Gli Atti di Liberalità fra vivi

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Gli Atti di Liberalità fra vivi
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto privato
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Gli Atti di Liberalità, o Donazioni, sono il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l'altra, il donatario, disponendo, o obbligandosi a disporre, di un proprio diritto, senza conseguire un corrispettivo.

Oltre al contratto di donazione vi sono altri mezzi con cui attuare lo spirito di liberalità. Ogni atto avrà la sua particolare disciplina ma ci sono una serie di conseguenze e regole comuni. Atto di Liberalità non corrisponde ad Atto a Titolo Gratuito. Infatti, a differenza di quest'ultimo vi è una espressa volontà da parte di una delle due parti di realizzare un'attribuzione patrimoniale all'altra senza un interesse economico.

Causa e Motivi degli Atti di Liberalità[modifica]

Il contratto di donazione sorge allo Scopo di arricchire un altro soggetto: quindi elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l'arricchimento. Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, i quali per regola generale restano al di fuori della convenzione. Arduo è, invece, definire siffatto spirito di liberalità in quanto la dottrina e la giurisprudenza, pur condividendo la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, offrono di esso molteplici descrizioni. In via generale per spirito di liberalità può intendersi l'intento altruistico di beneficiare il donatario. Di ciò un'eco negli atti notarili, soprattutto di qualche decennio or sono, ove il donatario dichiara di accettare "con animo grato", quale volontà correlata all'intento altruistico del donante. Altre tesi, di tipo oggettivistico, ritengono invece che la funzione della donazione consista unicamente nell'attribuire un proprio bene ad altri senza conseguire un corrispettivo. Lo spirito di liberalità, preteso dall'art. 769 C.C., non atterrebbe alla causa del negozio, ma servirebbe solo a colorare l'intenzionalità dell'attribuzione non bilanciata economicamente dal corrispettivo. È donazione anche l'arricchimento remuneratorio, cioè quello fatto per riconoscenza, a fronte dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (art. 770 C.C.). A differenza di quella ordinaria, la donazione remuneratoria è irrevocabile e non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante; comporta invece, a carico del donatario, la garanzia dei vizi per l'evizione. Non è donazione la liberalità attuata in considerazione dei servizi resi al donatario, se non eccede i limiti di una stretta proporzionalità, né la liberalità d'uso.

L' Arricchimento è l'incremento del patrimonio del donatario e, come visto, si può realizzare disponendo a favore di questi di un diritto oppure obbligandosi a una prestazione di dare (cosiddetta donazione obbligatoria). Si discute se tale nozione debba essere intesa in senso economico, oppure esclusivamente giuridico, quale attribuzione di un diritto. Accogliendo la prima tesi, maggioritaria, ne deriva che, in ordine alla donazione modale, il modus non può, al momento del perfezionamento dell'atto, essere di valore tale da depauperare per intero il valore della donazione. La donazione è un contratto animato da spirito di liberalità. È infatti necessario che il donante si privi di un proprio bene (depauperamento) in favore dell'arricchimento del donatario (ossia del soggetto a favore del quale è fatta la donazione). Si distingue dalla donazione il contratto a titolo gratuito, dove l'assenza di corrispettivo non equivale a spirito di liberalità. Classico esempio di contratto a titolo gratuito è quello concluso dal giovane violinista che si esibisce gratuitamente per uno spettacolo, al fine di farsi pubblicità. Il cosiddetto ritorno pubblicitario rappresenta infatti un valido interesse patrimoniale che giustifica causalmente il contratto a titolo gratuito. Al contrario, nella donazione non sussiste alcun interesse patrimoniale del donante.

La Donazioni Indirette[modifica]

Lo scopo di arricchire una persona si può raggiungere anche Indirettamente, avvalendosi di atti che hanno una causa diversa. In tali casi si parla spesso di donazione indiretta: il caso più frequente è quello della vendita di una cosa a un prezzo inferiore al suo valore (negotium mixtum cum donatione): tali negozi attuano sia la causa di scambio, sia quella donativa. Rientrano tra le donazioni indirette anche i seguenti casi: il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore cancella un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene a un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo). Oltre alla sproporzione oggettiva fra le due prestazioni, serve che questa sproporzione sia voluta dalla parte che la subisce, allo scopo di dar vita a una liberalità. Questo fine è necessario che sia noto alla controparte. La donazione indiretta non soggiace a tutte le norme in tema di donazione, ma soltanto ad alcune, soprattutto quelle in tema di riduzione e collazione. Non necessita della forma pubblica. Per una parte della dottrina, la donazione indiretta rientra fra i negozi indiretti. Va in ogni caso distinta dalla donazione simulata:

  • nella donazione indiretta il negozio apparente è quello effettivamente voluto, in quanto non c'è differenza fra volontà e dichiarazione;
  • nella donazione simulata, invece, il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, che fanno assumere la parvenza di un negozio oneroso alla loro volontà di stipulare un contratto gratuito.

Le Liberalità fra Vivi e la Futura Successione[modifica]

Vari sono i casi in cui le Liberalità fra Vivi sono avvicinate alla Successione Ereditaria. In alcuni casi le donazioni sono considerate come anticipo di successione. Su questo si fonda l'Istituto della Collazione. Per questo motivo l'azione di riduzione si rivolge anche verso chi ha ricevuto donazioni tra vivi da parte del de cuius. Il legittimatario deve prima di tutto imputare alla sua quota le donazioni ricevute (imputazione ex se). L'incapacità a ricevere è la stessa prevista per la donazione e per le disposizioni mortis causa. Inoltre l'art. 799 c.c. equiparando all'art. 590 c.c. dispone che la nullità della donazione non può essere fattta valere dagli eredi o aventi causa dal donante i quali, dopo la morte del donante stesso, abbiano coscientemente confermato la donazione o via abbiano dato volontaria esecuzione.

L'Inadempimento, l'Invalidità e la Revoca[modifica]

Vista la gratuità del contratto, l' Inadempimento del donante è regolato meno duramente rispetto a quello del comune debitore: il donante inadempiente risponde per dolo o colpa grave (art. 789 c.c.). Analogamente la garanzia per l'evizione, per poter funzionare, deve essere espressamente promessa, altrimenti il donante risponde solo se è in dolo o, a prescindere dall'elemento soggettivo della responsabilità, se si tratta di donazione modale o rimuneratoria. In queste due ultime ipotesi, infatti, la legge impone la garanzia per l'evizione (art. 797 n. 3 c.c.): questa è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante. Il donante risponde dei vizi della cosa solo in caso di apposito patto o di dolo.

La disciplina dell' Invalidità della donazione è più affine a quella del testamento che a quella del contratto. Così, come per il testamento, l'errore rende annullabile la donazione se il motivo risulta dall'atto ed è stato il solo che ha indotto a compiere la liberalità (art. 787 c.c.). Nelle norme generali, invece, il motivo illecito rileva quando ha avuto valore determinante ed esclusivo, ed è comune a entrambe le parti. Per donazione e testamento il codice è meno rigoroso, quindi è necessario che il motivo illecito (contrario a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume) abbia avuto rilevanza esclusiva e determinante, ma non serve che sia comune a entrambe le parti: basta che risulti dall'atto (art. 788 c.c.). La disciplina dell'invalidità della donazione per motivo determinante illecito ha massima importanza con riferimento alla donazione rimuneratoria: questa sarà invalida quando la rimunerazione è riferita a un fatto illecito (es: rimunerazione per omicidio). Sono in ogni caso punite come reato le remunerazioni a pubblici ufficiali e impiegati anche se riferite a atti di ufficio già compiuti (artt. 318 e 320 c.p.). Anche per la donazione, come per il testamento, la nullità è sanabile e suscettibile di conferma, in deroga al generale divieto. L'art. 799 c.c. dispone che, indipendentemente dalla causa di nullità della donazione, gli eredi o gli aventi causa del donante non possono far valere la nullità di cui erano a conoscenza se, dopo la morte del donante, confermano la donazione o vi danno volontaria esecuzione. La conferma costituisce un separato negozio giuridico che è dunque sottoposto alle norme in materia di negozi giuridici: essa non potrà quindi essere illecita. L'originaria illiceità della donazione non travolge la successiva conferma: secondo la dottrina maggioritaria, l'unico aspetto di illiceità della donazione che sopravviverebbe alla morte del donante sarebbe quello relativo al buon costume (ma questa deduzione è divenuta teoricamente meno forte dopo l'abolizione dell'art. 31 delle preleggi). Per chi, come Andrea Torrente, aderisce a questa interpretazione sistematica, il contrasto di uno degli elementi della donazione con il buon costume impedirebbe comunque la successiva conferma. Un atto di donazione può essere impugnato dagli eredi entro dieci anni dalla morte del donante.

La donazione, come ogni contratto, può sciogliersi solo per le cause previste dalla legge. In due casi ne è ammessa la Revoca: ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli. La revoca non è ammessa per le donazioni obnuziali e quelle remuneratorie. La revoca è frutto di un'iniziativa unilaterale del donante, che ha infatti il diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi previsti. Diverso è il caso dell'azione revocatoria, la quale richiede la frode ai creditori, i quali sono i soli legittimati ad agire. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario alla restituzione dei beni: non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti sulla cosa donata prima della proposizione della domanda, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa.

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