Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è la carta fondamentale per gli studenti italiani che frequentano la scuola secondaria e deve essere considerata da ogni istituto nella stesura del regolamento e del progetto educativo.
Brevi cenni storici
[modifica]Essa nasce dal confronto aperto dal Ministero della Pubblica Istruzione, su iniziativa del ministro Luigi Berlinguer, con gli studenti attraverso le varie consulte provinciali degli studenti. Viene emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998,n. 249.
Lo statuto è stato modificato successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Il decreto del Presidente della Repubblica 235/07 inserisce nello Statuto un articolo 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
Attualmente si sta parlando di modifiche allo Statuto (specie agli articoli 4 e 5) per contrastare i fenomeni di bullismo dilaganti in Italia.
Contenuto dello Statuto
[modifica]Articolo 1 (Vita della comunità scolastica)
[modifica]1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
All'articolo 1 è individuata la nozione di scuola come comunità. Al comma uno è esplicato il ruolo della scuola che è quello di formazione ed educazione grazie allo studio per lo studente. Inoltre la scuola ha anche il compito di creare nello stesso una coscienza anche critica delle varie situazioni della vita. Al comma due viene disciplinato cosa sia la scuola. Essa è una comunità (come è ribadito dal comma tre che ci spiega anche che è una comunità in relazione tra insegnanti e studenti) in cui deve regnare il dialogo (che in base al comma quarto deve essere fondato sulla libertà in maniera generale quindi sia di espressione, che di coscienza, che di religione e sul rispetto reciproco dei partecipanti la comunità) e volta alla crescita della persona in tutte le dimensioni. Deve volgere inoltre allo sviluppo dell'essere cittadino, realizzare il diritto allo studio, sviluppare le potenzialità di ciascun alunno e recuperare le situazioni di svantaggio).
Articolo 2 (Diritti)
[modifica]1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
All'articolo due sono disciplinati i Diritti delle studentesse e degli studenti. Al comma uno vi è il principio generale che la scuola ha il compito di valorizzarele attitudini personali del singolo studente prevedendo ogni forma di collaborazione con lo stesso. Al comma due sono espressi i principi di solidarietà tra i membri della comunità scuola e il principio alla riservatezza della vita privata degli stessi. Al comma tre è sancito il diritto dello studente di conoscere tutte le norme che regolano la vita del rapporto scolastico e eventuali modifiche inoltre all'articolo quattro è stabilita la partecipazione degli studenti alla vita organizzativa della stessa scuola e alla trasparenza e tempestività nella valutazione degli stessi mentre al comma quinto è consentita anche una forma di consultazione degli studenti sulle decisioni che possono modificare la loro vita scolastica. Gli studenti, in base al comma sesto, sono poi liberi di decidere le attività integrative aggiuntive al proprio studio base che vanno poi organizzate anche tenendo conto dei ritmi di apprendimento. Al comma sette è prevista una norma generale di rispetto per gli studenti stranieri sia per la loro cultura che per la loro religione che va tenuta conto nelle varie decisioni e attività che li coinvolgono. Al comma otto vi è un impegno da parte della scuola a fornire strutture adeguate e sicure dove svolgere le attività scolastiche, strumentazioni tecnologiche, offerte formative integrative per la crescita cultura del ragazzo e per il recupero di situazione di svantaggio. Al comma nove è sancito il diritto degli studenti all'organizzazione di assemblee a livello di classe, di corso e di istituto mentre al comma dieci è sancito il diritto all'organizzazione in associazioni studentesche.
Articolo 3 (Doveri)
[modifica]1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
All'articolo tre sono disciplinati i doveri degli studenti. Al comma uno c'è l'obbligo di frequenza assidua e di svolgimento degli impegni di studio (che devono conformarsi ai principi generali dell'articolo uno in base al comma tre). Al comma due l'obbligo di rispetto verso gli altri membri della comunità scolastica. Al comma quattro è sancito il dovere di rispetto delle regole di sicurezza predisposte dagli istituti. Al comma cinque l'obbligo di non recare danno alle strutture e attrezzatura scolastiche. Al comma sei l'obbligo di collaborare a rendere accogliente l'istituto scolastico.
Articolo 4 (Disciplina) [Come Modificato dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235]
[modifica]1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
All'articolo quattro sono regolate le procedure disciplinari. Al comma uno è delegato ai regolamenti il decidere i comportamenti che ledono ai doveri disciplinati dall'articolo tre. Al comma due è stabilito il principio che le sanzioni devono avere il fine di rieducare e responsabilizzare lo studente. Al comma tre è stabilito che la sanzione deve essere personale, il diritto di difesa e la non influenza della sanzione sul rendimento. Al comma quattro è stabilito che non può essere sanzionata la libertà di espressione che non sia lesiva di altri. Al comma quinto è stabilita la generale temporalità delle sanzioni che devono essere proporzionali al danno recato e alla situazione del sanzionato e inoltre deve essere lasciata sempre la facoltà allo studente di conversione in attività utili alla comunità scolastica. Al comma sesto è stabilito che in caso di provvedimenti o sanzioni di allontanamento deve essere il consiglio di classe a stabilirlo mentre se sono sanzioni di sospensioni superiori ai quindici giorni o di non ammissione agli scrutini o all'esame di Stato dal consiglio di istituto. Al comma settimo è stabilito che l'allontanamento può essere ordinato solo contro casi gravi e reiterati e comunque non superiorie ai quindici giorni. Al comma ottavo è stabilito che se l'allontanamento è minore dei quindici giorni ci deve essere un rapporto tra scuola-studente-famiglia per preparare il rientro. Se è superiore ai quindici giorni al rapporto scuola-studente-famiglia vanno aggiunti eventualia assistenti sociali o autorità giudiziaria anche per il recupero dello studente. Al comma nove è stabilito che se il reato è controla dignità o o il rispetto della persona umana o comunque un potenziale pericolo per l'incolumità della stessa si può derogare al comma sette e quindi stabilire sospensioni superiori ai quindici giorni e proporzionali al reato. Al comma nove-bis è stabilito che nei casi del comma nove l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolasttico può essere sia con l'esclusione anche dagli scrutinei finali e dall'ammissione all'esame di Stato nei casi gravi mentre dal solo allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico per i casi meno gravi. Al comma 9-ter è stabilito che la sanzione del comma sei e seguenti può essere stabilita solo dopo aver verificato la reale colpevolezza dello studente. Al comma dieci è stabilito che nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione dello studente non consentono il reinserimento nella comunità scolastica di appartenenza è possibile, anche in corso d'anno, il trasferimento ad altro istituto. Al comma undici è stabilito che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo 5 (Impugnazioni) [Come Modificato dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235]
[modifica]1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
All'articolo cinque è disciplinata la normativa sulle impugnazioni delle sanzioni. Al comma uno è stabilito che contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Al comma due è stabilito che lo stesso organo è competente per i casi di conflitto sulle regole del regolamento. Al comma tre è stabilito che in via definitiva sui conflitti dei regolamenti delibera il Direttore dell'ufficio scolastico regionale sentito il parere (da presentare entro trenta giorni altrimenti il direttore dell'ufficio scolastico regionale potrà decidere da solo secondo il comma quinto) l'organo di garanzia regionale (che dura in carica due anni scolastici secondo il comma settimo) composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. Al comma quattro è stabilito che l'organo di garanzia regionale nello stabilire le sue decisioni si attiene strettamente al materiale fornito come prova. Al comma sei è stabilito che ciascuno ufficio scolastico regionale individua con apposito atto le modalità idonee alla designazione dei vari componenti dell'organi di garanzia regionale per garantire efficienza.
Articolo 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) [Introdotto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235]
[modifica]1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
All'articolo cinque-bis è normativizzato il Patto educativo di corresponsabilità. Ai sensi del comma uno i genitori e studenti al momento dell'iscrizione alla scuole devono sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia. Al comma due è stabilito nei regolamenti di istituto possono disciplinare le procedure di sottoscrizione e di elaborazione e revisione condivisa del Patto educativo di corresponsabilità. Al comma tre è stabilito che nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Articolo 6 (Disposizioni finali)
[modifica]1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
All'articolo sei sono collocate le disposizioni finali. Al comma uno è stabilito che i regolamenti delle scuole e la carta dei servizi devono essere adottati previa cosnultazione degli studenti nelle scuole secondarie superiori e dei genitori nelle scuole medie. Al comma due è stabilito che dello stesso regolamento e dei documenti fondamentali di ogni istituto scolastico devono essere fornite copia agli studenti all'atto di iscrizione. Al comma tre è stabilito che è abrogato il capo III (Delle punizioni disciplinari) del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 recante "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione" in evidente conflitto con l'articolo quattro e, di riflesso, cinque di questo Decreto del Presidente della Repubblica.
Funzione
[modifica]Lo scopo dello Statuto è quello di stabilire un sistema equilibrato di diritti basato su regole chiare e condivise. I punti salienti sono:
- diritto degli studenti alla partecipazione responsabile alla vita della scuola (art.2)
- diritto a una valutazione trasparente e tempestiva (art.2)
- disciplina del diritto di riunione e di associazione (art.2)
- dovere di un comportamento corretto e del rispetto di altre componenti della scuola (art.3)
- responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura (art.3)
- trasparenza del sistema delle sanzioni (art.4)
- provvedimenti disciplinari con finalità educative secondo il principio della riparazione del danno (art.4)
- diritto alla difesa in caso di sanzioni disciplinari (art.4)
- la disciplina non può influire sulla valutazione del profitto (art.4)
- le sanzioni sono sempre temporanee e possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica (art.4)
- limiti alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) (art.4)
- diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari ad un organo di garanzia (art.5)
- istituzione di un organo di garanzia che può dare parere vincolante sui provvedimenti disciplinari e sull'applicazione dello statuto (art.5)
- abolizione della bocciatura a seguito dell'insufficienza in condotta (ripristinato) (art.6)