Revisione del Concordato
Il Concordato, pure essendo il risultato di un incontro tra il regime fascista e la Santa sede, durò molto più del regime a cui era colleto. Nello stendere la costituzione della Repubblica Italiana laici e cattolici introdussero unitariamente l'articolo 7 che dava un rilievo costituzionale ai patti lateranensi.
Con il tempo, però molti articoli del concordato cominciavano a mostrare i nuovi limiti rispetto ai principi costituzionali. La formula per uscire dall'impasse fu trovata in una revisione del solo Concordato, lasciando, però, fermi i principi dei Patti Lateranensi.
I nuovi accordi hanno preso il nome di 'accordo di villa Madama noto anche come nuovo concordato o concordato bis, fu una serie di patti volti a «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia» e stipulati dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per la Repubblica italiana e il Segretario di Stato Card. Agostino Casaroli per la Santa Sede.
La normativa relativa alla Chiesa Cattolica è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.
L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano,i cui rapporti sono già regolati dai "Patti Lateranensi", che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere a "revisione costituzionale", ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale.
L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:
- Art 1- L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale -art 7-.
- Art 2- Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa Cattolica.
- Art 3- Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
- Art 4- Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche.
- Art 5- Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti,occupati,espropriati,demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
- Art 6- Le festività Religiose.
- Art 7- Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici.
- Art 8- Gli effetti civile del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
- Art 9- L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle Scuole Pubbliche.
- Art 10-La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche.
- Art 11-L'Assistenza Spirituale.
- Art 12-Il Patrimonio Artistico e Religioso.
- Art 13-La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo Accordo.
- Art 14-In caso di difficoltà interpretative o applicative,l' art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali le divergenze tramite un'apposita Commissione paritetica.
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[modifica]- Wikisource contiene il testo completo dell'Revisione del Concordato
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