La tutela dei diritti e le Prove
La tutela dei diritti
[modifica]L'articolo 2907 c.c. stabilisce che è l'autorità giudiziaria a provvedere alla tutela giurisdizionale dei diritti. In questo modo viene precluso a tutti, cioè sia ad altri soggetti privati che alla pubblica amministrazione, di farlo. Nemmeno il titolare del diritto può autotutelarsi. Inoltre, è vietata l'iniziativa ufficiosa del giudice, perché è l'autorità stessa a farlo su domanda di parte. Al giudice è, invece, richiesto di giudicare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (art. 112 c.p.c.) ed è tenuto a pronunciarsi solo sulla domanda proposta dalla parte. L'art. 111, 2° comma, Cost. stabilisce che il giudice deve essere imparziale e non può rifiutarsi di emettere una decisione. Quindi è obbligato a prendere una decisione.
La prova dei fatti giuridici
[modifica]Il giudice deve emettere la sua decisione sulle prove che gli sono state proposte dalle parti. Nella legislazione italiana è il codice di procedura civile a contenere gli enunciati che regolano il modo in cui le prove entrano nel processo, determinandone l'ammissibilità, la struttura e l'efficacia. Se al giudice occorrono nozioni di natura tecnica o scientifica, può nominare un consulente tecnico d'ufficio.
Le prove legali
[modifica]Le prove legali sono una delle categorie appartenenti alle prove giuridiche. Sono dei mezzi di prova predeterminati nell'efficacia da determinati enunciati legislativi. Al giudice viene così precluso di valutarle liberamente.
Le prove precostituite
[modifica]Un'altra categoria delle prove giuridiche sono le prove precostituite. Sono precostituite proprio perché sono cose che preesistono al processo e che forniscono al giudice la rappresentazione del fatto oggetto della controversia. Le prove precostituite consistono nelle prove documentali. Le principali sono: l'atto pubblico, la scrittura privata, le riproduzioni meccaniche, le copie fotografiche e le carte e i registri domestici. Fra le prove documentali esiste anche il telegramma che, però, è uno strumento di comunicazione ormai caduto in disuso. L'atto pubblico è un documento redatto con determinate formalità da un notaio, o da qualsiasi altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è stato formato. Questo mezzo di prova è disciplinato dagli articoli 2699 c.c. e seguenti. L'atto pubblico è anche una prova legale. Il giudice deve assumere per vere le seguenti circostanze: - la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato; - le dichiarazioni delle parti; - i fatti che il pubblico ufficiale dichiara avere fatto; - i fatti che il pubblico ufficiale dichiara che siano avvenuti davanti a lui; - la data e il luogo in cui l'atto è stato formato. Le circostanze al di fuori di queste appena elencate sono liberamente apprezzabili dal giudice. Le circostanze elencate poco fa (e che si trovano nell'art. 2700 c.c.) possono essere contestate e superate con la querela di falso. La querela di falso è una domanda di accertamento, con la quale si chiede al giudice di stabilire che una o più circostanze sono false.