Negozio giuridico

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Negozio giuridico
Tipo di risorsa Tipo: lezione
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In diritto il concetto di negozio giuridico (o atto negoziale), come utilizzato dalla dottrina italiana, denota l'atto di autonomia privata diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico. Sulla base dell'elaborazione dottrinale si è giunti a considerare il negozio, inteso come atto di autonomia negoziale, in senso duplice: in senso soggettivo, quale atto espressivo della volontà del soggetto, ovvero quale manifestazione di volontà. proprio il concetto di manifestazione di volontà ha suggerito ai commentatori la seconda accezione del concetto di atto di autonomia negoziale. Inteso in senso oggettivo, infatti, l'atto di autonomia negoziale assume il significato di dichiarazione di volontà. Il negozio giuridico è una creazione concettuale elaborata dalla scuola giuridica tedesca del XIX secolo volta a regolare tutte le manifestazioni di volontà. Alla base di tale scelta vi era l'idealismo tedesco con la centralità della volontà. In Italia, il codice del 1865 si ispirava al codice napoleonico del 1804, dove la categoria generale dell'agire privato era il contratto. Nel nostro codice, pertanto, il negozio giuridico risulta non citato. Durante il fascismo, tuttavia, la dottrina italiana si allineò a quella tedesca e la nozione di accordo presente nell'articolo 1325 del Codice Civile andò a sovrapporsi a quella di manifestazione di volontà.

Classificazioni

La prima fondamentale distinzione da fare è quella che contrappone i negozi inter vivos ai negozi mortis causa: negozi inter vivos, destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti negozi mortis causa, destinati a regolamentare la vicenda successoria, o a disporre per il tempo successivo alla morte del soggetto A seconda del numero delle parti coinvolte nell'accordo si distinguono: negozi unilaterali, manifestazione di volontà di una sola parte (es.testamento) negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti negozi plurilaterali, manifestazione di volontà di più parti A seconda della forma si hanno: negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione negozi non solenni, non sono richieste modalità particolari A seconda dell'oggetto si distinguono: negozi non patrimoniali negozi patrimoniali negozi gratuiti negozi onerosi, di ordinaria amministrazione negozi onerosi, eccedenti l'ordinaria amministrazione

Elementi del negozio giuridico

Il negozio giuridico principale è il contratto che presenta degli elementi essenziali, indicati dall'articolo 1325 del cod. civ., e degli elementi accidentali. Sono elementi essenziali: l'accordo delle parti; la causa del negozio, ossia la funzione economico-sociale del contratto, ovvero l'insieme degli effetti giuridici prodotti dal negozio giuridico; l'oggetto del negozio, ossia la prestazione prevista dal negozio giuridico; la forma del negozio (quando questa è vincolata ossia quando in assenza di una particolare forma il negozio è nullo). Sono elementi accidentali: il modus o onere; il termine; le condizioni (casuale, potestativa, mista); la clausola penale la caparra