Magistratura
La magistratura italiana è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali.
La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente[1] da ogni altro potere ed è un Organo costituzionale, secondo quanto sancito dall'art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del popolo.
In Italia l'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, Organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia ed indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Indipendenza
[modifica]Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice è consacrato, oltre che nel ricordato art. 104, nell'art. 101 della Costituzione italiana, che stabilisce: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge".
Detta formula evidenzia, in primo luogo, che qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad interpretare ed applicare. In secondo luogo, l'avverbio "soltanto" rimanda, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge.
Il giudice è, in altre parole, libero di decidere il caso concreto in piena autonomia di giudizio e coscienza. D'altro canto, l'avverbio in esame vuole richiamare, altresì, l'indipendenza "interna" del giudice, ossia l'assenza di vincoli e condizionamenti derivanti dalle precedenti decisioni della giurisprudenza.
Invero, nei paesi a tradizione romanistica, la previa decisione giurisprudenziale, sebbene possa costituire un autorevole, nonché persuasivo precedente interpretativo di norme esistenti, non è capace di vincolare in senso proprio il giudice che, successivamente, sarà chiamato a decidere in ordine ad una questione di diritto analoga. Questi potrà pertanto discostarsi dalla precedente decisione, debitamente motivandone le ragioni.
L'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce, inoltre, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero). Ciò implica che, con riferimento a quanto detto poc'anzi circa l'indipendenza "interna", la Magistratura sia priva di una organizzazione gerarchica in senso tecnico, essendo il potere giudiziario esercitato in modo "diffuso" da ciascun magistrato nell'ambito della funzione svolta.
Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura. Conseguenza di tale principio è che nessuno può scegliersi il giudice da cui venire giudicato ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), né il giudice può scegliere i soggetti da giudicare.
In ragione di questo articolo, poi, non possono essere istituiti in seguito all'approvazione della Carta Costituzionale ex post[non chiaro] giudici straordinari o giudici speciali (come previsto dall'articolo 102)[2]. Di fatto però, all'articolo 103, si deroga[senza fonte] costituzionalmente a tale principio mantenendo la presenza di alcuni preesistenti giudici speciali (amministrativi, tributari, contabili e militari). Oltre a questi non sarà possibile istituirne altri: mai i giudici potranno essere straordinari, dato che devono esser "precostituiti per legge"[non chiaro].
Accesso alla magistratura
[modifica]I magistrati ordinari togati sono nominati per concorso pubblico, che conferisce il titolo di "magistrato in tirocinio" (a seguito delle recenti riforme dell'ordinamento giudiziario, non esiste più, formalmente, la figura dell'uditore giudiziario), sulla base della valutazione delle conoscenze tecniche possedute. Vi sono, a tutt'oggi, tre prove scritte: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; ed una prova orale[3] che praticamente include tutte le possibili materie dell'ordinamento giuridico, donde la complessiva ed estrema difficoltà del concorso. Esistono anche magistrati onorari, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario ed il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.
Retribuzione
[modifica]La retribuzione[4] complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:
- stipendio[5] (vedi tabella sotto)
- indennità aggiuntiva speciale
- indennità giudiziaria (ex art. 3. legge 19 febbraio 1981, n.27).
L'Ordinamento Giudiziario, attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. È riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso. La legge[6], ancora vigente, prevede in totale otto classi biennali con aumenti del 6 per cento. All'interno di ciascuna classe sono previsti degli scatti biennali che corrispondono al 2,50% dell'importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento. I passaggi di classe prevedono il cosiddetto effetto trascinamento, in base al quale gli anni di carriera pregressa non possono essere persi ai fini economici e devono essere trascinati nelle posizioni e qualifiche successive, dal momento che non è possibile riconoscere un'anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva (art. 5 Legge n. 425/1984). Per tenere conto dell'effetto erosivo dell'inflazione, la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego, cfr.: tabelle stipendiali al 2007.
Per i magistrati amministrativi il sistema di progressione in carriera, previsto dalla legge[7], si differenzia e si caratterizza non solo per la maggiore rapidità nella progressione ma anche in relazione alla possibilità di un ulteriore accorciamento attraverso il superamento di concorsi interni.
Speciali incentivi economici[8] e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 (convertito con modifiche nella Legge 13 novembre 2008, n. 181) per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate[9]. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale. Tali incentivi economici consistono in:
- un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
- un'indennità di prima sistemazione (una tantum): pari a nove volte l'indennità integrativa speciale in godimento.
Qualifica | Stipendio annuo lordo (in €) |
---|---|
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) (HH09) | 78.474,39 |
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) (HH08) | 75.746,26 |
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) () | 73.018,13 |
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità (HH07) | 66.470,60 |
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità (HH06) | 56.713,83 |
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (HH05) | 50.521,10 |
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità (HH04) | 44.328,37 |
Magistrati ordinari (HH03) | 31.940,23 |
Magistrati ordinari in tirocinio (HH01, HH02) | 22.766,71 |
In definitiva una valutazione sommaria delle retribuzioni mensili complessive al 2006 (somma delle tre voci base: stipendio, indennità speciale e indennità giudiziaria, al netto di tutte le ritenute, trattenute, etc.) è il seguente (Stipendi e spese dei giovani Magistrati)(Ragioneria generale dello Stato, Conto Annuale 2000):
Un uditore giudiziario senza funzioni, nei primi n. 6 mesi di servizio, percepisce una retribuzione netta di € 1.680,50;
Dopo n. 6 mesi, sempre senza funzioni, percepisce netti € 1.820,77;
Dopo n. 6 mesi, con funzioni, l'uditore giudiziario percepisce netti € 2.600,00.
Il Magistrato di Tribunale (qualifica che si acquisisce dopo n. 3 anni dalla nomina) percepisce netti € 3.200,00.
Il Magistrato di Tribunale dopo 3 anni dalla nomina percepisce netti € 3.500,00.
Il Magistrato di Corte di Appello (qualifica che si acquisisce dopo n. 13 anni dalla nomina) percepisce netti € 4.500,00.
Il Magistrato di Corte di Cassazione (qualifica che si acquisisce dopo n. 20 anni dalla nomina) percepisce netti circa € 6.000,00;
Il Magistrato di Corte di Cassazione con nomina alle funzioni direttive superiori percepisce netti € 6.341,00.
Con DPCM del 2009[10], per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, gli stipendi in vigore dal primo gennaio 2006, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, vengono aumentati per il triennio del 10,13%, e, nel contempo, vengono riassorbiti gli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2009. A queste categorie si riconosce un ulteriore 3,04% di aumento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (Cfr. tabelle stipendiali al 2010)
Il trattamento economico della magistratura per lungo tempo è stato collegato alle funzioni ricoperte. Ne deriva che il magistrato poteva acquisire un aumento retributivo solamente con l'avanzamento del grado gerarchico, con effettivo esercizio delle funzioni connesse al grado (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). L'ordinamento è stato progressivamente mutato attraverso l'abolizione della cosiddetta carriera in attuazione dell'art. 107, 3 comma della Costituzione che sancisce il principio secondo cui i magistrati si distinguono tra loro solo per la diversità delle funzioni. Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base all'anzianità professionale. Gli automatismi di carriera sono stati introdotti da una legge del 1966 e da una successiva del 1973, integralmente elaborata dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 25 settembre.
Tale meccanismo "egualitario" per gli avanzamenti è stato oggetto di critiche perché la retribuzione non adotta criteri quali la produttività, il merito e l'aggiornamento professionale.
L'assegnazione delle promozioni e degli incarichi spetta al CSM. L'anzianità professionale è uno dei parametri per tali decisioni, non il prevalente.
Si ritiene che un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi sia una maggiore garanzia del merito professionale per l'accesso alle cariche più importanti. Nello stesso tempo, introduce una seconda distorsione, una parità retributiva fra persone che hanno la stessa anzianità, delle quali solo una parte ha assunto funzioni e responsabilità maggiori.
D'altro canto il sistema di avanzamenti automatici, adottato pressoché in tutti i paesi, in particolar modo quelli con una magistratura indipendente, permette ad un magistrato di poter operare anche negli uffici giudiziari meno appettibili, evitando la fuga dei magistrati dagli uffici più disagiati. Esso, inoltre, garantisce una qualità del lavoro che la competitività tra operatori giudiziari comprometterebbe. Infatti, allo stato attuale diversamente dalle funzioni ordinarie è possibile concorrere per l'avanzamento di carriera per le funzioni apicali, permettendo ai meritevoli l'accesso alle cariche più importanti.
La Riforma dell'ordinamento giudiziario
[modifica]Particolare attenzione merita[senza fonte] la Riforma Castelli dell'ordinamento giudiziario[11].
Responsabilità civile
[modifica]Un referendum del 1987 e una sentenza della Corte di giustizia europea hanno affermato la responsabilità civile dei magistrati. Il principio della responsabilità civile, è disciplinato dalla legge n. 117/1988, che comporta che, al pari di altre professioni, i magistrati possano rispondere risarcendo il danno qualora compiano un atto con dolo o colpa grave, parificando la loro responsabilità a tutti gli impiegati civili dello Stato.
Ruolo organico
[modifica]Numero di posti | Carica |
---|---|
1 | Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della corte di cassazione) |
1 | Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) |
2 | Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) |
1 | Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
59 | Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
368 | Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
53 | Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
24 | Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti |
393 | Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
9.207 | Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado |
? | Magistrati ordinari in tirocinio |
10.109 + tirocinanti | Totale 10.151 togati (cfr tabella ruoli al 2008) |
onorari | 11.874 magistrati onorari[12] previsti in organico (con 7852 posti ricoperti) |
magistrati amministrativi | 493 magistrati amministrativi (legge 186/1982) |
Categorie
[modifica]I magistrati si distinguono in:
- ordinari: civili e penali, competenza ordinaria civile e penale;
- amministrativi: Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, che hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica amministrazione e, in materie particolari indicate per legge, anche dei diritti soggettivi;
- contabili: Corte dei Conti, competenza in materia di risarcimento del danno erariale, ovvero di chiunque maneggi pubblico denaro;
- tributari: Commissioni Provinciali e, per l'appello, in Commissioni Regionali, competenza in materia di controversie relative a qualunque tipo di imposta o tassa;
- militari: tribunali militari, competenza relativa ai reati commessi dai militari;
- costituzionali: Corte Costituzionale, competenza relativa alla costituzionalità delle leggi, e limitatamente al Presidente della Repubblica, giudice penale (nella struttura della Corte Costituzionale integrata).
Sintesi
[modifica]Uno stato privo di leggi non sarebbe uno Stato: egualmente uno Stato in cui la giustizia non esistesse, non potrebbe vivere. Il fondamento dello stato, è stato detto giustamente, riposa sulla giustizia. Il compito di amministrare la giustizia è affidato alla Magistratura. I magistrati svolgono il loro delicato compito di interpretare ed applicare le leggi "in nome del popolo" (art.101 della costituzione). La Magistratura è indipendente rispetto agli altri poteri dello stato: nessuna pressione o ingerenza di altre autorità può essere esercitata su di essa. "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" (art.101) "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" (art.104) Vari sono i gradi della Magistratura (Giudice Conciliatore, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise, Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello, Corte di Cassazione),
Note
[modifica]- ↑ L'autonomia è riferita alla struttura organizzativa della magistratura, e costituisce pertanto una guarantigia dell'intero ordine giudiziario, mentre l'indipendenza attiene a ciascun singolo magistrato. Pertanto il singolo giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) ed i magistrati ordinari si distinguono fra loro soltanto per le funzioni esercitate, non essendo la magistratura organizzata in base a un criterio gerarchico. Ciascun magistrato, sia giudicante che requirente, è inoltre tendenzialmente inamovibile , a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'Ordinamento giudiziario (circ. CSM 30 novembre 1993, n. 15098, e successive modifiche).
- ↑ Per giudici straordinari si intendono quelli appositamente istituiti ex post, dopo il verificarsi dei
fatti sui quali si deve giudicare; per giudici speciali si intendono i giudici che abbiano una
competenza specifica e riservata su determinate materie, così che tali materie risultino sottratte alla
giurisdizione ordinaria.
Non è un giudice speciale invece la sezione specializzata del Giudice ordinario, istituita in in determinate materie (come le sezioni specializzate agrarie, i tribunali regionali per le acque pubbliche, i tribunali per i minorenni), in cui possono sedere in aggiunta ai magistrati anche cittadini particolarmente qualificati, estranei all'ordine giudiziario. - ↑ il bando del 2008 prevedeva che la prova orale riguardasse le seguenti materie: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
- ↑ cfr la retibuzione al 2009 nonché la retribuzione al 2003 in ANM
- ↑ legge 111/2007
- ↑ 425/1984
- ↑ legge 27 aprile 1982 n. 186
- ↑ indennità sedi disagiate in Magistratura indipendente
- ↑ elenco sedi disagiate al 1999 in CSM
- ↑ Retribuzioni più elevate, ne Il Sole 24 ore, 8 luglio 2009
- ↑ ANM- scheda sulla riforma in ANM
- ↑ giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati; esperti e giudici popolari