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Le Nuove Organizzazioni a Interesse Generale e l'Impresa Sociale

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Le Nuove Organizzazioni a Interesse Generale e l'Impresa Sociale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Sempre più numerose sono le Organizzazioni che si dedicano a Interessi Generali come sanità, assistenza, istruzione, tutela dell'ambiente, beni culturali, ricerca scientifica. Il legislatore ha particolare attenzione per questi soggetti a cui dedica privilegi, incentivi, immunità fiscali, contributi finanziari.

Per ottenere questi incentivi non è richiesta alcuna personalità giuridica ma il più delle volte è richiesta l'iscrizione in particolari registri e la sottoposizione a particolari sistemi di controllo compiuti il più delle volte da Authorities.

Questi soggetti rientrano in varie categorie. Le più diffuse sono sicuramente le ONLUS regolate dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Ma vi sono anche altri soggetti come le Cooperative Sociali, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, le Associazioni di Promozione Sociale, i Fondi Pensionistici, le Fondazioni Bancarie e le Fondazioni che Operano nel Settore Musicale, gli Enti Ecclesiastici e così via. Tutte regolate da Leggi Speciali e ognuna avente delle caratteristiche particolari.

L'Impresa Sociale

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Un particolare tipo di Nuove Organizzazioni a Interesse Generale è sicuramente l' Impresa Sociale introdotta dal d.lgs. 155/2006. Essa identifica tutte quelle imprese private (escluse sempre le cooperative poiché perseguono fine mutualistico) in cui l'attività economica d'impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativamente indicati dal predetto d.lgs. 155/2006.

Possono conseguire il titolo di impresa sociale, ai sensi dell'art.1 del d.lgs.155/2006: « le organizzazioni private, ivi comprese gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. »

Per poter ottenere la qualifica di impresa sociale bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere costituita con un atto pubblico.
  • avere una struttura democratica.
  • destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente.
  • tenere libro giornale e inventario.
  • redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell'impresa.
  • redigere il bilancio sociale.
  • coinvolgere lavoratori e destinatari delle attività nella gestione.
  • avere la maggioranza degli amministratori soci

Possono quindi acquisire la qualifica:

  • associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati.
  • società (di persone e di capitali), le cooperative, i consorzi.

Le imprese sociali devono comunque mantenere finalità di interesse generale che vengono favorite dal legislatore sul piano civilistico con la possibilità di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata e con qualsiasi tipo societario con la possibilità di formare anche un gruppo. L'importante è che questo tipo di impresa non abbia mai come fine ultimo o principale lo scopo di lucro.

Non possono essere considerate imprese sociali le amministrazioni pubbliche o quelle che erogano servizi e beni solo in favore dei soci.

Le imprese sociali godono del privilegio di poter limitare alcuni aspetti delle responsabilità patrimoniali dei partecipanti anche quando per la forma societaria utilizzata prevarrebbe la responsabilità personale e illimitata di questi soggetti (società in nome collettivo). In particolare:

  • se l'impresa sociale è dotata di un patrimonio netto di ventimila euro al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte solo l'organizzazione con il suo patrimonio.
  • se il patrimonio diminuisce per delle perdite al di sotto di 1/3 dei ventimila euro, delle obbligazioni rispondono in solido tutti coloro che hanno agito per nome e per conto dell'impresa.

Quindi le agevolazioni poste dal legislatore sono valide solo per l'impresa sociale in bonis. Inoltre è importante ricordare che sul patrimonio di questo tipo di imprese grava un vincolo di indisponibilità in quanto non è mai possibile, nemmeno in caso di scioglimento, distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che ne fanno parte bensì l'intero patrimonio deve essere devoluto in altre associazioni non lucrative indicate nello statuto. L'assenza dello scopo di lucro e dello smobilizzo del patrimonio è tenuta costante anche in caso di scissione, fusione o trasformazione dell'impresa sociale.

Le società commerciali per poter essere considerate imprese sociali devono inserire il vincolo di non distribuzione degli utili. Non possono essere considerate un'impresa sociale gli enti pubblici e quegli enti privati il cui scopo sociale vada a solo vantaggio dei soci e non della generalità dei cittadini.

I settori di attività in cui possono operare le imprese sociali sono definite all'articolo 2 del d.lgs.155/2006:

  • assistenza sociale
  • assistenza sanitaria e socio sanitaria
  • educazione
  • istruzione
  • tutela ambientale
  • tutela dei beni culturali
  • formazione universitaria
  • formazione extrascolastica
  • turismo sociale
  • servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Possono inoltre diventare imprese sociali le organizzazioni che, indipendentemente dall'ambito di attività, svolgono attività di impresa per l'inserimento di lavoratori disabili e svantaggiati se questi costituiscono almeno il 30% del personale. Inoltre l'attività non deve avere prioritariamente finalità mutualistica, ovvero non può essere rivolta esclusivamente a soci.

I vantaggi principali si riscontrano nella responsabilità patrimoniale (in caso di patrimoni superiori a 20.000 euro, delle obbligazioni assunte risponde solo l'organizzazione, non i soci) e nella possibilità di avvalersi di volontari nel limite del 50% dei lavoratori.