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Diritto ecclesiastico nel XIX e nel XX secolo

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Diritto ecclesiastico nel XIX e nel XX secolo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ecclesiastico

La regolamentazione dei rapporti tra stato e chiesa nel Regno di Sardegna negli anni immediatamente precedenti l'unità d'Italia furono regole dalle Leggi Siccardi furono un testo legislativo approvato nel 1850 a Torino.

In seguito all'appoggio di Vittorio Emanuele II, il governo D'Azeglio attuò un programma di riforme con il proposito di liberare il paese dallo stampo feudale ancora presente negli istituti giuridici del Regno di Sardegna e per concretizzare le innovazioni del 1848. In questo contesto storico il guardasigilli Giuseppe Siccardi propose le Leggi Siccardi (1850), subito approvate a gran maggioranza dalla Camera, malgrado le resistenze dei conservatori più legati alla Chiesa Cattolica. Resistenze dovute soprattutto all'abolizione di tre grandi privilegi che il clero godeva nel Regno. Tali privilegi erano il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla giustizia laica gli uomini di Chiesa, il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di coloro che chiedevano rifugio nelle chiese, e la manomorta, l'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici.

La resistenza a queste leggi continuò anche a seguito della loro promulgazione e sfociò con l'arresto dell'arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, che venne processato e condannato ad un mese di carcere dopo aver invitato il clero a disobbedire a tali provvedimenti.

Le Leggi Siccardi segnarono l'inizio di un lungo attrito tra il regno sabaudo ed il Papato, attrito che si consolidò nel '52 con il progetto di istituire il matrimonio civile e, successivamente, con la Crisi Calabiana.

Il periodo successivo fu agitato da un lato dalla questione romana, dall'altro da un irrigidisisi delle posizioni tanto dei clericali, quanto degli anticlericali. La contrapposizione si esplicò anche nel rifiuto dello stato di concedere il regio placet anche nella nomina di molti vescovi, come il caso di Milano con l'arcivescovo Angelo Ballerini. Lo stato con le leggi eversive avocò a sé gran parte del patrimonio ecclesiastico, soppresse tutti gli ordini contemplative e i benefici non connessi ad una cura d'anime. Per contro creò tuuto un regime per assicurare al clero con cura d'anime un emolumento detto congrua. Rimaneva a carico statuale l'integrazione del reddito dei benefici che non godevano di un sufficiente reddito dagli immobili rimasti di proprietà ecclesiastica, riservando a sé le decisioni relative all'istituzione di benefici congruati o congruabili.

L'assegno di congrua rappresentava una erogazione mensile effettuata dallo stato italiano ai parroci, a guisa di stipendio. Esso si fondava su un riconoscimento del pregiudizio subito dalla Santa Sede a seguito della breccia di Porta Pia, nel 1870, e della conseguente fine del potere temporale papale ed annessione di Roma al regno d'Italia.

Fino al 1932 la spesa gravava sul bilancio del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto. Il beneficio era considerato diritto personalissimo dell'investito ed aveva natura di assegno alimentare, intrasmissibile agli eredi, i quali avevano però diritto alla percezione delle annualità di congrua maturate e non riscosse dal parroco[1].

Dal 1 luglio 1932[2], la competenza delle attribuzioni in materia di affari di culto passò al Ministero dell'Interno. I pagamenti venivano effettuati su ruoli di spesa fissa, come avviene ancor oggi per i dipendenti statali, a cura degli Uffici Provinciali del Tesoro[3].

Gli importi erogati non erano molto elevati tanto che spesso venivano stanziate in bilancio delle somme una tantum di integrazione. Per esempio ad un parroco - dal 1925 fino al 1944 - veniva liquidata la somma annua di 3.500 lire, negli anni '50 l'importo annuo era di poco superiore alle duecentomila lire e nel 1986, ultimo anno di pagamento della Congrua da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro, gli importi variavano tra gli otto e i dieci milioni di lire annue.

Dal 31 dicembre 1986 - data di entrata in vigore dell'art. 21 della legge 20 maggio 1985, n. 222 - l'assegno di congrua è stato sostituito, per effetto delle modifiche al concordato del 1984, con il sistema dell'8 per 1000, pagato direttamente alla Santa Sede dall'erario, quale quota del gettito fiscale annuo.

Note

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  1. Circolare del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto - Ragioneria Generale - n. 9617 del 18 maggio 1924.
  2. In seguito all'entrata in vigore del Regio Decreto 20 luglio 1932, n. 884
  3. Allora sezioni dell'Intendenza di Finanza.

Voci correlate

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