Le Obbligazioni Naturali in Diritto Romano

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Le Obbligazioni Naturali in Diritto Romano
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Il diritto romano classico conobbe varie ipotesi di obbligazioni naturali (dette naturales tantum), tutte connotate dall'assenza del vinculum in quanto generate dallo jus naturale: di conseguenza, il creditore non aveva alcuna azione verso il debitore, non avendo un titolo formale che gli consentisse di agire in giudizio, ma gli era consentita la soluti retentio dell'adempimento fatto spontaneamente, e di respingere la condictio indebiti che il debitore poteva intentare per riavere quando aveva dato.
Le fonti affermano: «se è dovuto qualcosa a qualcuno "per natura", costoro non sono da ritenersi creditori (...) e quello che deve "per natura" può essere perseguito solo per coscienza».
In epoca postclassica, la categoria delle obbligazioni naturali si generalizzò fino a comprendere qualsiasi dovere morale o sociale di contenuto patrimoniale ma privo di riconoscimento giuridico: «se la moglie crede di essere obbligata a dare la dote, qualsiasi cosa abbia dato in dote non può richiederla in restituzione».
Altri casi di obbligazioni naturali erano descritti dalle fonti: tutti coloro che contraevano con il filius senza l'intervento del paterfamilias assumevano semplicemente delle obbligazioni naturali, et repeti non poterit. Tuttavia, si ritenne possibile la compensazione di un'obbligazione civile con un'obbligazione naturale (etiam quod natura debetur, venit in compensationem), la costituzione di garanzie reali e personali su un'obbligazione naturale, e la novazione (così, il pupillo che ha contratto senza l'auctoritas del tutore novari potest).
Il territorio precipuo (se non esclusivo) delle obbligazioni naturali era individuato dalla giurisprudenza nei rapporti delle persone alieni iuris, principalmente degli schiavi; questo è il motivo per cui nella legislazione giustinianea le obbligaizoni naturali costituivano ancora un istituto anomalo, giustificato da uno speciale fondamento ma insuscettibile di applicazioni analogiche.

Sono obbligazioni naturali (naturales tantum):

  1. le obbligazioni degli schiavi sia tra di loro, sia col loro padrone, sia con estranei. È vero che gli schiavi non avevano capacità giuridica, ma è anche vero che essi contraevano obbligazioni "per il loro padrone" e non già per sè stessi, ed è questo aspetto che conferiva validità civile a questo genere di obbligazioni.
  2. le obbligazioni tra persone legate insieme da un rapporto di patria potestà (ad es. tra paterfamilias e filiusfamilias o tra due filiifamilias soggetti alla medesima patria potestà). Quello che impediva il sorgere di un'obbligazione giuridica era la presenza della patria potestas, sicché restavano possibili le sole obligationes naturales tantum.
  3. le obbligazioni estinte per capitis deminutio anche minima (si ricordi che le obbligazioni potevano estinguersi a seguito di emancipazione, adrogatio, adozione). Poiché si trattava di una singolare causa di estinzione dell'obbligazione, la giurisprudenza stabilì che l'obbligazione civile estinta dava luogo ad una obbligaione naturale solo se si trattava di una prestazione di mero fatto (le obbligazioni aventi ad oggetto la trasmissione di un diritto restavano estinte e non facevano luogo a obbligazioni naturali).
  4. l'obbligazione del pupillus assunta senza l'intervento (auctoritas) del tutore, per assenza di capacità di intendere e di volere si tramutava in obbligazione naturale.