Indennità di disoccupazione ordinaria

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Indennità di disoccupazione ordinaria
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto della previdenza e della sicurezza sociale

La indennità di disoccupazione ordinaria è un tipo di indennità di disoccupazione prevista dal diritto del lavoro.

Generalmente spetta ai lavoratori che si trovino senza lavoro per licenziamento, termine del contratto di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa lavoro.

  • La prima cosa da fare per avviare la pratica di disoccupazione è rivolgersi al Centro per l'impiego della propria città e reiscriversi nella lista dei disoccupati dando quindi la disponibilità immediata ad un altro eventuale lavoro.
  • Successivamente occorre la compilazione del modello DS21 e degli eventuali allegati. Questo modello comunque è reperibile dal sito dell'INPS.
  • La domanda corredata del modello MV10 per le detrazioni va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla data del licenziamento. La prestazione inizia a decorrere:
  • dall'8º giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5º giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Il lavoratore deve comunicare immediatamente:

Requisiti[modifica]

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).

Durata ed importo[modifica]

La durata dell'indennità di disoccupazione è di 8 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge.

Per il 2009 l'importo massimo è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48. La percentuale di indennizzo è pari al 60% della media delle ultime tre mensilità per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi fino al dodicesimo per i lavoratori ultra cinquantenni.

Termini per la presentazione[modifica]

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
  • inizia un nuovo lavoro
  • diventa titolare di pensione diretta
  • rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Pagamento[modifica]

L'indennità può essere riscossa:

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.