Legge scuola provincia autonoma di Trento
Nella provincia autonoma di Trento la scuola viene normata dalla legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006, il cui testo si trova qui Legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006
Il testo che trovate al link è interattivo. Qui sotto a mo' di appunti si riporta una sintesi degli articoli della legge.
In questa lezione vengono riportati i link alle norme citate nella legge e un riassunto commento alla stessa.
Costituzione della Repubblica Italiana
[modifica]La legge fa riferimento ai seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 2
[modifica]La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
[modifica]Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 29
[modifica]La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 33
[modifica]L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
[modifica]La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Commentando e riassumendo
Titolo I, Capo I
[modifica]Sistema educativo di istruzione e formazione in Provincia di Trento
Finalità e principi generali
Articolo 1
[modifica]Come e a cosa viene applicata la legge: collocazione del sistema scolastico trentino in quello nazionale, organizzazione e tipologia delle funzioni, ordinamenti e piani di studio, risorse umane, rapporti tra i soggetti del sistema educativo provinciale.
Articolo 2
[modifica]- Comma
Dopo aver citato gli articoli della costituzione riportati più sopra, vengono elencate le finalità e principi generali:
- centralità della scuola pubblica e unitarietà con il sistema nazionale :
(GU n.67 del 21-3-2000)
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
- vengono riconosciute istruzione, formazione professionale e alta formazione professionale
- scuole dell'infanzia: educazione integrale, emotiva e relazionale, dei bambini in continuità con progetto pedagogico, primaria responsabilità dei genitori
- qualificare l'insegnamento per migliorare l'apprendimento dei ragazzi e la relazione con altri ed il territorio, favorire pluralismo culturale e libertà d'insegnamento
- promuovere autonomia trentina
- formare persone, favorirne l'inserimento sociale e professionale in una dimensione ecosostenibile, nazionale ed europea
- educare alla legalità, alla pace, alla cittadinanza responsabile, alla solidarietà
- conoscenza della storia e dell'Europa (non sembrerebbe solo la storia d'europa;-)
- garantire formazione continua e e aggiornamento alle scuole paritarie
- favorire e sostenere l'educazione permanente
- integrazione bisogni educativi speciali sia di origine personale, che sociale, che familiare
- promuovere formazione professionale
- incentivare frequenza università e alta formazione professionale in ambito europeo e all'estero
- favorire accoglienza
- educare alle pari opportunità
- favorire conoscenza territorio montano e alpino
- Azioni
- programmazione
- raccordo tra i vari ordini di scuola infanzia e primaria)
- integrazione istruzione formazione e politiche sul lavoro
- partecipazione a iniziative di istruzione e formazione interregionali, internazionali.....
- erogazione del servizio educativo
- controllo e valutazione del sistema
- informazione e comunicazione istituzionale
- orientamento
- formazione continua per gli insegnanti
- coinvolgimento associazioni sportive(!)
Articolo 3
[modifica]Norme a tutela Delle minoranze linguistiche. Insegnamento della cultura e della lingua ladina, si può usare il tedesco per cimbro e mocheno.
D.L. 592, 16 dicembre 1993
L.P. 30 agosto 1999
Articolo 4
[modifica]Organizzazione della scuola in Trentino:
- Servizio educativo (art. 8, Capi II e III Titolo II)
- Governo del sistema educativo ( Capo V Titolo II) , Scuola Ladina (Capo I Titolo III)
- Ricerca ( Sezione III Capo V Titolo II)
- Valutazione ( Sezione III Capo V Titolo II)
Articolo 5
[modifica]- La provincia provvede ad informare sul sistema scolastico dal punto di vista istituzionale
(L.P. 1590, 7 giugno 2000, informazione delle P.A.)
- Gli istituti a loro volta informano in più modi per migliorare accesso ai servizi e semplificare procedure
- La provincia assume delle iniziative ulteriori per rispettare accesso all'informazione e trasparenza
(L.P. 23, 30 novembre 1992, democratizzazione e trasparenza)
Articolo 6
[modifica]Rapporti con il sistema di educazione e di valutazione nazionale
- Il sistema provinciale fa parte del sistema nazionale e concorre(?) al sistema nazionale di valutazione
- Il sistema provinciale collabora anche scambiando dati con il sistema nazionale
Articolo 7
[modifica]Integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio
- Il sistema educativo provinciale concorre alla crescita sociale ed economica del territorio(!), educando, formando e integrandosi con altri attori del sistema economico-sociale trentino.
- Come integrarsi? Seguendo il programma di sviluppo provinciale (L.P. 4, 8 luglio 1996, Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
- La Provincia promuove educazione e formazione permanente.
3 bis. La Provincia promuove servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti in un contesto di multiculturalità, anche per genitori e docenti, per abbattere il rischio di abbandono scolastico.
(aggiunto dall'art. 8 della l.p. 6 maggio 2016, n. 5) - Articolo di difficile interpretazione. (Consultare: articolo 17, comma 2, lettera a), L.P. n. 4 del 1996 )
Titolo I, Capo II
[modifica]Servizio educativo provinciale
Articolo 8
[modifica]Servizio educativo provinciale
- Il sistema educativo fa il servizio educativo
- Composto:
- Scuole infanzia provinciale ed equiparate
- Scuole infanzia (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)
- Piano provinciale permette in alcuni casi agli Istituti comprensivi ad organizzare scuole infanzia ( legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
- Nel Titolo II, Capo IV vengono espresse delle regole per la libera istituzione di attività formative "private".
- La provincia promuove l'accesso all'università ed all'alta formazione.
Articolo 9
[modifica]Articolo 10
[modifica]Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10
Commi 1,2
[modifica]Individuano gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative dirigenti e docenti.
Comma 3
[modifica]Libertà d'insegnamento
Comma 4
[modifica]Altro personale: amministrativo, tecnico, ausiliario e assistenti educatori alle dipendenze del dirigente
Commi 5, 5bis, 5 ter
[modifica]Assistenti educatori e lettori
Comma 5 quater
[modifica]Curriculum del docente
Decreti attuativi
[modifica]In questa pagina di Vivoscuola sono riportati i Decreti attuativi