Centro per l'impiego

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Centro per l'impiego
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro

Un Centro per l'Impiego, in Italia, è un ufficio della pubblica amministrazione a cui è demandato la funzione di gestire il mercato del lavoro a livello locale.

Il Centro per l'impiego dipendono dalle Regioni e operano a livello provinciale. Sono gli eredi del vecchio Ufficio di collocamento ovvero delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura (SCICA).

Storia[modifica]

Le riforme avvenute a partire dalla metà degli anni novanta del XX secolo hanno profondamente modificato le regole relative al mercato del lavoro nonché i Servizi ad esso relativi.

Il mutamento è iniziato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 (la prima delle leggi Bassanini) che ha modificato ampiamente le precedenti strutture pubbliche di cui al sistema di collocamento pubblico.
Con il d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, attuativa della legge 59/1997, sono stati istituiti i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da apposita legge regionale. La legge Biagi nel 2003 decretò il passaggio definitivo al carattere privato della disciplina della materia da quello pubblico.

Compiti[modifica]

I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo Stato, sono:

  • in materia di collocamento dei lavoratori presso datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, domestici, non comunitari, a domicilio, ecc.;
  • in materia di lavoratori disabili, cosiddetto collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/1999;
  • in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di concorso pubblico, tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
  • preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • iniziative per incrementare il lavoro femminile;
  • programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, tirocini, ecc.

Diversa è invece la funzione della Direzione provinciale del lavoro che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo Stato:

  • vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli Ispettori del Lavoro;
  • conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro;
  • coordinamento del SIL, il Sistema Informativo Lavoro (di cui si dirà);
  • raccordo con gli organismi internazionali e dell'Unione europea.

Le competenze delle Regioni[modifica]

La Regione in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una legge regionale istituisce i propri servizi regionali per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc.

Di norma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle Province]], al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, nonché per le Province Autonome di Bolzano e Trento sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.

Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, insieme alla Riforma Biagi, introduce la figura dei soggetti privati: le Agenzie per il lavoro.

L'introduzione di tali soggetti privati è dovuta a sollecitazioni dell'Unione europeache aveva più volte sanzionato l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia europea per il monopolio pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.

Il Sistema Informativo Lavoro (SIL)[modifica]

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 istituì il Sistema Informativo Lavoro (SIL).[1]

Il SIL per espressa definizione legislativa è costituito da "l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware e software e di rete ai fini dei compiti suindicati". Il SIL si avvale del sistema pubblico di connettività e del suo precursore la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, al fine di realizzare i compiti ed i servizi istituzionali attraverso forme moderne.

Realizzazioni di tale proposito sono:

  • il sistema delle Comunicazioni obbligatorie, in cooperazione applicativa con i sistemi informatici del Ministero del lavoro;
  • la Borsa continua nazionale del lavoro;
  • il sistema delle Dimissioni volontarie, abrogato dal giugno 2008 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. nella legge 9 agosto 2008, n. 133);
  • il sistema della comunicazione telematica del Prospetto Informativo Collocamento Mirato, cosiddetto prospetto disabili, ex art. 40, comma 4, della legge 9 agosto 2008, n. 133.

Note[modifica]

  1. Art. 11, comma 1, del Il d.lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.

Bibliografia[modifica]

  • Boccia Antonio, Il mercato del lavoro in Italia, Editore A.g.n., Napoli 2007

Collegamenti esterni[modifica]

Sito dei Centri per l'Impiego - divisi per Regione