La Costituzione art 21 (superiori)

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lezione
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La Costituzione art 21 (superiori)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ed economia per le superiori 1
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 25%

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”


La Costituzione, per garantire la crescita culturale, politica, economica e professionale della popolazione, ha sancito la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero. La giurisprudenza riconosce pienamente il diritto di cronaca e la libertà di informare (a causa delle censure forzate dei giornali nel periodo fascista), in quanto si ritiene impossibile distinguere fra espressione del pensiero e narrazione dei fatti. I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di difendere la Patria (non si possono diffondere notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire l’efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell’onorabilità delle persone. Questo articolo della costituzione tutela la nostra privacy, garantendoci dalla diffusione di notizie riservate come opinione politiche, religiose ecc. Per la tutela della privacy esiste anche il Garante, un’autorità amministrativa che assicura il corretto trattamento dei dati personali e il rispetto dei diritti delle persone.