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Le Successioni Testamentarie

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Le Successioni Testamentarie
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Il Testamento nell'ordinamento civile italiano (art. 587 c.c.) è l'atto revocabile con cui un soggetto (detto testatore) dispone delle sue sostanze o di parte di esse, ovvero detta disposizione di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio) per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esso è un atto strettamente personale e non può in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante. Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella quale si caratterizza per essere un atto unilaterale a causa di morte.

Caratteristiche del testamento sono:

  • Revocabilità: È sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l'atto.
  • Unilateralità: Esso produce i suoi effetti (delazione) a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità.
  • Tipicità: Non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere.
  • Personalità: Da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore.
  • Formalismo: La legge prevede espressamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento. È in ogni caso sempre necessario redigere il testamento in forma scritta. Da tale principio discende la invalidità del testamento nuncupativo o testamento orale in uso presso gli antichi romani.

Capacità di Testare

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La Capacità di Testare va tenuta distinta dalla Incapacità naturale ad esempio dell'analfabeta a fare testamento olografico. Di norma tutti hanno la capacità di testare ai sensi dell'art. 591 c.c.. Sono incapaci di testare:

  • I Minori.
  • Gli Interdetti per Infermità di Mente.
  • Gli Incapaci di Intendere o di Volere nel momento in cui fanno testamento.

Conseguenza dell'Incapacità è l'Annullabilità Assoluta. L'azione si prescrive in cinque anni da quando venne data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La Capacità di Ricevere per Testamento invece è molto più ampia anche della Capacità di Ricevere per Successione Generale quali il nascituro non concepito, le persone giuridiche anche non ancora costituite o riconosciute. Gli indegni possono ereditare solo se riabilitati. Ci sono però delle limitazioni. Incapaci di ricevere sono il notaio, i testimoni e l'interprete intervenuti nella formazione del testamento pubblico e chi ha scritto la scheda o ricevuto il testamento segreto se consegnato in plico non sigillato.

Le Forme del Testamento

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Il codice civile italiano accoglie il principio del Formalismo Testamentario, in virtù del quale il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti.

Occorre distinguere quanto alla forma tra i Testamenti Ordinari e i Testamenti Speciali.

Sono Testamenti Ordinari:

  • Il Testamento Olografo: Atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore. È importante che sia scritto a mano dal testatore, non con macchina o in stampatello perché deve essere autografo. La data deve contenere l'indicazione del giorno mese ed anno anche essa non può essere scritta a macchina o con datario. Non serve il luogo. La sottoscrizione è obbligatoria ed autografa a pena di nullità. Se manca la data invece il testamento è annullabile.
  • Il Testamento Pubblico (o Testamento per Atto Notarile): Atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore. Il contenuto è letto pubblicamente ai testimoni e al testatore e viene sottoscritto dagli stessi. Se il testatore è sordo o muto è presente un interprete. Se non sa leggere i testimoni sono raddoppiati.
  • Il Testamento Segreto (o Testamento Mistico o Testamento Misto): È detto misto perché riunisce le caratteristiche sia del testamento olografico sia del testamento pubblico. Il testatore, anche a macchina o tramite un terzo, scrive una scheda di sottoscrizione. In presenza di due testimoni la scheda è consegnata al notaio. Il notaio scrive un atto di ricevimento e lo fa sottoscrivere dal testatore e dai due testimoni. Non si dà lettura pubblica, quindi, della scheda e quindi delle disposizioni testamentarie. Il Testamento Segreto può essere restituito (art. 604 c.c.).

La Mancata Redazione per Iscritto da Parte del Notaio della Dichiarazione del Testatore e la Mancanza di Sottoscrizione del Notaio o del Testatore sono Causa di Nullità sia per il Testamento Pubblico che per il Testamento Segreto. Dagli Altri Difetti deriva l'Annullabilità.

Sono Testamenti Speciali:

  • Il Testamento in Occasione di Malattie Contagiose o Calamità Pubbliche (artt. 609-610 c.c.).
  • Il Testamento in Navigazione Marittima o Aerea (artt. 611-616 c.c.).
  • Il Testamento dei Militari o Assimilati (artt. 617-618 c.c.).

La Pubblicazione e l'Esecuzione

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Tutti i testamenti, per ovvie ragioni, durante la vita del testatore sono segreti. Per avere esecuzione quindi dovranno essere resi Pubblici in seguito alla sua morte. Il Testamento per Atto Notarile diventa pubblico al momento della sua apertura e può essere presa coscienza da chiunque dato che è registrato nel repertorio generale. Il Testamento Segreto viene aperto e pubblicato dal notaio che l'ha ricevuto. L'apertura avviene alla presenza di due testimoni e il contenuto è trascritto in un atto che resta presso di lui. Il Testamento Olografico deve essere portato dal notaio da chiunque ne abbia il possesso dopo la morte del testatore. La pubblicazione è identica a quella del testamento segreto.

Una copia del testamento e del verbale di pubblicazione è trasmessa alla cancelleria del tribunale che ha la giurisdizione nella zona di apertura della successione. Il non seguire la procedura di pubblicazione appena detta (artt. 620-623 c.c.) non comporta l'invalidità del testamento e di quanto disposto. Gli effetti infatti avvengono appena i destinatari sono venuti a conoscenza della successione. La pubblicazione dell'olografico e del testamento segreto però è necessaria al fine di avere giudizialmente l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. Il notaio che è in possesso del testamento, sia esso pubblico o olografo o segreto, deve comunicare, appena viene a conoscenza della morte del testatore, la presenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosca l'indirizzo.

Il testatore talvolta nomina anche uno o più Esecutori Testamentari, tra gli stessi eredi o legatari o terzi, affinché curino l'attuazione del testamento. Tale nomina va accettata dall'esecutore che ha il compito di far eseguire il testamento così come scritto e non può sottoporre la nomina ad alcuna condizione. L'esecutore è amministratore della massa ereditaria e funge da custode della stessa. Se tra gli eredi vi sono minori, interdetti, assenti o persone giuridiche l'esecutore fa apporre i sigilli e fa redigere inventario. L'ufficio è gratuito ma il testatore può prevedere una retribuzione a carico dell'eredità. Le spese vanno comunque rimborsate. Se sono nominati più esecutori essi si intendono esercitanti la funzione congiuntamente a meno che non sia una gestione d'urgenza che permette quindi anche un potere disgiunto del singolo esecutore. Essi rispondono solidalmente e in caso di disaccordo provvede l'autorità giudiziaria.

Le Disposizioni Testamentarie

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Il Destinatario di ogni disposizione Testamentaria deve essere almeno determinabile. È nulla la disposizione testamentaria che fa dipendere dall'arbitrio di terzi l'indicazione dell'erede o del legatario ovvero la quota di eredità o l'oggetto del legato.

Un particolare tipo di disposizioni sono quelle a favore dell'anima e quelle a favore dei poveri. Quanto alle disposizioni a favore dell'anima, esse (a norma dell'art. 629) sono valide qualora risultino determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

In diritto ecclesiastico, il concetto di disposizione per l'anima comprende qualsiasi disposizione che miri alla salvezza dell'anima stessa, senza che abbia alcuna rilevanza il mezzo tecnico di cui il testatore si serva per raggiungere lo scopo. Rientrano pertanto in quest'ampio significato anche le fondazioni di culto.

Invece, il concetto civilistico espresso dall'art. 629 è più ristretto, comprendendo le disposizioni a favore dei poveri, ma non comprendendo le fondazioni di culto, che presuppongono la creazione di una persona giuridica, mentre le disposizioni a favore dell'anima ne prescindono del tutto (essendo considerate come disposizioni modali (oneri). Quindi, la disposizione a favore dell'anima può definirsi quella disposizione testamentaria che, senza creare una persona giuridica, impone il compimento di suffragi consistenti in atti di culto.

Quanto alla natura giuridica, la dottrina prevalente ritiene trattarsi di un autentico onere: infatti, queste disposizioni non danno luogo a nessun diretto vantaggio per i terzi (caratteristica del legato), in quanto il testatore intende solo appagare una propria esigenza spirituale. Essendo poi il modus una disposizione autonoma mortis causa, e non un elemento accidentale del testamento, in mancanza di eredi testamentari o legatari, esso graverà sugli eredi legittimi. L'adempimento delle disposizioni a favore dell'anima potrà essere richiesto da qualunque interessato, poiché l'art. 629 citato rinvia espressamente alla disciplina dell'onere. Il testatore può tuttavia designare una persona che ne curi l'esecuzione. La dottrina ritiene che questo curatore sia un esecutore testamentario, con funzione limitata all'adempimento della disposizione a favore dell'anima.

La Volontà Testamentaria

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La Volontà Libera e Genuina del Testatore è fondamentale in questo genere di atti che non sono ripetibili o emendabili dopo la morte dello stesso. Ugualmente però colpire con l'invalidità radicale gli atti viziati potrebbe essere un danno anche maggiore ledendo di fatto l'ultima volontà del testatore. La Volontà deve essere Spontanea, Espressa Compiutamente (cioè dal contesto dell'atto deve emergere l'intenzione che esso sia stato compiuto animo testandi), Definitiva (non deve essere un abbozzo o un progetto, chiaramente essendo sempre revocabile il testamento la volontà è definitiva sia ma di una definitività relativa). La Volontà deve essere espressa e chiara. In caso di errore sull'indicazione dell'ereditario o legatario o delle cosa ad oggetto della disposizione per evitare che si abbia l'invalidità della disposizione si può procedere ad una correzione successiva se è possibile comunque, senza alcun dubbio, individuare la volontà del testatore. I Vizi del Volere (Errore, Violenza e Dolo) sono cause di annullabilità, ai sensi dell'articolo 624 codice civile, ed essa è richiedibile da chi vi abbia interesse entro il termine di prescrizione che decorre dalla notizia della causa viziante. Il Motivo, diversamente dagli atti tra vivi, non potendo ripetersi la volontà del testatore, è preso in maggior conto. Il motivo erroneo o illecito che sia stato determinante per il testatore può essere causa di nullità. Poca rilevanza ha invece il motivo finale poiché la reale volontà del testatore deve prevenire dal testamento Per quanto riguarda l'Interpretazione delle volontà del testatore le regole procedurali sono identiche a quelle dei contratti. L'interprete dovrà attenersi ad una interpretazione che tenga quanto più fede alla volontà scritta dal testatore. Per chiarire le parole potrà avvalersi di mezzi di prova ma solo al fine di, come detto, chiarire la volontà espressa non per allargarne il significato.

Elementi Accidentali del Testamento

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Il testatore può manifestare, accanto alla volontà diretta solo agli effetti tipici del testamento, una volontà alla quale ineriscano elementi (detti Elementi Accidentali) che hanno la funzione di incidere in vario modo sugli effetti del negozio testamentario: condizione, termine, onere (o modus.

Condizione

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Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto Condizione sospensiva o risolutiva (art. 633 cod. civ.).

Il Codice ha così eliminato ogni questione circa l'apponibilità di una condizione risolutiva all'istituzione di erede. Si era infatti sostenuto che l'apponibilità di una tale condizione contrastava col principio semel heres, semper heres e col divieto di sostituzione fedecommissaria. Ma in contrario si è osservato che il principio semel heres, semper heres non viene meno con l'apposizione di una condizione risolutiva, poiché quest'ultima non opera retroattivamente eliminando la disposizione stessa.

Quanto poi al divieto di sostituzione fedecommissaria, si nota che in quest'ultima ricorrono due istituzioni, laddove nella istituzione sotto condizione risolutiva si ha un'unica istituzione di erede. La giurisprudenza di merito talvolta ha affermato che l'evento dedotto in condizione debba essere futuro rispetto al momento dell'apertura della successione. Ma la dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritengono applicabile il principio generale per cui la posteriorità deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del negozio stesso. Pertanto, è valida la disposizione con cui il testatore istituisce erede taluno "a condizione che lo assista fino alla morte".

Occorre poi osservare come la condizione impossibile o illecita si consideri non apposta (art. 634 Codice civile). La differenza di disciplina con il contratto si spiega con l'intento del legislatore di attribuire efficacia quanto più è possibile alla volontà del testatore, perché mentre il negozio inter vivos può essere rifatto, non può ovviamente esserlo il testamento. Tuttavia, la disposizione testamentaria è nulla qualora il motivo sviluppato nella condizione illecita abbia avuto da solo efficacia determinante sulla volontà del testatore.

Lo stesso è a dirsi se la condizione è impossibile.

Al fine di accertare se una condizione sia o meno illecita, in alcuni casi basta riferirsi solo al fatto dedotto in condizione (ad esempio, condizione di commettere un reato, condizione che l'istituito divorzi dal coniuge), mentre in altri casi è necessario fare riferimento anche alle intenzioni del testatore. Così, ad esempio, nel caso di condizione di non contrarre matrimonio con una determinata persona, occorre accertare se il testatore abbia voluto coartare la volontà dell'istituito o non abbia piuttosto considerato che egli, sposando quella persona, non avrà più bisogno dei beni ereditari. Così pure, nella condizione di diventare sacerdote, occorre vedere se si è voluto coartare la volontà dell'istituito o assecondarne la vocazione religiosa.

Rientra in quest'ultimo tipo di condizioni, la cd. clausola si sine liberis decesserit, che in linea di massima è valida, a meno che non sia impiegata per eludere il divieto del fedecommesso.

Termine

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Norma di riferimento è l'art. 637 del Codice civile, che vieta l'apposizione di Termini all'istituzione di erede. La norma ha la sua fonte nel noto principio semel heres, semper heres.

La dottrina trova la ratio della norma nell'esigenza di impedire facili violazioni del divieto di sostituzione fedecommissaria. Ove, infatti, fosse consentito nominare taluno erede "a partire da...", ovvero "fino a..." (= fino alla data stabilita), si avrebbe una successione di eredi nella medesima quota ereditaria. In omaggio al principio del favor testamenti, il legislatore non ha sancito la nullità dell'istituzione ereditaria, ma solo la nullità del termine apposto.

È invece ammesso il legato sottoposto a termine. La dottrina giustifica questa figura, considerando che - nel caso di legato a termine - la titolarità del bene passa ad altro soggetto ma o si estingue (es. legato di usufrutto) o ricade nella sfera giuridica dell'erede (es. legato di proprietà), al momento della scadenza del termine stesso.

Onere (o Modus)

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L' Onere (o Modus) è un peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore, e può consistere sia nell'erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un'azione o una omissione in favore del disponente o di un terzo.

La dottrina tradizionale considera l'onere come elemento accidentale e accessorio del negozio giuridico, accanto alla condizione e al termine, trattandosi di un motivo che è penetrato nella struttura negoziale acquistando così rilievo giuridico.

L'essenza dell'onere sta nel fatto che con esso il disponente vuole attuare un peso che si aggiunge alla struttura dell'atto di liberalità modificandola profondamente.La conferma del carattere accessorio viene dalla dottrina ritrovata sul piano normativo nella disciplina dell'onere impossibile e/o illecito, il quale si ha per non apposto, per cui cadrebbe dell'unico negozio la parte accessoria e non anche quella principale.

La dottrina più moderna (Michele Giorgianni) ha invece negato il carattere accessorio dell'onere, affermando che esso è una disposizione autonoma mortis causa che si pone accanto all'istituzione di erede e di legato . Questa natura giuridica discenderebbe dalla disciplina positiva, che prevede un'ampia ambulatorietà dell'onere, in quanto esso trasmigra anche a carico di coloro che non sono obbligati per testamento: coeredi e legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, ecc.

I Legati

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Il concetto di Legato si ricava a contrario dalla definizione di eredità. È legato ogni diretta attribuzione mortis causa a titolo particolare. La differenza sostanziale tra erede e legato sta nella responsabilità per i debiti del de cuius. Solo l'erede infatti risponde, una volta accettata l'eredità, dei debiti dello stesso e anche dei pesi posti nel testamento. Il Legato può essere:

  • Di Specie: Se il bene è Individuato nel patrimonio del testatore.
  • Di Quantità o di Genere: Se non è Individuato ma è una Cosa Generica. Dovendosi in questo caso compiere una specificazione o meglio individuazione del bene i sarà un onerato che avrà un obbligo di prestazione in tal senso e un onorato che riceverà tal bene.

Il Testatore può creare anche un Prelegato, cioè un legato verso un erede. Esso assume importanza soprattutto quando l'erede rinuncia all'eredità ma decide comunque di ricevere il legato. Se il legato appartiene ad un un terzo esso è nullo se non risulta da un qualche documento che il testatore sapeva che la cosa era in sua proprietà. Il legato di un credito o di liberazione di un debito hanno effetto per la sola parte del credito o debito che sussiste alla morte dell'erede e il legato di credito non obbliga l'onerato a garantire il nome bonum e neppure il nomen verum. Il legato può essere sottoposto a termine, iniziale o finale. Eventuali pesi, come oneri, sono possibile solo entro il valore della cosa soggetta a legato. Il bene passa al legatario con i suoi accessori e pertinenze. I frutti sono di regola del legatario dal momento dell'apertura della successione. Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato, così che il vantaggio del legatario si intende al netto.

Invalidità, Caducità e Revoca del Testamento

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Le cause che possono portare ad avere un testamento Invalido sono:

  • Mancanza della forma o difetto di forma (testamento olografo scritto a macchina da scrivere);
  • Per incapacità di agire o di intendere e volere;
  • Quando è in contrasto con le disposizioni di quota legittima, in questo caso i legittimari danneggiati possono invocare l'istituto dell'azione di riduzione; per revocazione del testamento.

Sia l'Invalidità che la Caducità possono toccare o tutto il testamento o singole disposizioni. Si ha Caducità quando indipendentemente dalla volontà del testatore le sue disposizioni non possono raggiungere l'effetto voluto (ad esempio la sopravvenienza di figli oppure la premorienza, la comorienza, l'assenza, la rinunzia, l'incapacità e l'indegnità del destinatario.

Per quanto riguarda il potere di Revoca, in linea generale, si può affermare che rappresenta l'esplicazione di quella stessa autonomia privata che ha dato vita al negozio testamentario.

Il suo scopo è quello di permettere l'eliminazione del regolamento di interessi precedentemente disposto, quando sopravvenga un mutato apprezzamento della sua convenienza.

Si può quindi definire la revoca come la ritrattazione di un atto giuridico compiuta dall'autore dell'atto stesso, con l'effetto di impedire il sorgere di una nuova situazione giuridica o di ripristinare quella preesistente.

Come è noto, il legislatore definisce il testamento come atto revocabile (art. 587 cod. civ.). La ratio della revoca è evidente: poiché si può disporre per dopo la morte e la volontà non deve avere effetti prima di tale momento, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata. Il principio di revocabilità è di ordine pubblico, poiché il legislatore ha vietato ogni rinunzia alla facoltà di revoca ed ha sancito inoltre la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (art. 458 cod. civ.) impegnandosi a non revocare quanto convenuto.

Inoltre il testamento è un atto di ordine pubblico, e come tale un negozio giuridico personalissimo. Non è consentita peraltro la revoca del testamento al di fuori dei casi e delle forme tassativamente previste. In linea di principio, la revoca del testamento può avere ad oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto, sia disposizioni patrimoniali che non patrimoniali. Per queste ultime, peraltro, sussistono varie eccezioni, una delle quali è testuale e riguarda il riconoscimento di figlio naturale (art. 256 cod. civ.).

Quanto alla natura giuridica, la revoca è atto giuridico unilaterale e pertanto deve ritenersi inammissibile il contratto di revoca, per la stessa ragione che sta alla base del divieto dei patti successori.

La revoca è un atto patrimoniale ancorché con efficacia negativa, in quanto essa in sostanza impedisce il verificarsi degli effetti delle disposizioni testamentarie attributive.

La revoca è poi un atto accessorio, poiché è subordinata all'esistenza dell'atto principale costituito dal testamento.

La revoca è a sua volta revocabile (art. 681 cod. civ.). Essendo un atto personalissimo, non è consentita né la rappresentanza né l'ambasceria.

La dottrina distingue tre casi di revoca testamentaria:

  • Revoca Espressa.
  • Revoca Tacita.
  • Revoca Legale per sopravvenienza di figli.

La revoca espressa è un negozio formale con cui un soggetto manifesta l'intenzione di eliminare in tutto o in parte la disposizione testamentaria. Può attuarsi in due forme, mediante nuovo testamento (che può anche limitarsi a contenere la sola dichiarazione di revoca) o mediante un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

La revoca tacita tradizionalmente comprende quattro figure:

  • Testamento posteriore.
  • Distruzione del testamento olografo.
  • Ritiro del testamento segreto.
  • Alienazione o trasformazione delle cose legate.

La dottrina prevalente ritiene che il ritiro sia in realtà un atto giuridico in senso stretto, perché non è necessaria né è sufficiente la volontà di revocare, atteso che gli effetti revocatori dipendono dalla legge.

Le altre ipotesi rientrano nella categoria dei negozi presunti, che si hanno quando il legislatore presume" l'esistenza di una volontà e quindi di un negozio ma ammette la prova contraria.

La Sostituzione Testamentaria

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Il testatore può Sostituire all'erede istituito altra persona, per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Tale sostituzione può essere distinta in:

  • Plurima: Se il testatore designa più sostituti all'istituito.
  • Reciproca: Se la sostituzione opera a favore dei coeredi (Tizio lega il bene X al coerede Caio, designando in sostituzione un altro coerede).
  • Parziale: Se il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all'istuito. (Tizio lega a Caio 1000 €, designando come sostituto Mevio, il quale, chiamato in sostituzione, riceverà soltanto 500 €).