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Successione/La successione testamentaria

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Successione/La successione testamentaria
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato

La successione testamentaria è quel fenomeno di successione per causa di morte che l'ordinamento ricollega alla presenza di un efficace negozio testamentario del dante causa, da cui sono fatti dipendere l'individuazione del destinatario e la determinazione dell'oggetto della successione medesima.

Il diritto di testare

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Il fondamento del diritto di testare può ritrovarsi in quello stesso potere di autonomia privata (previsto in materia contrattuale) che rappresenta l'espressione di un principio generale.

La capacità di testare

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Occorre in primo luogo l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze mediante testamento.
È discusso se questa capacità vada ricondotta alla capacità di agire o alla capacità giuridica. La tesi della capacità di agire si basa sulla considerazione che il testamento dell'incapace non è nullo ma semplicemente annullabile (cfr. art. 591, comma 3, cod. civ.) e quindi produce la sua efficacia fino all'eventuale annullamento: pertanto, l'incapacità non è una preclusione alla stipula dell'atto.
Tuttavia, la dottrina prevalente riconduce la capacità di testare alla capacità giuridica perché il testamento rientra tra gli atti personalissimi per i quali (essendo esclusa la rappresentanza) è negata all'incapace la stessa possibilità di diventare soggetto o oggetto del potere (o del dovere) che risulta dall'atto.
L'età minima è diciotto anni: è discusso in dottrina se il compimento del 18° anno viene calcolato seguendo la computazione naturale o quella civile. La dottrina prevalente propende per la computazione civile (alla mezzanotte del giorno di nascita), perché in mancanza di normativa speciale deve applicarsi il principio generale di cui agli artt. 2963 e 155 cod. civ., secondo cui la scadenza del termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Il testamento compiuto dall'incapace

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Il legislatore non definisce l'azione relativa al testamento compito dall'incapace, parlando genericamente di impugnabilità; ma la previsione di un termine di prescrizione non fa dubitare che si tratta di un'ipotesi di annullabilità assoluta.
Pertanto, legittimato all'impugnazione è chiunque vi abbia interesse: con tale espressione si intende chiunque possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'annullamento del testamento.

La capacità a ricevere per testamento

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In linea di principio, esiste una equiparazione fra la capacità di succedere e la capacità di testare, entrambe manifestazioni della capacità giuridica. La regola pertanto è quella secondo cui è capace solo il soggetto esistente, vale a dire "nato" (se persona fisica) e fornito di soggettività e personalità (se persona giuridica).
A questa regola, tuttavia, il legislatore ha posto delle eccezioni, consentendo fra l'altro l'attribuzione di diritti successori a soggetti ancora non esistenti: nascituri ed enti privi di soggettività.

I principi in materia di successioni testamentarie

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Il negozio testamentario si basa su quattro principi generali:

  • il principio di certezza: deve risultare cioè in modo evidente la persona a favore della quale è fatta la disposizione testamentaria;
  • il principio di personalità: alla volontà del testatore non può sostituirsi quella di alcun altro soggetto;
  • il principio del formalismo: l'ordinamento cioè richiede che la volontà testamentaria si manifesti attraverso tipiche forme espressamente e tassativamente previste dal s:Codice civile;
  • il principio di revocabilità: con esso, il legislatore ha voluto assicurare la piena libertà nel regolare post mortem i propri interessi, consentendo al testatore di revocare in ogni momento la disposizione testamentaria.

Il principio di certezza

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Analizzando il primo principio, viene in considerazione la norma contenuta nell'art. 628 cod. civ., che è applicazione del principio generale di cui all'art. 1346.
Una disposizione testamentaria può essere incerta per due ragioni: o perché non è possibile ricavare alcun significato dalle parole usate dal testatore, o perché l'erede istituito non può essere individuato né alla data di morte del testatore né successivamente.
Possono considerarsi applicazioni del principio di certezza:

  • le disposizioni a favore dell'anima
  • le disposizioni a favore dei poveri.

In queste figure infatti, il legislatore stesso, al fine di raggiungere la massima certezza del negozio testamentario, integra la volontà del testatore nella individuazione del soggetto beneficiato.
Quanto alle disposizioni a favore dell'anima, esse (a norma dell'art. 629 cod. civ.) sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

In diritto canonico, il concetto di disposizione per l'anima comprende qualsiasi disposizione che miri alla salvezza dell'anima stessa, senza che abbia alcuna rilevanza il mezzo tecnico di cui il testatore si serve per raggiungere lo scopo. Rientrano perciò in quest'ampio significato anche le fondazioni di culto.
Invece, il concetto civilistico di disposizioni a favore dell'anima è più ristretto, non comprendendo le fondazioni di culto, che presuppongono la fondazione di una persona giuridica (mentre le disposizioni a favore dell'anima ne prescindono del tutto, essendo considerate come disposizioni modali).
Quindi, la disposizione a favore dell'anima può definirsi come quella disposizione testamentaria che, senza creare una persona giuridica, impone il compimento di suffragi consistenti in atti di culto (preghiere, messe, ecc.).

Il principio di personalità

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Per tale principio, solo il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l'oggetto del testamento; perciò, di regola non è ammessa la sostituzione con la volontà di altra persona.
Pertanto, rispetto al testamento sono escluse sia la rappresentanza sia la possibilità di affidare la determinazione del suo contenuto al giudizio di un terzo: questo principio trova chiara conferma nell'art. 589 Cod. civ. che vieta il testamento collettivo, nelle due forme del testamento congiuntivo e del testamento reciproco.
Si ha testamento congiuntivo quando due o più persone nello stesso atto fanno testamento a favore di un terzo. Si ha testamento reciproco quando due o più persone fanno testamento l'una a favore dell'altra e viceversa.
Una parte della dottrina ha affermato che la ragione del divieto è di natura prevalentemente formale, nel senso che il legislatore avrebbe strutturato il testamento come dichiarazione di un solo soggetto.
Dottrina prevalente segue invece la tesi sostanziale che ravvisa la ratio della norma nel principio di personalità, nel senso che quando più testamenti sono contenuti in un medesimo atto (o quando le disposizioni sono reciproche) è da presumersi che i testatori si siano accordati e l'uno non avrebbe fatto la sua disposizione senza quella dell'altro.
Sono invece ammissibili i testamenti simultanei, che ricorrono quando più dichiarazioni di ultima volontà cono contemporanee e contenute in un medesimo documento ma autonome fra loro. In tal caso, il testamento è congiuntivo solo in apparenza, perché in realtà non vi è un unico testamento ma due o più testamenti collegati solo formalmente.
È anche considerato valido il cd. testamento corrispettivo, che si ha quando con disposizioni autonome due soggetti fanno testamento l'uno a favore dell'altro ma con due atti diversi. Le disposizioni corrispettive sono valide; al più, potrebbe esservi il sospetto di captazione, con conseguente impugnativa ai sensi dell'art. 624 cod. civ.

Eccezioni al principio di personalità

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Il principio di personalità soffre di alcune eccezioni in relazione al beneficiario o all'oggetto.
In relazione al beneficiario, l'eccezione è contenuta nell'art. 631 cod. civ., laddove è consentito ad una persona (l'onerato o un terzo) di scegliere a determinate condizioni il beneficiario di una disposizione a titolo particolare.
La dottrina ricollega la figura in esame al negozio per relationem e precisamente alla relatio sostanziale, che ricorre quando il testatore si affida per la determinazione del soggetto o dell'oggetto ad una volontà esterna. La dottrina ha poi evidenziato che il mezzo tecnico con cui si conferisce al terzo il potere di determinazione è un negozio autorizzativo: pertanto, la fattispecie è costituita dalla combinazione di due negozi unilaterali, e cioè:

  • il negozio che attribuisce i beni
  • il negozio che attribuisce al terzo l'incarico della scelta

La fattispecie dunque riguarda unicamente i legati e non anche l'istituzione di erede; questa diversità di trattamento è stata spiegata con la diversità di effetti che hanno l'eredità e il legato, effetti solo favorevoli per il legatario, anche eventualmente sfavorevoli per l'erede.