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Storia del Consiglio Superiore della Magistratura

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Storia del Consiglio Superiore della Magistratura
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Storia della giustizia
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Non è Indispensabile ma è Fortemente Consigliata la Lettura della Lezione di Ordinamento giudiziario sul Consiglio Superiore della Magistratura per Comprenderne la Composizione e le Funzioni Odierne.

Le Origini del CSM durante il Regno d'Italia

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Il Supremo organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, è strettamente legato alla questione dell’Indipendenza della Magistratura dagli altri Poteri dello Stato e in particolare dal Governo (Vedi Lezione: L'Indipendenza della Magistratura). Non a caso il CSM nasce sotto le spinte di un maggior ruolo della magistratura nelle scelte, anche politiche, che la riguardano. Un primo organo simile al CSM nasce nel 1880 come Commissione Consultiva presso il Guardasigilli e costituita dai magistrati di Cassazione. Questa Commissione, che acquisirà il nome di CSM con la legge c.d. Orlando nel 1907, aveva inizialmente l’unico compito di esprimere un parere sulla promozione o il trasferimento dei magistrati che la legge Siccardi del 1851 aveva qualificato come inamovibili. Una funzione molto basilare ma sulla quale, in quella fase storica, si giocava la prima forma di indipendenza della magistratura dal potere del Governo, in particolare del Guardasigilli, che aveva la facoltà di rimuovere o promuovere a piacimento i magistrati. Questa Commissione non era inizialmente elettiva, cioè i suoi membri non erano eletti dalla magistratura stessa, e questo perché non solo il Governo voleva assicurarsi che all’interno del CSM ci fossero magistrati amici ma anche su scelta degli stessi magistrati di Cassazione che volevano mantenere il grado di élite anche ai danni degli altri magistrati. Solo la legge Orlando la renderà tale ma per poco tempo tanto è vero che già nel 1912 la Legge Finocchiaro Aprile la renderà di nuovo non elettiva, per poi essere resa elettiva nel 1921 e di nuovo non elettiva nel 1923.

Il CSM e la Costituzione

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Caduto il Fascismo, prima ancora che la Costituzione fosse emanata con il Decreto Giudiziario Togliatti del 1941 al CSM furono concesse maggiori competenze e inoltre fu reso un organo elettivo di secondo grado con componenti tutti magistrati eccetto la componente esterna. Con la legge Togliatti si cercò di rendere quest’organo non solo definitivamente indipendente dal Governo, nell’ottica delle “Guarentigie della Magistratura” ma anche dalle gerarchie interne alla stessa. E se il dibattito sulla Indipendenza dal Governo vide quasi tutti favorevoli non fu lo stesso per quanto riguarda l’Indipendenza interna alla magistratura tanto che varie furono le voci sia dentro che fuori l’Assemblea Costituente, si pensi alla voce di Giovanni Colli, presidente della Corte di Cassazione, che voleva un CSM fatto di soli membri di diritto e quindi neppure eletti. Alla fine prevalse la posizione elettiva con un sistema di composizione misto tra membri laici e togati. Ma anche la fissazione in Costituzione della elettività del CSM farà concludere le discussioni tanto è vero che nel 1957 ancora la Cassazione vuole marcare il suo ruolo di vertice auspicando la revisione della Costituzione e dando il ruolo di Vicepresidente del CSM di diritto al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Verso la Legge Istitutiva del CSM

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Posto in Costituzione c’era però bisogno di una legge istitutiva che regolasse nel dettaglio quanto la Costituzione aveva enunciato in via di principio. La legge istitutiva però tardò ad essere emanata. Da una parte il Governo Democristiano non aveva interessa a creare subito un Organo come il CSM che poteva avere anche una colorazione politica non molto favorevole al Governo. Dall’altro la stessa magistratura di Cassazione preferiva avere un organo con pochi poteri e solo consultivo, come era il CSM allora, piuttosto che dover dividere gli scranni di quell’organo. Una spinta sostanziale a far emanare la legge istitutiva si ebbe con una vera e propria frattura avvenuta nel ANM (Associazione Nazionale Magistrati) tra i magistrati di vertice e quelli delle corti inferiori che porto ad uno storico proclama al Congresso di Napoli nel 1957 dove si affermava a gran voce che tutti i giudici erano uguali e non vi erano gerarchie all’interno della magistratura. Subito arrivò la risposta da parte della Assemblea Plenaria di Cassazione che affermò invece la sua supremazia nonostante questo contraddicesse la stessa Costituzione. Le fratture divennero così ampie tanto da aversi una storica scissione nell'A.N.M. e la Costituzione nel 1960 di una nuova corrente interne “Unione delle Corti” e poi nel 1961 una vera e propria secessione con la Costituzione di “Unione dei Magistrati Italiani” (U.M.I) da parte dei magistrati di Cassazione.

La Legge Istitutiva n. 195 del 24 marzo 1958 e i successivi mutamenti

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L’Accordo sulla legge istitutiva si ebbe solo circa dieci anni dopo che la Costituzione fosse resa esecutiva. In sostanza la legge istitutiva n.195 del 24 marzo 1958 si limita essenzialmente a rimarcare quanto stabilità dalla Costituzione e riprendere un po’ i meccanismi già segnati dalla Legge Togliatti e Orlando prima. 24 membri: 3 membri di diritto, 7 laici cioè nominati dal parlamento, e 14 togati cioè eletti dalla magistratura. Tra i membri togati vi era un netto sbilanciamento verso i magistrati di Cassazione. Fu proprio su questo punto che si riaprì il dibattito interno alla magistratura e alla politica stessa. Le modifiche successive si giocarono soprattutto sui sistemi elettorali puntando da prima nel 1967 a creare un sistema a due turni dove veniva attenuata la divisione in categorie di magistrati anche nel lato dell’elettorato attivo e poi nel 1990 si arrivò a creare un vero e proprio sistema proporzionale che tenesse conto del peso numerico delle varie tipologie di magistrati in relazione ai seggi che si andavano ad occupare e soprattutto la definitiva abolizione delle categorie così che ogni magistrato potesse votare chi voleva. La legge n.44 del 28 marzo 2002, in seguito, apporta sostanziali modifiche ancora una volta alla composizione del CSM. Si cercò di dare, infatti, maggior peso non solo in relazione alla ripartizione dei seggi tra magistrati di legittimità e del fatto, come fino ad allora si era fatto ma anche tra il ruolo della magistratura giudicante e inquirente. Sul piano delle funzioni una importante novità sarà invece creata dalla Riforma Castelli del 2005 (legge n. 150/2005) e in particolare la legge Istitutiva della Scuola Superiore della Magistratura (l. n. 26/2006) che di fatto spoglierà il CSM del compito di valutare i magistrati compito che passerà a questa scuola di formazione che non ha alcun collegamento con il CSM. Tra l’altro la legge prevedeva anche un sistema di promozione a seguito della partecipazione ai corsi di questa Scuola che avrebbe visto il ruolo del CSM quasi ad essere vincolato alle scelte di questa scuola andando contro il dettato dell’art. 105 Cost.. La legge Mastella (legge n. 111/2007) ha posto riparo a questa legge ridando al CSM il compito esclusivo di valutare i magistrati, di decidere le modalità concrete di tirocinio che la Scuola Superiore della Magistratura deve attuare e soprattutto concedendo allo stesso 7 seggi, dei 12 complessivi, all’interno del Consiglio Direttivo di tale scuola.