Forme organizzative di governo

Da Wikiversità, l'apprendimento libero.
lezione
lezione
Forme organizzative di governo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto romano

Il senato era costituito da 300 membri e dal 4 secolo sia patrizi che plebei, la cui lectio è operata dai censori. Si riuniva in un luogo consacrato a porte aperte, convocato da un magistrato che illustrava delle proposte.

Il Senato romano riuscì a essere veramente importante solo con l'instaurazione della Repubblica. Gli venne conferito formalmente il solo potere consultivo, ovvero il diritto di essere consultato prima di far passare una legge. Nonostante questo ruolo formale, il ruolo sostanzialmente esercitato era quello dell'assemblea del ceto dominante in una repubblica oligarchica, simboleggiato dal potere esercitato mediante il Senatus consultum ultimum, espresso inizialmente oralmente e dotato di autorevolezza. Con esso il senato ispirava tutta la politica interna ed internazionale.

La discussione non poteva prolungarsi oltre il tramonto. Vi era l'obbligo di partecipazione a pena di multe. Si procedeva alla votazione per discessionem.

Nell'età repubblicana, per entrare in senato occorreva avere esercitato una magistratura. Dapprima vi furono ammessi soltanto coloro che erano stati censori, consoli o pretori; in seguito il senato fu aperto anche agli ex edili, agli ex tribuni della plebe e agli ex questori. Ogni cinque anni i censori redigevano la lista ufficiale dei senatori, integrando i posti vacanti e, in rari casi, procedendo all'espulsione degli indegni.

Il Senato romano si poteva riunire solo in luoghi consacrati, solitamente nella Curia.

I senatori patrizi avevano ereditato le funzioni dell'interregnum ( divenuto eccezionale, solo in caso della vacanza contestuale di tutti i magistrati supremi) e dell'auctoritas, che si trasformò in un'autorizzazione a presentare ai comizi le proposte (rogationes) su cui dovevano esprimersi.

I consoli venivano eletti dal popolo riunito nei comizi centuriati. Ad essi spetta il potere di indirizzo politico della res publica, che esercitano attraverso l'iniziativa legislativa e la provocazione di senatus consulta. In definitiva, erano a loro attribuite tutte le competenze che non erano specificatamente attribuite ad altri magistrati ( per esempio, comando supremo degli eserciti e difesa dell'ordine pubblico interno). Le competenze consolari investivano tutto l'agire pubblico, in pace come in guerra. Nei fatti, tutti i poteri non appannaggio del Senato o di altri magistrati erano in capo ai due consoli.

Ognuno dei due consoli era titolare del potere nella sua interezza e poteva esercitarlo in via del tutto autonoma, salva la facoltà del collega di porre il veto (intercessio). Per evitare possibili inconvenienti, si escogitarono diversi sistemi, grazie ai quali - in forza di un accordo politico tra i due - certi periodi o in determinati settori di attività un solo console esercitava effettivamente il potere, senza che l'altro ponesse il veto. Il più noto è quello dei turni, in base al quale i due consoli dividevano l'anno in periodi - in genere mensili - in cui si alternavano nel disbrigo degli affari civili (nell'esercizio del comando militare i turni erano giornalieri). Un altro sistema era quello che si basava sulla ripartizione delle competenze tra i consoli eletti, in base al quale ciascuno dei due esercitava in maniera esclusiva alcuni poteri.

I consoli erano eponimi, ossia l'anno di servizio era conosciuto con i loro nomi. Se un console moriva durante il suo mandato (fatto non raro quando i consoli erano in battaglia alla testa dell'esercito), un altro veniva eletto, e veniva detto consul suffectus.

I consoli erano incaricati sia dei doveri religiosi che di quelli militari; la lettura degli auspici era un passo essenziale prima di condurre l'esercito in battaglia. Inizialmente solo i patrizi potevano divenire consoli. Con le c.d. Leges Liciniae Sextiae (367 a.C.), i plebei ottennero il diritto ad eleggerne uno; il primo console plebeo fu Lucio Sestio, nel 366 a.C. Con il passare del tempo, il consolato divenne il normale punto d'arrivo del cursus honorum, la sequenza di incarichi perseguiti dai Romani ambiziosi.

In via eccezionale i consoli potevano ricevere dal senato i pieni poteri: il provvedimento era chiamato senatus consultum ultimum estremo provvedimento del senato e la formula era Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat, "Provvedano i consoli affinché lo stato non abbia alcun danno". A tale formula si ricorse poche volte, per esempio: durante la scalata al potere di Gaio Gracco, nel 121 a.C., in occasione della marcia su Roma di Lepido nel 77 a.C., della congiura di Catilina nel 63, quando Cesare attraversò il Rubicone nel 49 a.C.

I questori assistevano i consoli soprattutto nelle funzioni militari. Inizialmente nel numero di 2 fino al numero di 8 nella tarda repubblica.

I censori Tale carica in origine poteva essere ricoperta solo dai patrizi, ma dal 339 a.C. le Leges Publiliae stabilirono che uno dei censori dovesse essere di estrazione plebea. A contraddistinguere l'atto della loro elezione era la cosiddetta cerimonia della lustratio, la purificazione della città (il termine lustrum, da allora, designa un periodo di cinque anni, ovvero il lasso di tempo che intercorreva tra un'elezione e la successiva). I censori erano una delle più alte magistrature della Roma antica assieme ai consoli, ai questori, agli edili e ai tribuni della plebe.

Erano sempre in numero di due ma, pur avendo funzioni importanti, erano privi di imperium. Venivano eletti direttamente dai comizi centuriati. All'inizio la durata in carica era di cinque anni, ma il periodo fu ristretto a 18 mesi. I censori si occupavano principalmente del censimento della popolazione, della cura morum e della lectio senatus. Con il declino e la caduta della Repubblica Romana la carica venne poi assunta direttamente dagli imperatori, spesso in chiave anti-senatoria. Questo compito era particolarmente importante nella fase repubblicana perché, in pratica, permetteva al censore di decretare i candidati alla carica senatoriale.

Una volta entrati in carica, i censori emanavano un editto in cui si stabilivano in quali giorni i cittadini dovevano recarsi nel Campo Marzio per dichiarare il proprio reddito. Il criterio di censura era dapprima basato sulla quantità di terra coltivabile posseduta oppure sul numero di capi di bestiame.In seguito l'unità base del censimento divenne il capitale mobile. Questa riforma fu fondamentale per l'apertura dei Comizi centuriati alle nuove classi sociali in ascesa, che fondavano la propria ricchezza sul commercio e sull'artigianato piuttosto che sull'agricoltura.

Il Pretore era un magistrato romano dotato di imperium e iurisdictio. L'attività del Praetor si concretizzava nella concessione dell'actio, cioè lo strumento con cui si permetteva ad un cittadino romano che chiedeva tutela, nel caso in cui non ci fosse una lex che prevedesse la tutela, di agire in giudizio, e portare quindi la situazione dinnanzi al magistrato. Il pretore era detto "collega consulibus", e veniva eletto con gli stessi auspici nei Comitia Centuriata. Grazie al potere di imperium e al potere di iurisdictio di cui era parimenti dotato, riuscì a svolgere una funzione propulsiva dell'ordinamento giuridico, correggendo e colmando le lacune dello ius civile. La pretura era in origine una specie di consolato, e le funzioni dei pretori erano una parte di quelle dei consoli: i pretori a volte comandavano l'esercito dello stato; e mentre i consoli erano assenti con le loro armate, esercitavano le funzioni di questi ultimi all'interno della città. Era anche un Magistratus Curulis e possedeva l'Imperium, e di conseguenza era uno dei Magistrati Maiores: ma doveva rispetto e obbedienza ai consoli.

Nell'anno 246 a.C., fu nominato un altro pretore il cui incarico era di amministrare la giustizia, in materia di dispute tra peregrini e cittadini Romani.

Si ebbero così due pretori: Il praetor peregrinus avente giurisdizione sulle controversie tra cives e peregrini e tra peregrini. Il praetor urbanus "qui ius inter cives dicit", e talvolta semplicemente praetor urbanus e praetor urbis.

I due pretori determinavano per sorteggio quali funzioni dovessero rispettivamente esercitare. A volte l' imperium di un pretore veniva prolungato per un secondo anno. Quando i territori dello stato si estesero oltre i confini dell'Italia, vennero creati nuovi pretori. Perciò due pretori vennero creati nel 227 a.C., per l'amministrazione di Sicilia e Sardegna, e altri due vennero aggiunti con la formazione delle due province spagnole nel 197 a.C. Dopo la perdita delle funzioni giudiziarie nella città, un pretore spesso aveva l'amministrazione di una provincia con il titolo di Propretore, e talvolta con il titolo di Proconsole. Silla portò il numero di pretori a otto, che Giulio Cesare innalzò successivamente a dieci, dodici, quattordici e sedici.

Edilità curule fu una magistratura composta di 2 membri con funzione di polizia urbana, sovraintendenza all'approvvigionamento, organizzazione delle feste pubbliche e inoltre dovevano risolvere le liti insorte fra i privati nelle materie di loro competenza. Anche il tribunato e la edilità plebea furono assorbiti nel novero degli organi di governo della res publica. Da ricordare l'intercessio tribunizia.

Nel tempo, per amministrare i nuovi territori di conquista senza dover moltiplicare il numero dei magistrati in carica, fu istituita la figura del promagistrato (proconsole, propretore), dotato della stessa autorità del magistrato di riferimento ma formalmente non tale.

Per ognuna di queste cariche venivano osservati tre principi: l'annualità, ovvero l'osservanza di un mandato di un anno (faceva eccezione la carica di censore, che poteva durare fino a 18 mesi), la collegialità, ovvero l'assegnazione dello stesso incarico ad almeno due uomini alla volta, ognuno dei quali esercitava un potere di mutuo veto sulle azioni dell'altro, e la gratuità.

Tra i magistrati una importante distinzione era quella tra magistrati dotati di imperium (cum imperio; ne facevano parte solo consoli, pretori e dittatori) la cui naturale sede è in campo militare, e quelli che ne erano sprovvisti (sine imperio, tutti gli altri); ai primi erano affiancate delle speciali guardie, i littori. Alcuni magistrati avevano potere di coercitio, consistente nella possibilita di irrogare sanzioni ai cittadini che violassero gli ordini.

Sia consoli che pretori possono convocare i comitia centuriata e il senato e avanzare rogationes da sottoporre all'approvazione dei comitia centuriata. Nella tarda repubblica verra riconosciuta anche ai tribuni tale facolta.

Tutti i magistrati curuli hanno ius dicendi, ossia la facolta di fare comunicazioni ai cives, aventi valore di ordinanza ed efficaci solo per la durata della carica magistratuale. Il pretore urbano, in particolare, diede un importante contributo allo sviluppo del diritto privato con il ius honorarium, l'insieme delle norme che il pretore introdusse per sorreggere ed aggiurnare il ius civile. Verso la fine della repubblica anche i governatori delle province ebbero facolta di edicere. Sin da subito gli edicta furono pubblicati nel foro con la propositio scritta in albo (e con le intestazioni rosse).

Magistrature straordinarie:

si dubita che la dittatura possa qualificarsi tout-court come una magistratura, perché difetterebbe comunque di due delle caratteristiche essenziali delle magistrature dell'età repubblicana, e cioè della collegialità e della elettività.

Il dittatore, infatti, non aveva alcun collega, e nominava come proprio subalterno il magister equitum (comandante della cavalleria). Inoltre, il dittatore non veniva eletto dalle assemblee popolari, come tutti gli altri magistrati, ma veniva dictus, cioè nominato, da uno dei consoli, di concerto con l'altro console e con il senato.

Alla dittatura si faceva ricorso solamente in casi straordinari come per sedare una rivolta (dictator seditionis sedandae causa) o per affrontare pericoli esterni e governare lo Stato in situazioni di difficoltà (dictator rei gerendae causa). Altri tipi di dittatori erano nominati occasionalmente per motivi contingenti, come, per esempio: comitiorum habendorum causa (per convocare i comitia per le elezioni). Il dittatore durava in carica fino a quando non avesse svolto i compiti per i quali era stato nominato, e comunque non più di sei mesi; inoltre il dittatore usciva dalla propria carica una volta scaduto l'anno di carica del console che lo aveva nominato. Il dittatore era dotato di summum imperium, e cumulava in sé il potere dei due consoli; per questa ragione era accompagnato da ventiquattro littori. Inoltre non era soggetto al limite della provocatio ad populum, e tutti gli altri magistrati erano a lui subordinati. L'esercizio dei poteri militari era, comunque, subordinato alla lex curiata de imperio.

I più noti dictatores rei gerundae causa furono Cincinnato e Fabio Massimo (durante la Seconda guerra punica). Dopo di allora questa forma di dittatura cadde in disuso. In seguito alle lotte tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla, questi marciò su Roma e si fece eleggere dai comizi, su proposta dell'interrex Valerio, dictator rei publicae constituendae causa et legibus scribundis. Questa nuova dittatura non corrispondeva a quella tradizionale, perché non aveva alcun limite temporale e non era basata su una dictio. Successivamente Giulio Cesare ripristinò la dittatura rei gerendae causa, quindi la modificò con la durata di un anno completo. Fu nominato dictator rei gerendae causa per un anno completo nel 49 a.C. e poi fu successivamente designato per nove volte consecutive. Nel 44 a.C. il Senato votò per nominarlo dictator perpetuus (dittatore perpetuo).

Dopo l'assassinio di Cesare alle Idi di marzo, il suo collega consolare Marco Antonio fece approvare una lex Antonia che abolì la dittatura e la espulse dalla costituzione repubblicana. La carica fu successivamente offerta ad Augusto, che prudentemente rifiutò ed optò invece per la potestà tribunizia e per l'imperium consolare senza detenere nessuna altra carica che quella di pontifex maximus e di princeps senatus, una disposizione politica che lo lasciò con le funzioni di dittatore senza doverne tenere il discutibile titolo.

Si venne instaurando la prassi di prolungare la carica dei comandanti che erano impegnati in campagne militari (consul → proconsule); tale pratica si estese ad altre cariche, che restavano in carica non per una rogatio comiziale, ma un atto pro-rogatio del senato seguito, inizialmente da plebiscitum. In seguito fu estesa anche a chi non ricopriva anteriormente nessuna carica.

I magistrati godevano di una generale immunita che rendeva impossibile il giudizio sia del loro operato che della loro vita privata.

La potestas di ogni magistrato va equilibrata con la potestas degli altri magistrati: tutti i magistrati ordinari sono affiancati da un altro magistrato con potestas almeno pari, in una scala gerarchica (a capo della quale troviamo il dictator e dalla quale sono esclusi i censori). La situazione di conflitto si imperniava sulla facoltà/obbligo dei magistrati di agire sempre sotto buoni signa. I magistrati potevano fare opposizione ad un altro poiche avevano preso degli auspicia sfavorevoli rispetto all'azione di quest'ultimo. Il criterio per dirimere il conflitto fra auspicia era, appunto, quello della maior potestas. Il magistrato maior poteva comunque evitare tale situazione vietando al magistrato minor di prendere auspicia.

Col tempo, fu vietato il cumulo di più magistrature in capo alla stessa persona e l'iterazione della censura e del consolato (e un intervallo decennale per le altre magistrature). la lex Villia del 180 fisso un intervallo di 2 anni fra la copertura di una magistratura e un'altra qualunque; inoltre fissò un cursus honorum per percorrere l'ordo magistratuum.

I signa erano strumenti per riconoscere esteriormente una o più cariche (toga praetexta, sella curulis, lictores ecc); inoltre vi erano onori propri di ogni magistratura(imposizione di alzarsi in piedi o di decedere al loro passaggio, posto riservato nei luoghi pubblici ecc).

Era prassi nominare delegati, esperti e collaboratori che assistessero i magistrati nelle loro attività (prefectus iure dicundo, accensi, lictores, interpretes, scribae ecc).

Il collegio dei pontifices perse il monopolio dell'interpretatio iuris (diventata laica) rimanendo competente solo per il fas e il ius divinum.

i comitia accrescono il loro ruolo, pur non basandosi su istanze democratiche, ma di divisioni di classe. Naquero i comitia tributa, in cui il popolo si esprimeva per tribù, modalità alla quale si ricorreva sempre se non vi era l'obbligo di convocare comitia centuriata. All'inizio alle 35 tribu appartenevano solo i proprietari di fundi, poi anche gli abitanti dell'urbs, municipia, coloniae con cittadinanza romana. Tutti erano posti sullo stesso piano, al di la del censo e dell'eta, penalizzando gli “urbani” che erano concentrati in sole 4 tribù, contro 31. Si riunivano nel Campo Marzio, area Capitaolini o nel foro.

Alle curie appartengono i discendenti delle tre antiquae tribus dei Ramnes, Tities e Luceres, rendendo i loro comitia obsoleti ed inefficaci sul piano sostanziale. Competeva loro la lex de imperio e l'adrogatio, riuniti nel foro romano.

Le centuriae invece comprendono tutta la popolazione romana: 18 di equites, 170 di pedites e 5 inermi a seconda della consistenza patrimoniale definita nel censimento; ulteriormente divise in seniores e iuniores. a loro spetta, in eta repubblicana, l'elezione dei magistrati, l'approvazione delle loro proposte come leges publicae populi Romani, i giudizi sui crimina più gravi (spesso le deliberazioni de capite civis comportavano soltanto l'exilium seguito dalla interdictio aqua et igni). Le loro riunioni si svolgevano extrapomerium.

La riunione ufficiale dei comitia era preceduta dalle contiones dove si discutevano le proposte e si cercava di convincere l'assemblea. Il voto veniva dapprima espresso in forma orale, poi in tabellae. La votazione dei comitia centuriata si interrompeva raggiunto il quorum di maggioranza, secondo un ordine di classe; negli altri comitia si procedeva per sorteggio. I curiata erano svolti solo formalmente, tramite la decisione dei lictores.

Il presidente dell'assemblea elettorale poteva anche non renuntiare, ossia rifiutare il risultato; in caso positivo, il candidato veniva designatus alla carica. Nelle assemblee legislative il testo, corredato da praescriptio, diveniva lex publica populi Romani, e veniva armonizzata con la normativa precedente attraverso la sanctio.