Vai al contenuto

Comizi centuriati

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
Icona
Icona
Attenzione, questa pagina è stata importata da uno degli altri progetti di Wikimedia, pertanto non risponde in modo esatto alle esigenze e alla formattazione di questo progetto. Il testo necessita, quindi, di essere adeguato e formattato secondo le linee guida di Wikiversità.
lezione
lezione
Comizi centuriati
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto romano

I comizi centuriati (in latino comitia centuriata) furono una delle assemblee popolari della Res Publica Romana, senza dubbio la più importante dal punto di vista delle competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, patrizi o plebei che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello stato (- si veda "Composizione dell'assemblea", in questa stessa pagina, per la connessione fra classi e centurie -). Delle tre assemblee con compiti deliberativi in cui il popolo romano saltuariamente si raccoglieva (oltre ai comitia centuriata v'erano pure i comitia curiata, i comitia tributa ed i concilia plebis) per guidare la politica dello Stato, questa era l'unica basata su un criterio censitario timocratico (e anche gerontocratico se si considera che i seniores, gli anziani tra i 46 e i 60 anni, avevano una maggiore dignità politica rispetto agli iuvenes, i giovani, compresi tra 18 e 45 anni), ovvero in cui i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito (e non per genere o provenienza territoriale). Non a caso a quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle magistrature maggiori (censura, consolato, pretura), nella legislazione (spesso in comunione col senato) e nella dichiarazione di guerre. I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del II secolo a.C., nel giudizio d'appello sui condannati a morte (provocatio ad populum).

Istituzione

[modifica]

Come vuole la tradizione[1] i comitia centuriata sarebbero il frutto della riforma dell'esercito operata da Servio Tullio, sesto re di Roma, il quale, nel trasformare l'esercito per renderlo più funzionale, trasfuse anche nella vita civile della città la sua riforma, in ossequio all'ideale (già greco) del cittadino-soldato. In realtà questa tradizione è falsa, a Servio si deve la sola riforma dell'exercitus su base censitaria, mentre l'applicazione del medesimo sistema di riunione dei cittadini alla vita civile venne soltanto dopo il passaggio alla repubblica.

Composizione dell'assemblea

[modifica]

È sempre Livio a darci le informazioni principali sulla composizione dei comitia centuriata, spiegando le vicende della riforma di Servio Tullio[2] In particolare, Livio nota che l'armamento previsto per ogni classe era a carico del soldato stesso (tranne i cavalli, pagati dallo stato 10000 assi per cavallo + 2000 assi/anno) e che a maggiore censo si accompagnavano, oltre a maggiori costi per le armi, anche un maggiore peso politico. Inoltre la suddivisione tra seniores e iuvenes indicava anche diversi compiti in stato di guerra: agli anziani era affidata la difesa dell'Urbe, ai giovani le guerre fuori Roma. Di seguito ecco la suddivisione dei cittadini in assemblea:

  • 18 centurie di Equites equo publico (fanti a cavallo), aggregate alla prima classe; di queste 18, 12 erano di nuova formazione, mentre le altre 6 centurie erano già previste nell'ordinamento, 3 istituite inizialmente da Romolo (una centuria per tribù), altre 3 aggiunte da Tarquinio Prisco.
  • I classe (cittadini con reddito superiore a 100.000 assi): 80 centurie (40 seniores + 40 iuvenes); portavano la panoplia greca al completo, comprendente elmo, clipeo (uno scudo tondo), gambali e corazza, tutto di bronzo; inoltre, asta e gladio; a questa classe erano aggregati gli equites e 2 centurie di fabri, ovvero gli addetti alle macchine da guerra, disarmati;
  • II classe (cittadini con reddito compreso tra 100.000 e 75.000 assi): 20 centurie (10 + 10); portavano lo stesso armamento della I classe, tranne la corazza ed il clipeo, sostituito da uno scudo quadrato;
  • La terza classe (cittadini con reddito compreso tra 75.000 e 50.000 assi) 20 centurie (10 + 10); come la II classe, meno i gambali;
  • La quarta classe (con reddito compreso tra 50.000 e 25.000 assi) 20 centurie (10 + 10); portavano solo asta e gladio, nulla per difendersi;
  • La quinta classe (con reddito compreso tra 25.000 e 11.000 assi) 30 centurie (15 + 15); erano frombolieri; a questa classe erano aggregate 2 centurie di suonatori di tromba e corno e 1 di inservienti;
  • Capite censi (ovvero "censiti per la testa", erano i cittadini senza reddito) 1 centuria; costoro erano esentati dal servizio militare, fino alla riforma di Mario (che decretò la caduta dell'identità cittadino-soldato ed introdusse il mercenariato); presumibilmente non avevano diritto di voto.

Il nome "centuria" non implicava affatto che i membri di essa fossero cento. In particolare, le centurie della quinta classe erano le più numerose, mentre quelle della prima le meno numerose, tant'è che Cicerone[3] affermava che una centuria delle classi inferiori conteneva quasi più cittadini dell'intera prima classe. Solo le centurie degli equites contavano realmente 100 individui.

Esclusi i capite censi, il totale tradizionale delle centurie era di 193. Come ben dice Livio dunque:

«Il servizio militare era a carico dei più ricchi, che però ottenevano anche i maggiori diritti politici; (...) il voto non fu più per testa, come era stato istituito da Romolo; anzi furono istituite delle differenziazioni in modo che a nessuno sembrasse di essere stato escluso dal voto, ma anche in modo che tutta l'autorità risiedesse nei cittadini più ricchi.»

(Tito Livio, Ab Urbe condita libri, I, 43.)

Visibilissime sono inoltre le affinità con la tattica oplitica di origine greca, sorta in Grecia proprio nello stesso periodo.

Procedure di voto

[modifica]

I cittadini venivano riuniti in centurie per esercitare il loro diritto di voto; essi lo esercitavano personalmente all'interno di ogni centuria, definendo l'ordinamento ideologico della stessa, e collettivamente durante le votazioni del comizio. Ogni centuria esprimeva un solo voto, seguendo un certo ordine; in questo modo, la maggioranza assoluta, necessaria per prendere una decisione, era fissata a 97 voti su 193 (quindi 97 centurie). Le operazioni di voto seguivano l'ordine delle classi; prima, però, veniva estratta a sorte dalla prima classe una centuria, detta centuria praerogativa (ovvero "che decide prima"), la quale esprimeva pubblicamente il suo voto davanti alle altre, influenzando non poco le votazioni successive. Di seguito le centurie votavano in ordine, dalla prima alla quinta classe, fino a quando non fosse stato raggiunto il quorum di 97; non appena fosse stato raggiunto suddetto quorum le votazioni venivano interrotte e la decisione presa. Storicamente, i casi in cui le centurie della terza e delle successive classi espressero il proprio voto furono minime; spesso le decisioni venivano prese ancor prima che votasse la seconda classe, dal momento che le centurie della prima classe (80 di fanti + 2 di genieri + 18 di cavalieri) avevano la possibilità di raggiungere agevolmente il quorum senza l'ausilio di nessun altro. Così si realizzava il dominio dei più ricchi, all'interno di un organismo di facciata in cui tutti avevano il medesimo diritto di voto.

Qualche parziale quanto effimera modificazione di questo sistema di voto si ebbe nel II secolo a.C.; in particolare nel 150 a.C. gli equites vennero distaccati dalla prima classe ed il loro censo stabilito pari a dieci volte quello dei membri della prima classe; in seguito Gaio Gracco fece approvare nel 123 a.C. un plebiscito in cui si disponeva che la centuria praerogativa venisse sorteggiata "ex quinque confusibus ordinis", cioè fra tutte le centurie delle cinque classi; questo plebiscito rimase vigente per pochi anni, fino alla restaurazione sillana, che ricostituì l'ordinamento antico.

La prima convocazione

[modifica]

Si deve ovviamente a Servio Tullio la prima convocazione del popolo secondo l'ordinamento centuriato; secondo Livio, che riporta testimonianze anche di un altro storico romano, Fabio Pittore, il comizio fu convocato in armi al di fuori del pomerium, il confine sacro della città, nel Campo Marzio, luogo che restò sua sede anche per le successive convocazioni. Durante la prima convocazione Servio elevò sacrifici agli dei e celebrò la conclusione del censimento (lustratio), effettuato proprio per la costituzione del comizio centuriato. Secondo Fabio Pittore erano presenti 80000 uomini in armi, numero che crebbe poi nel tempo rendendo la convocazione sempre più difficile.

Competenze e declino

[modifica]

Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le leggi di governo della città, su proposta di un magistrato; era anche investito del ruolo di tribunale nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato (giudizi "de capite civis"). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di perduellio, ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da Lucio Appuleio Saturnino, che istituì la quaestio perpetua de maiestate ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.

Il ruolo chiave del comizio centuriato, come quello delle altre assemblee, che resse Roma insieme al senato in età repubblicana, venne meno con l'aprirsi delle guerre civili e con le riforme di Mario e Silla; una grande rifioritura del ruolo del comizio si ebbe con Augusto, il quale, per dare una veste di legittimità alle riforme da lui portate avanti, fece larghissimo uso della legge comiziale (quasi tutte le sue leggi sono plebisciti e leggi comiziali). Dopo Augusto tuttavia il comizio declinò definitivamente: pur mantenendo formalmente le sue competenze ed attribuzioni, con l'affacciarsi della potestà imperiale anche quest'organo, come poi il senato, disparve nell'ombra, soppiantato appunto dal dominio sul piano giuridico e giudiziario della figura dell'imperatore e dei suoi funzionari.

Note

[modifica]
  1. Livio, Ab Urbe condita I, 42.
  2. Ab Urbe Condita I, 43.
  3. De Re Publica 2, 40

Bibliografia

[modifica]
  • Dario Mantovani, "Diritto e costituzione in età repubblicana" in "Introduzione alla storia di Roma" di Gabba-Foraboschi-Mantovani-Lo Cascio-Troiani. Edizione LED
  • Robert Bunse: Die Chancenverteilung zwischen Patriziern und Plebejern in den comitia consularia. In: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 8 (2005)