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I Diritti della Personalità

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I Diritti della Personalità
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Ad ogni uomo in quanto tale sono attribuiti alcuni diritti che servono a garantire le ragioni fondamentali della via e dello sviluppo psicofisico della propria esistenza detti Diritti Umani. Oggi i Diritti della Personalità hanno acquisito una rilevanza che li pone al di sopra dei diritti di proprietà e di autonomia contrattuale e che influenzano anche la lettura stessa delle norme. Accanto a questi diritti umani fondamentali per lo sviluppo della persona esistono altri diritti che comunque tutelano astrattamente la sua umanità e si ascrivono tra i diritti della persona. Sono il Diritto al Nome, il Diritto all'Immagine, il Diritto allo Status Familiare e così via. Sono tutti diritti Non Patrimoniali, Assoluti (Erga Omnes), Inalienabili, Intrasmissibili, Imprescrittibili e Irrinunziabili.

Il Diritto alla Vita e all'Integrità fisica

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Il Diritto alla Vita e il Diritto all'Integrità Fisica sono tutelati sotto vari aspetti dall'ordinamento. Essi sono ricompresi, prima di tutto, tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione. Rientrano poi anche nel Diritto alla Salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Dall'altra parte anche il Codice Penale punisce alcune figure di reato, come l'omicidio o le lesioni personali, avendo come intento proprio salvaguardare i due diritti in esame. Nel diritto civile invece è previsto il risarcimento danni se si violano questi beni fondamentali.

Va preliminarmente ricordato che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se esso non è imposto per legge ergo in via generale ognuno è libero di curarsi o meno. Ugualmente va ricordato che è punito però l'aiuto e l'istigazione al suicidio. Varie sono le domande e le questioni ancora aperte come se sia possibile disporre di parti del proprio corpo (per l'articolo 5 c.c. l'atto di disposizione è nullo se cagiona una diminuzione permanente dell'integrità fisica o è in altro modo contrario alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico) oppure la questione di chi è in uno stato di incoscienza e del malato su cui si instaura la questione del Consenso Informato.

Il Diritto all'Integrità Morale, all'Onore, all'Immagine e alla Riservatezza

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Altri diritti essenziali della persona sono il Diritto all'Integrità Morale e il Diritto all'Onore. Questa tutela non viene meno manco a seguito di una condanna penale infatti nessuna pena è infamante. Il Diritto Penale tutela questi due diritti con il reato di Ingiuria e di Diffamazione e impone per essi un risarcimento danni. Va inoltre annoverato anche il Diritto alla Propria Immagine (ex art. 10 c.c.) infatti è fatto divieto di pubblicare il ritratto di una persona senza il consenso della medesima o dopo la morte degli eredi. Sono escluse solo le immagini in occasioni pubbliche e dovute alla notorietà del soggetto oltre alle immagini che possono creare pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona o dei suoi congiunti. Se vi è un abuso il soggetto può chiedere la cessazione della stessa (Azione Inibitoria) oltre che il Risarcimento del Danno). La Giurisprudenza oggi tende ad far confluire tutti questi vari Diritti, e altri, in una macro categoria che è quella del Diritto alla Riservatezza della vita privata o meglio della sfera intima del soggetto. Il fenomeno del Diritto alla Privacy ha avuto uno sviluppo in relazione soprattutto a due avvenimenti. Da una parte la questione dei dati informatici raccolti nelle Banche Dati che possono comportare un uso abusivo dei dati personali. Dall'altro proprio in risposta di ciò nel 2003 fu emanato il Testo Unico (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali o Codice della Privacy) cioè il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in vigore dal 1° gennaio 2004. A fianco a queste tutele si è venuta a creare un Diritto all'Identità della Persona cioè affinché ad ogni soggetto sia assegnato in concreto nella sfera pubblica ciò che corrisponde alla realtà alle sue situazioni personali, idee politiche e religiose, reali. In ultimo il Diritto alla Riservatezza è tutelato anche nel Contenuto di Lettere che non può essere diffuso senza il consenso dello scrittore e del destinatario. Tale diritto è tutelato anche in sede penale. Esso è inoltre esteso per i documenti segreti o carte di famiglia come pure per i segreti professionali, scientifici o industriali. È riconosciuto inoltre il Diritto d'Inedito quando l'autore abbia disposto che un'opera non venga pubblicata o divulgata (art. 24 della Legge sul Diritto d'Autore).

Il Diritto alla Libertà e alla Libera Esplicazione della Propria Attività

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La Tutela della Libertà è considerata come il Diritto Principe tra i Diritti della Persona. Varii tipi di Libertà sono sancite dalla nostra Costituzione (si ricordi la Libertà di Locomozione e Residenza ex art. 16, la Libertà di Comunicazione e Corrispondenza ex art. 15, la Libertà di Riunione ex art. 17, la Libertà di Professare la Propria Fede Religiosa ex art. 19, la Libertà di Pensiero e di Parola ex art. 21) ma anche da Codice Civile (come la Libertà Matrimoniale, la Libertà Contrattuale e Commerciale, la Libertà Testamentaria, la Libertà di Lavoro che ricade nella generica Tutela del Lavoro ex art. 35 Cost.). Alle volte queste Libertà sono tutelate con limitazioni ad altre Libertà si pensi alla Libera Concorrenza. Per non far venire meno la "sacralità" di queste tutele esse sono state rese indisponibili dalla autonomia contrattuale.

Il Diritto al Nome

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Ogni Individuo necessita di essere distinto da un altro. Questo segno distintivo è dato dal Nome. Il Diritto al Nome è pertanto diretto alla cura di un Interesse Individuale ma anche di un Interesse della Società. Esso è un Diritto Essenziale della Persona (ex art. 6 c.c. e art. 22 Cost.) a cui è connesso un dovere attraverso norme penali e di polizia che impongono la dichiarazione delle generalità. Il Nome è composto da un Prenome, o Nome Individuale, e un Cognome che è il Nome di Famiglia. Esso viene assunto dai Figli senza bisogno di specifica attribuzione. Il primo invece è dativo cioè Dichiarato da uno dei genitori, da un prourato speciale o da altri che facciano la dichiarazione di nascita indicando all'ufficiale di stato civile un solo nome o più. Se la scelta tra i genitori non trova accordo a decidere è il giudice su ricorso come materia di particolare importanza. Se invece non è dichiarato sarà l'ufficiale di stato civile a sceglierlo. Se i genitori sono ignoti, l'ufficiale di stato civile o il direttore dell'ospizio stabilisce il nome (prenome e cognome) da imporre. Per legge ci sono alcuni limiti alla scelta del prenome. Esso non può essere il prenome del padre vivente, di fratelli viventi, un cognome né un nome (e anche cognome quando i genitori sono sconosciuti) che sia ridicolo, vergognoso, contrario all'ordine pubblico, di nomi geografici o che rilevino l'origine illegittima, nomi che appartengono a famiglie illustri, ecc. (art. 34 d.p.r. 2000/396). Il prenome e il cognome può essere modificato su domanda e per giustificati motivi (ad esempio è ridicolo, vergognoso, o riveli l'origine naturale) mediante decreto del prefetto (artt. 89 ss., d.p.r. 2000/396 modificati dal d.p.r. 2012/54) oppure a seguito di determinati avvenimenti che riguardano la vita. Il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio prende il cognome del padre. Se la paternità è accertata però dopo il riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo al materno. Nell'ipotesi che il figlio sia minore la decisione sul cognome spetta al giudice (art. 262 c.c.). La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile (perdendolo se i sono nuove nozze) (art. 143-bis c.c.). Il giudice può vietare alla moglie separata l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso qualora portarlo reca a lei grave pregiudizio (art. 156 bis c.c.). L'adottato assume il solo cognome del padre adottivo. L'adottato in casi particolari e l'adottato maggiore d'età invece lo aggiunge (art. 299 c.c.) il cognome dell'adottante premettendolo al loro. La tutela del Diritto al nome (art. 7 c.c.) è attuata attraverso una Azione di Reclamo o Inibitoria cioè con un divieto giudiziale contro l'abuso. Essa sorge quando vi sia contestazione sul diritto all'uso del proprio nome, o quando vi sia usurpazione del nome, cioè uso illegittimo da parte di un terzo con un eventuale pregiudizio per il vero titolare. La sentenza che lo riconosce condanna anche ad un Risarcimento dei Danni e viene pubblicata in uno o più giornali. La difesa del nome può essere invocata anche da chi vi abbia interesse per apprezzabili ragioni familiari (art. 8 c.c.). Lo Pseudonimo, Nome d'Arte o di Battaglia, può costituire un Diritto analogo a quello del Nome (art. 9 c.c.) e viene Difeso nelle stesse Forme. Non qualsiasi Pseudonimo gode di Tutela, ma soltanto quello che abbia acquistato l'importanza di un Nome.