Diritto ecclesiastico svizzero

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Diritto ecclesiastico svizzero
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto ecclesiastico

Il diritto ecclesiastico svizzero ha innanzi tutto, la caratteristica di essere frammentato nei 26 cantoni o semicantoni. Nei cantoni di Ginevra, di Neuchatel e parzialmente nel Vallese prevale una netta separazione tra stato e Chiesa, secondo lo schema francese dell'inizio del secolo XIX. Gli altri cantoni seguono, pressoché in modo uniforme un tipo di rapporto pre-concordatario, che, sia pure assestatosi negli ultimi decenni, è influenzato dagli schemi ereditati dalla Rivoluzione francese e in qualche parte simile a quello italiano della legge delle guarentigie. Innanzi tutto, mancando un concordato. il diritto ecclesiastico è esclusivamente di provenienza statale. Lo Stato riconosce Corporazioni che sono di livello comunale (il comune ecclesiastico) e di livello cantonale (la chiesa cantonale), concetto che si sovrappone a quello canonico delle parrocchie e delle diocesi. Lo stato riconosce a tali Corporazioni ecclesiastiche il diritto di riscuotere le imposte, ma impone una struttura democratica e gli organi di tali corporazioni agiscono indipendentemente dal vescovo. Ogni comune ecclesiastico ed ogni organizzazione cantonale può decidere sull'utilizzo dei mezzi finanziari in modo indipendente dal parroco e dal vescovo.

La legge del Canton Ticino[modifica]

Fino al 2004 nel Canton Ticino vigeva la legge del 1886. Vi era, residuo delle normative del XIX secolo, una situazione complessa, che si era risolta in un escamotage. Le parrocchie del Ticino erano state considerate dipendenti dalla diocesi di Basilea che assumeva la denominazione di Diocesi di Basilea e Lugano. In concreto un Amministratore apostolico, residente a Lugano, veniva considerato il vescovo di Lugano immediatamente soggetto alla Santa Sede

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova legge sulla Chiesa Cattolica per il Cantone. A sua volta la diocesi in data 11 novembre 2004 con un atto detto Statuto diocesano aveva disciplinato le materie previste da tale legge. È quindi la legge civile che dispone le forme dell'elezione non solo degli organismi finanziari, ma anche degli stessi parroci.

La pronuncia del Tribunale federale[modifica]

Il 18 dicembre 2002 il Tribunale Federale Svizzero si è pronunciato sulla questione di un fedele di Lucerna che voleva ‘'dimissionarsi'' dalla chiesa cantonale e venire così esentato dalle imposte ecclesiastiche, ma non dalla Chiesa cattolica. La sentenza mostra tutta la stranezza del diritto ecclesiastico svizzero, perché in senso canonico l'appartenenza alla chiesa non è subordinata al pagamento di alcunché. È solo un ‘'Precetto generale della Chiesa'' quello di ‘'Sovvenire alle necessità della chiesa secondo i tempi e le usanze''.