Il Consiglio Superiore della Magistratura

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Il Consiglio Superiore della Magistratura
Tipo di risorsa Tipo: lezione
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Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, di governo autonomo della magistratura italiana ordinaria.

Storia[modifica]

Per la Storia del Consiglio Superiore della Magistratura puoi Leggere la Lezione di Storia della giustizia: Storia del Consiglio Superiore della Magistratura.

Composizione[modifica]

Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 27 membri e presieduto dal presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 24 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi.

La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio. La Costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.

Attualmente i membri togati sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito) e quelli laici sono 8. La carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale. Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri designati dal parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.

La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44. La riforma del 2002, novellando il testo della legge 195/1958, introduce importanti riforme riguardanti l'organo di autogoverno della magistratura, destinate ad avere una non secondaria influenza sulla sua attività e forse anche sul suo ruolo.

Da un lato, si è ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da 30 a 24. Dall'altro lato, si è radicalmente modificato il meccanismo elettorale della componente togata, prevedendo la candidatura dei magistrati a titolo individuale e non più nell'ambito di liste contrassegnate da un logo ed istituendo tre collegi nazionali distinti, rispettivamente, per l'elezione di due magistrati di legittimità, dieci giudici di merito e quattro pubblici ministeri presso uffici di merito.

Per la Composizione Attuale del Consiglio Superiore della Magistratura puoi far riferimento al Sito Ufficiale: http://www.csm.it/web/csm-internet/csm/composizione/consiliatura-attuale

Caratteristiche[modifica]

Esso è organo di autogoverno, con lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri espresso nella Costituzione della Repubblica italiana. In particolare è un "Organo di rilievo Costituzionale" (come ha sancito la Corte costituzionale), si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli 104, 105, 106 e 107.

La dottrina s'è per anni divisa sulla natura di organo costituzionale oppure meramente di rilievo costituzionale del Consiglio; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche disfunzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati in Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che autorevole dottrina definisce "funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteri" (Pizzorusso), come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia (v. l'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.

Funzioni[modifica]

La Costituzione, all'art. 110, assegna al ministro della giustizia il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, ferme restando le competenze del CSM; l'art. 101, comma 2, inoltre, garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono soggetti soltanto alla legge". L'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario è il Consiglio superiore della magistratura (CSM), cui compete l'autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali.

Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo).

Le funzioni di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura quindi in materia di stato giuridico dei magistrati, con riguardo a:

  • assunzione (sempre tramite concorso pubblico);
  • assegnazione ad un incarico;
  • promozione;
  • trasferimento;
  • attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
  • procedimento disciplinare;
  • nomina dei magistrati di Cassazione
  • nomina e revoca dei magistrati onorari.

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al TAR Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato. Fa eccezione l'assegnazione di sanzioni disciplinari. In questo caso il procedimento è strutturato come un processo, e prevede l'eventuale ricorso in cassazione contro i provvedimenti così emessi dal CSM.

Il Rapporto con la Politica[modifica]

Forti tensioni si sono, più volte, generate in occasione di interventi consiliari a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura di fronte ad attacchi provenienti dall'esterno di essa, specialmente dal mondo politico; è anche questo il caso dell'adozione di atti normativi (o paranormativi) da parte del Consiglio. Nel campo politico si è assistito, invece, a tentativi di circoscrivere questa attività consiliare di produzione normativa: a questo tendeva il progetto di legge costituzionale adottato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (Commissione "D'Alema" della XIII legislatura, mai approvato), che peraltro prevedeva che il Consiglio superiore della magistratura ordinaria fosse composto di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.

Il Consiglio superiore della magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il CSM non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Tuttavia, il CSM è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo.

La critica si indirizza soprattutto su due tipologie di atti del CSM:

  • le cosiddette "pratiche a tutela" con cui il CSM interviene per difendere taluni magistrati sottoposti a critiche, considerate ingiuste, per la loro attività giudiziaria.
  • i "pareri", formulati anche senza richiesta, relativi a progetti di legge al vaglio delle assemblee legislative. Soprattutto quando questi esprimono valutazioni di sostanziale bocciatura dell'attività legislativa, suscitando le vive reazioni del governo e dei parlamentari. In particolare si sostiene che tale attività sarebbe contraria alle previsioni della Costituzione e costituirebbe prova della volontà del CSM di imporsi come una "terza camera".

Singoli componenti del CSM e l'Associazione nazionale magistrati sono più volte intervenuti a difesa delle attribuzioni del Consiglio.

Ed invero, quanto alle cd. pratiche a tutela, altri osservano che, nel nostro ordinamento, se ogni cittadino è titolare del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e, quindi, anche di sottoporre a critica i provvedimenti giudiziari, non è tuttavia ammissibile che tale critica trasmodi nella delegittimazione del singolo magistrato che ha emesso il provvedimento. In tale contesto, pertanto, pienamente legittimo, oltre che opportuno, appare l'intervento dell'organo di autogoverno che, ed al di là della pur doverosa tutela dell'onorabilità del singolo magistrato oggetto della censura, tende a riaffermare il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura nel suo insieme. Al riguardo, inoltre, va detto che il regolamento interno del CSM, che porta la firma del Presidente della Repubblica, prevede esplicitamente le pratiche a tutela.

Quanto poi alla critica concernente la facoltà per il CSM di esprimere pareri in ordine all'attività legislativa del Parlamento, bisogna notare che la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n.195) prevede espressamente che il Consiglio dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. E del resto, si tratterebbe di un'attività doverosa del C.S.M., il quale, secondo detta tesi, è tenuto ad esprimere il parere al ministro della giustizia perché questi, qualora lo ritenga, ne tenga conto nella sua interlocuzione con il Parlamento. Le critiche all'uso della prassi dei "pareri" come strumento di autodifesa, sostengono che in tal modo si formerebbe un organismo senza nessun controllo da parte del Parlamento.

La legge che regola il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura prevede la facoltà del ministro della Giustizia di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza propria del Consiglio superiore della magistratura; egli può partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o dare chiarimenti. Inoltre il ministro ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia ed esprime il concerto sulla nomina dei capi degli uffici giudiziari. Se il ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, compete però al Consiglio superiore della magistratura pronunciarsi sulle azioni promosse dal ministro.

La revisione dell'ordinamento giudiziario, che ha dato luogo nel 2006 ai cosiddetti "decreti Castelli", intendeva tra l'altro disciplinare puntualmente gli illeciti disciplinari, oltre a realizzare un decentramento delle funzioni del C.S.M. nei confronti dei consigli giudiziari, per consentire un più proficuo rapporto tra organi di autogoverno e singoli uffici, in particolare nell'ambito dell'organizzazione tabellare. I consigli giudiziari ed il Consiglio superiore della magistratura già ora esercitano un controllo sulle modalità di distribuzione del lavoro fra i magistrati componenti di un medesimo ufficio e sulle modalità di organizzazione del lavoro all'interno dei diversi uffici giudiziari, sanzionando eventualmente scelte di privilegio o di favore; per questa via è anche possibile impedire che l'assegnazione della trattazione di un singolo affare giudiziario o di un determinato procedimento avvenga in maniera arbitraria a singoli magistrati.

Al Consiglio superiore della magistratura spetta anche, su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, il compito di individuare l'elenco delle sedi disagiate per le quali provvederà a deliberare il trasferimento dei magistrati in quelle sedi. Per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende il cambiamento della sede di servizio che non sia stata chiesta dal magistrato, anche se quest'ultimo ha manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate. Il trasferimento deve comportare il cambiamento di Regione ed una distanza superiore a centocinquanta chilometri dal posto in cui l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Gli uffici giudiziari considerati sedi disagiate sono quelli della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, dove si sia verificata la mancata copertura dei posti messi a concorso. Devono ricorrere almeno due di questi requisiti: vacanze superiori al 50% dell'organico, elevato numero di affari penali soprattutto relativi alla criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza del distretto e alla consistenza degli organici.

Collegamenti esterni[modifica]