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera." (comma 2).

Per quanto riguarda la pubblicità di tale Codice l'articolo 17 dispone l'obbligo, in capo alle singole Pubbliche Amministrazione, di più ampia diffusione pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento (comma 1). Con le stesse modalità, le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 (comma 2).

In conclusione va analizzato il sistema di controllo e sanzionatorio se viene violato.

L'articolo 15 ci dice che il controllo sull'applicazione del Codice e dei Codici particolari di ogni Pubblica Amministrazione è dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura, delle strutture di controllo interno e degli uffici etici e di disciplina (ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001) (comma 1). Ci può essere la collaborazione dell'ufficio procedimenti disciplinari (istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) e i comitati o uffici etici eventualmente già istituiti (comma 2). Le attività dell'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione (adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. n. 190/2012, n. 19) 0. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari (di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001), cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie (di cui all'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001). Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione (ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001), la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 190/2012), dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione (di cui all'articolo 1, comma 7, della L. n. 190/2012) (comma 3). Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della L. n. 190/2012) (comma 4). Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti (comma 5). Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi (comma 6). Dall'attuazione delle disposizioni dette non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 7).

L'articolo 16, invece, la disciplina le conseguenza alla violazione del Codice. Se un lavoratore pubblico viola il Codice compie comportamenti che vanno contro i doveri d'ufficio. Oltre alla responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile che il singolo comportamento può comportare, la violazione del Codice comporta anche responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni (comma 1). Per la determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare bisogna valutare la violazione nel singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive anche se esclusivamente nei casi gravi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2 (costrizione o proselitismo ad aderire ad associazioni o organizzazioni verso altri dipendenti), 14, comma 2, primo periodo (contratti o altri negozi con chi ha concluso contratti anche in privato) oltre che hai casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6 (accettazione di incarichi con chi ha concluso un contratto), 6, comma 2 (conflitto d'interesse), esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo (la diffusione di notizie da parte del dirigente). I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili (comma 2). Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (comma 3) e gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi (comma 4).

Casistica e Giurisprudenza sul Obblighi del Lavoratore e il Codice di Comportamento[modifica]

Analizzate le varie questioni dal Punto di Vista Normativo può essere interessante vedere come aggisce la Pubblica Amministrazione e la Giurisprudenza nei casi concreti di applicazione di queste norme. Analizzeremo quindi alcuni casi famosi e non, sulla questione.

Un caso balzato agli onore della cronaca e che può farci vedere come una Pubblica Amministrazione (in questo Caso la Massima Amministrazione e cioè la Presidenza del Consiglio) operi in attuazione di un dettato del Codice di Comportamento è quello dei Cronografi "Rolex" regalati dai Sovrani Sauditi alla Delegazione Italiana durante una visita di Stato del Presidente del Consiglio Renzi l'8 Gennaio 2016 a Ryad. Dietro questa vicenda ci sono ancora vari misteri soprattutto perché si parla di una presunta rissa tra Delegazione e Guardie del Corpo per accaparrarsi questi Rolex quel che va detto è che in sostanza gioca qui l'articolo 4 del Codice di Comportamento. Secondo tale articolo sicuramente i dipendenti pubblici della delegazione non potevano prendere regali sicuramente di misura maggiore ai 150 euro (valgono sui 3.000-4.000 euro) (comma 5) neppure se proveniente da una consuetudine internazionale e quindi legittima (comma 3). L'attuazione dell'articolo 4, anche se mai esplicitata, sembra comunque essere avvenuta, almeno in modo implicito, dalla Presidenza del Consiglio che ha deciso di avocare a sé la disponibilità di tali regali attuando di fatto il comma 4 dell'articolo 4.

Un altro caso, anche questo recente, si è verificato nel Marzo 2016 a Riccione dove una dipendente comunale alla prima di un film ha definito i ragazzi di una Associazione Onlus Persone Down come "mongoli". Il Comune ha subito intrapreso una azione disciplinare per violazione del dovere di non discriminazione che ogni dipendente pubblico ha (articolo 3 comma 5 del Codice di Comportamento). Il Procedimento sembrerebbe non aver ancora avuto una soluzione.

Per quanto riguarda invece l'Obbligo di Fedeltà, un caso di Brindisi, avvenuto nel Febbraio 2016, può essere esplicativo. Dopo una ispezione dei Nas di Taranto in un poliambulatorio locale si è scoperto che alcuni medici di ospedali locali lavoravano nello stesso indebitamente. Un radiologo aveva svolto attività lavorativa in quel centro in giorni in cui era assente dall'ospedale per malattia. Le visite fiscali inviate dalla direzione dell'Asl erano state effettuate da un medico del dipartimento che effettuava anche attività lavorativa libero professionale nel medesimo centro privato in cui operava il radiologo (che aveva peraltro l'incarico di responsabile sanitario del centro), contravvenendo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in tema d'incompatibilità per conflitto d'interessi. Infine, un dermatologo e un'anestesista, invece è stato accertato che avevano svolto, arbitrariamente, visite mediche in libera professione nel poliambulatorio, nonostante avessero optato per un rapporto di esclusività con l'Asl. I medici hanno continuato a percepire indebitamente l'indennità mensile aggiuntiva dell'esclusività. Al di là del procedimento penale di cui si sta occupando la procura della Repubblica di Brindisi e della restituzione all'Asl le indennità indebitamente percepite ammontanti a diverse decine di migliaia di euro, i dipendenti pubblici hanno subito anche un procedimento disciplinare che ha comportato a diverse sanzioni. Per il radiologo è stato disposto il licenziamento, per l'anestesista e il medico del dipartimento di prevenzione la sospensione dal servizio senza retribuzioni fino a dodici giorni. Per il dermatologo è stato avviato il procedimento ma non è stata irrogata alcuna sanzione perché sta per andare in pensione.

Interessante, come caso giurisprudenziale, in ultimo, è quello avvenuto ad un docente di una scuola secondaria di secondo grado di Milano al quale è stato conferito una pesante sanzione disciplinare, pari a sei mesi di sospensione. I fatti contestati riguardavano:

  • Uso di linguaggio volgare ed offensivo nei riguardi degli alunni.
  • Abuso di note disciplinari sul registro di classe.
  • Incapacità di relazionarsi con gli studenti e di gestire la disciplina.
  • Atteggiamenti scorretti nei confronti dei colleghi.
  • Grave turbativa nell'ambiente scolastico per forte disagio e malcontento suscitato negli allievi.
  • Pesante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola famiglia.

Tra le condotte contestate vi rientrano anche l'utilizzo improprio di Facebook. La Sentenza del 14 dicembre 2015 del Tribunale di Milano dice infatti: "Nemmeno il ricorrente ha negato di avere pubblicato su Facebook la frase "Nella scuola pubblica italiana va avanti solo il lecchinaggio, di gente che, per preservarsi la cattedra sul sostegno, lecca il fondo schiena al dirigente, per mettere il bastone tra le ruote al collega.VERGOGNA!!!!". Il Giudice così motivava "sono da solidi gravità tale da giustificare la sanzione conservativa della sospensione dall'attività per mesi sei, prevista dall'art. 495 D.Lgs. n. 297 del 1994 per gravi violazioni dei doveri, delle responsabilità e della correttezza inerenti alla funzione docente, poiché concretano condotte oggettivamente lesive della dignità degli alunni e dell'insegnante L., nonché dell'immagine dell'istituzione scolastica. Le condotte del ricorrente non possono ritenersi giustificate da reazioni indisciplinate degli alunni. Oltre a non essere risultato in causa alcuno specifico comportamento direttamente lesivo della dignità o della persona del Prof. A. posto in essere dagli alunni, è evidente come rientri tra i doveri inerenti al corretto svolgimento delle mansioni di docente esercitare il proprio controllo, anche disciplinare in maniera equilibrata e nei limiti della continenza verbale. L'irrogazione della sanzione nella misura massima risulta altresì giustificata dalla recidiva, specificamente contestata al ricorrente (sospensione dall'insegnamento per la durata di mesi tre (...). Vanno dunque rigettate le censure di sproporzione della sanzione svolte dalla parte ricorrente".