La Costituzione art 13 (superiori)
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte……..\a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
SPIEGAZIONE ARTICOLO 13
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva .La libertà personale a livello comunitario è garantita dall’articolo 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. ... Questo sintetico articolo si ispira a un significativo principio di rispetto della lingua parlata da una comunità La libertà personale a livello comunitario è garantita dall’articolo 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. ... Questo sintetico articolo si ispira a un significativo principio di rispetto della lingua parlata da una comunità e assume come dato di fatto che in Italia esistono minoranze linguistiche, ossia gruppi che non parlano l'italiano come prima lingua.” della Carta Europea dei diritti dell’uomo, dove “ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza”.